Tuttavia, la cancellazione di diritto dall’elenco dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, è prevista solo nel caso in cui l'avvocato subisca una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
Con la sentenza n. 5/2015 depositata il 7 gennaio scorso, il TAR Puglia ha invitato la Pubblica Amministrazione al rispetto dei principi di correttezza, legalità e giustizia nell’esecuzione delle sentenze che la vedono soccombente ribadendo, implicitamente, che ogni condotta contraria ai predetti principi è foriera di illegittimità. Il caso. Un Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani, nella sua qualità di procuratore, incardinava un giudizio innanzi al Tribunale dichiarando di patrocinare l’attore unitamente all'avv. Guido Guerrieri, noto personaggio immaginario protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio. Conclusosi il giudizio, Il Tribunale di Trani ordinava la trasmissione dell’estratto della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani che avviava il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, che si concludeva con l’applicazione della sanzione della censura per la violazione dell’articolo 53 Codice Deontologico Forense, in quanto l’indicazione dell'avv. Guido Guerrieri, che non è destinatario di alcun mandato né sottoscrittore dell'atto, ma noto personaggio-letterario (essendo il protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio) sarebbe stata lesiva del dovere dell’avvocato di mantenere dignità e rispetto nei rapporti con i magistrati. Censura, avvertimento o Tale decisione veniva impugnata innanzi il Consiglio Nazionale Forense che respingeva il gravame precisando però di poter contenere la sanzione nella misura dell’avvertimento, data la scarsa rilevanza del fatto. A seguito di tale decisione, però, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani, adottava la una delibera con la quale veniva stata disposta la cancellazione dell’avvocato dall'elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale. Avverso tale provvedimento l’avvocato proponeva ricorso al TAR Puglia (Bari) chiedendo altresì il risarcimento del danno. Principio di buona fede nell’esecuzione delle statuizioni di una sentenza. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del merito ha deciso la questione in senso favorevole al ricorrente. In prima battuta, i giudici amministrativi chiariscono preliminarmente che il principio giurisprudenziale della prevalenza delle statuizioni contenute nel dispositivo non può trovare indiscriminata e acritica applicazione, infatti il dispositivo costituisce nient’altro che una sintetica applicazione di quanto statuito nelle motivazioni della sentenza. Orbene, posto che nelle motivazioni della decisione sono contenute le modalità di esecuzione e le indicazioni conformative del successivo agere dell’obbligato alla sua esecuzione, che nel caso di specie è pubblica amministrazione, non è possibile prescindere da un’attenta disamina delle stesse per poter addivenire ad una corretta esecuzione della sentenza da parte del soggetto obbligato. Nel caso in esame, tra l’altro, il Collegio richiama anche il principio di buona fede nell’esecuzione delle statuizioni di una sentenza, specialmente quando la parte tenuta all’esecuzione della stessa sia un Ente pubblico istituzionale con il precipuo compito di curare interessi pubblici rilevanti della categoria rappresentata. Affermata la prevalenza della parte motiva sul dispositivo, l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi secondo buona fede alle statuizioni ivi contenute mediante un attento esame delle motivazioni della decisione, il Giudice amministrativo annulla il provvedimento impugnato adottato, dopo aver bacchettato l’operato del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani, che, nel caso di dubbi in ordine all’esecuzione avrebbe dovuto impugnare la decisione del CNF «al fine di acclarare l’esatto comportamento da adottarsi nella esecuzione del decisum ». Conclusioni. Con la pronuncia in epigrafe il TAR ha voluto fornire una lettura sostanzialista e non acritica del rapporto intercorrente tra motivazione e dispositivo di una sentenza. Ancora una volta la giurisprudenza amministrativa ha voluto bacchettare la Pubblica Amministrazione invitandola al rispetto dei principi di correttezza, legalità e giustizia nell’esecuzione delle sentenze che la vedono soccombente ribadendo, implicitamente, che ogni condotta contraria ai predetti principi è foriera di illegittimità. Ma, a prescindere dalla pregevole ricostruzione operata dal Giudice amministrativo, non si può sottacere come a fronte di una previsione sanzionatoria normativamente prevista e correttamente applicata, una volta ritenuta sussistente la violazione dell’articolo 53 Codice deontologico, l’ente pubblico non avrebbe potuto deliberare la cancellazione dalle liste dei difensori ammessi al gratuito patrocinio, quale sanzione da applicare per l’illecito disciplinare commesso in quanto non rientrante nel novero delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Deotologico Forense, né tra le ipotesi di cui all’articolo 81, comma 3, d.p.r. n. 115/2002 che prevede la cancellazione di diritto dall’elenco dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, solo nel caso in cui l'avvocato subisca una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. E’ bene rammentare sempre che le norme che regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, le sue attività di perseguimento degli interessi pubblici, in esecuzione del quadro normativo, e i suoi rapporti con i cittadini, non possono essere sottomessi alla noncuranza o, peggio ancora, al libero arbitrio, pena la violazione palese dei principi di legalità, buon andamento, efficienza ed efficacia di cui al nostro ordinamento giuridico.
TAR Puglia , sez. II Bari, sentenza 9 ottobre 2014 – 7 gennaio 2015, n. 5 Presidente/Estensore Pasca Fatto Con il ricorso in esame l’avv. Roberto Rosito impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura: eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto, manifesta ingiustizia; violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo, in relazione alla asserita violazione del diritto alla protezione dei dati personali; risarcimento del danno. Si è costituito in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, contestando e avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza di questo Tribunale n. 34/2014 del 17 gennaio 2014 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente; tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2196/2014 del 28 maggio 2014. Dopo il deposito di memorie e documentazione, all’udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione. Diritto Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Appare necessario procedere ad un breve ricostruzione della vicenda in punto di fatto. Il ricorrente, nella sua qualità di procuratore, in data 28.11 .2006 ha notificato un atto di citazione innanzi al Tribunale di TraniSezione distaccata di Ruvo, dichiarando - nel preambolo del predetto atto - di costituirsi l’attore in giudizio anche a mezzo i'Avv. Guido GUERRIERI, invece del tutto estraneo al mandato, trattandosi in realtà di personaggio immaginario ovvero del noto protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio. Con sentenza n. 129/2009 del 19 05.2009,il Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ha disposto la trasmissione, a cura della Cancelleria, di estratto della sentenza medesima al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani per le determinazioni di sua competenza nei confronti dell’odierno ricorrente, indicandone così testualmente i motivi:: In via preliminare, risulta indicato nell'intestazione dell'atto di citazione la costituzione in giudizio dell'attore a mezzo, oltre che dell'avv. Rosito, anche dell'avv. Guido Guerrieri, che non è destinatario di alcun mandato ne sottoscrittore dell'atto (ed e in ogni caso un noto personaggio letterario essendo il protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio), con conseguente segnalazione dell'atto al Consiglio dell'Ordine di Trani per le opportune valutazioni a carico del procuratore costituito in giudizio e redattore dell'atto. . Con nota del 25.06.2009, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha comunicato all'Avv. Roberto Rosito di aver ricevuto l'esposto iscritto al N. 33/2009 R.G. invitandolo, al contempo, a fornire gli opportuni chiarimenti. In data 15.07.2009, Prot. n. 1743, l'Avv. Rosito ha prodotto le proprie controdeduzioni, chiedendo l'archiviazione dell’esposto a suo carico. Con nota del 23.10.2009, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha comunicato al ricorrente l'apertura a suo carico del procedimento disciplinare n. 11/2009 R.G., giusta delibera del 15.10.2009, con la seguente incolpazione: Per avere violato il disposto degli articolo 5, 6 e 53 del Codice Deontologico forense in quanto nell'intestazione dell'atto di citazione del 27.11.2006, depositato presso il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, indicava la costituzione in giudizio dell'attore a mezzo, oltre che dell'avv. Rosito, dell'avv. Guido Guerrieri, che non e destinatario di alcun mandato ne sottoscrittore dell'atto, ma noto personaggio-letterario (essendo il protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio) fatto commesso in Ruvo di Puglia il 26.11.2006. . In data 30.10.2009, Prot. n. 2687, I'Avv. Roberto ROSITO ha depositato le proprie note difensive. Con decisione n. 196 del 13.05.2010, depositata in data 21.10.2010, notificata all'Avv. Roberto ROSITO in data 5.11.2010, pronunciata nel procedimento disciplinare n. 11/2009 R.G., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha statuito quanto segue: “P.Q.M. II Consiglio, ritenuta sussistente la violazione degli articolo 5 e 6 del C.d.F., commina all'incolpato la sanzione della censura. Proscioglie lo stesso incolpato dalla contestazione di cui all'articolo 53 C.d.F.”. Con atto dell'11.11.2010, depositato presso il C.O.A. di Trani in pari data al n. A999 Prot., I'Avv. Roberto ROSITO ha impugnato la predetta decisione n.196 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani Con sentenza n. 148 Registro Deposito 2013, pronunciata in data 18.04.2013, nel procedimento iscritto al n. 298/10 R.G., depositata in data 2.09.2013, notificata all'odierno ricorrente in data 7.10.2013, il Consiglio Nazionale Forense ha statuito quanto segue: “P.Q.M. II Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio; visti gli articolo 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. Del R.D. 22.01.1934, n. 37; respinge il ricorso”. Nella parte motiva della predetta sentenza si legge tuttavia testualmente quanto segue: “II ricorrente propone diverse censure che, oltre a reiterare le già disattese tesi e ragioni difensive svolte innanzi al Consiglio territoriale, non appaiono integrare specifici motivi di gravame che per costante giurisprudenza questo Consiglio ritiene necessari ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso. Dalla lettura del ricorso risulta, invero, assai difficoltosa l'esatta individuazione dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che il ricorrente intende sottoporre all'esame di questo Consiglio. Si è pertanto riusciti a ricostruire l'illustrazione dei motivi di gravame del ricorrente come segue. Il primo e il quarto motivo sono palesemente infondati poiché l'articolo 38 del R.D.L. n. 1578/33, nonché gli articolo 5 e 6 del Codice deontologico forense prescrivono che I' avvocato debba ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro: il contegno dell'avvocato deve quindi essere ispirato a valori positivi e immuni da ogni possibile biasimo, civile, etico o morale, disattendendo ogni comportamento che possa riflettersi sulla sua reputazione professionale e possa compromettere l'immagine della classe forense. A nulla rileva, quindi, che il comportamento dell'avv. Rosito non abbia procurato alcun danno al proprio cliente, alla controparte o all'ordinario svolgimento dell'attività professionale, posto che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l'interesse della categoria al corretto esercizio della professione. Il fatto contestato all'avv. Rosito, e cioè l'indicazione in un atto giudiziario di un nome di fantasia quale ulteriore procuratore della parte costituita in giudizio, costituisce, infatti, di per se pregiudizio alla dignità dell'avvocatura e dell'intera classe forense. Non può essere tralasciato, infatti, l'esame delle circostanze di tempo e di luogo in cui il nome dell'avv. Guido Guerrieri (come detto, avvocato protagonista dei romanzi dello scrittore Gianrico Corofiglio) ricorre, posto che nell'anno 2006 alcuni di questi romanzi erano giunti alla ventesima ristampa tanto era stato il successo di pubblico a livello nazionale e non solo in Puglia dove sono ambientate le storie e le vicende professionali dell'avv. Guido Guerrieri. L'utilizzo di tale nome quindi nell'epigrafe dell'atto di citazione notificato dall'incolpato nel mese di novembre 2006 mirava a suggestionare il destinatario dell'atto e il ricorso a tali stratagemmi si riflette negativamente sui prestigio dell'intera categoria professionale, a maggior ragione trattandosi di atto giudiziario. Nessun rilievo potrà essere poi dato al secondo motivo di gravame per la totale estraneità del procedimento disciplinare con l'azione pretesamente svolta anche nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Sul punto non e stata svolta alcuna istanza di ricusazione e pertanto la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non può oggi convertirsi in motivo di nullità della decisione (cfr. CNF sentenza 2 marzo 2012, n.46 e CNF sentenza 30 gennaio 2012, n. 4). Anche l'ultima doglianza secondo cui l'indicazione del nome Guido Guerrieri sarebbe imputabile a mero errore formale, non appare meritevole di accoglimento: innanzitutto perche l'atto di citazione, indipendentemente dalla sottoscrizione in calce del cliente o dalla collaborazione di un ausiliario, resta riferibile alla sfera d'azione del professionista che e chiamato a risponderne; ma anche perché ai fini dell'accertamento della responsabilità deontologica è, infatti, sufficiente la volontarietà del fatto e la mera potenzialità del danno. Ampia e costante e la giurisprudenza di questo Consiglio che riconosce valenza deontologica anche al comportamento frutto di errore. La decisione impugnata risulta, pertanto, puntualmente motivata in fatto e in diritto, e con analitica confutazione delle tesi e ragioni prospettate dall'incolpato, si sottrae alle censure proposte con il ricorso. Infine, in ordine alla sanzione irrogata, questo Consiglio ritiene di poterla contenere nella minor misura dell'avvertimento in considerazione della limitata portata del fatto e dell'ambito circoscritto in cui ha prodotto i suoi effetti. . A seguito della comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani della sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense N.148 Registro Deposito 2013 il 18 aprile 2013, depositata in Segreteria il 2 settembre 2013, sentenza esecutiva, il predetto Consiglio ha adottato il provvedimento impugnato con il quale è stata disposta la sua cancellazione dall'elenco dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale; Con istanza in data 7 novembre 2013 il ricorrente ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani la revoca immediata della cancellazione dall'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato deliberate in data 24/10/2013 N.1821; Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani con Verbale n.1825 del 14 novembre 2013 ha respinto l'istanza, confermando la delibera N°1821 del 24 ottobre 2013. Con il ricorso in esame, I'Avv. Roberto ROSITO ha infine richiesto l’annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani n. 1821 del 2013 , nonché la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti. Premesso quanto sopra, rileva il collegio che è fondato il primo motivo di censura nelle sue diverse articolazioni e, in particolare, sotto il profilo dell’eccesso di potere per erronea presupposizione e manifesta ingiustizia. La tesi che l’Amministrazione resistente adduce a sostegno della legittimità dell’azione amministrativa si supporta all’applicazione rigorosa del principio di derivazione giurisprudenziale che ritiene, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, e fatta salva l’ipotesi dell’errore materiale, la prevalenza del primo sulla seconda. Rileva in proposito il collegio che la tesi sostenuta dall’Amministrazione non è condivisile. Ed invero, pur nell’evidente contrasto che ricorre con riferimento alla fattispecie in esame tra dispositivo e motivazione, il principio giurisprudenziale della prevalenza delle statuizione contenute nel dispositivo non può trovare indiscriminata applicazione, dovendosi viceversa applicare solo a seguito di una prudente interpretazione con riferimento alla specificità del caso-. Ritiene infatti il Collegio che il dispositivo costituisca una semplice e sintetica espressione delle statuizioni portate nella parte motiva della sentenza o decisione. Deve infatti considerarsi che, poiché la sentenza richiede di regola un’attività di esecuzione di quanto deciso e poiché le modalità di esecuzione e le indicazioni confermative del successivo agire amministrativo si collocano solo all’interno della parte motiva, l’esecuzione della sentenza non può comunque prescindere da una puntuale disamina delle prescrizioni conformative contenute nella motivazione. Peraltro la sentenza o decisione costituisce strumento di definizione della res controversa tra le parti, istituendo un vincolo tra le stesse secondo il modello dell’obbligazione, atteso che la parte vittoriosa ha diritto di ottenere, anche coattivamente, la prestazione o il bene della vita riconosciuto in sentenza, con relativo obbligo della parte soccombente di eseguire la prestazione medesima; risultando in certo senso, tale vincolo assimilabile al vincolo contrattuale. Anche nell’attività di esecuzione della sentenza deve ritenersi vigente il principio della esecuzione della prestazione dovuta secondo buona fede. Nel caso in esame, peraltro, la parte tenuta all’esecuzione della decisione del CNF non è una parte privata qualsiasi, bensì il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, ovvero un soggetto a connotazione pubblicistica, deputato alla tutela di interessi pubblici rilevanti della categoria rappresentata e, in quanto tale, tenuto a conformarsi, nell’esercizio della propria funzione, a principi di correttezza, legalità e giustizia. Non appare, peraltro, condivisibile l’ulteriore assunto difensivo del’Amministrazione resistente, secondo cui unico soggetto legittimato all’impugnazione della decisone disciplinare di secondo grado fosse solo l’odierno ricorrente. Ritiene infatti il collegio che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, proprio perchè soggetto tenuto alla esecuzione della pronuncia e dovendo attenersi ai qualificati anzidetti principi, fosse a sua volta certamente legittimato, nel contrasto tra dispositivo e motivazione, a proporre impugnazione al fine di acclarare l’esatto comportamento da adottarsi nella esecuzione del decisum. Ricorre pertanto il dedotto vizio di eccesso di potere sia sotto il profilo di difetto di istruttoria, sia sotto quello della erronea presupposizione in fatto e in diritto. Alla stregua di quanto sopra evidenziato e dei principi che devono sorreggere l’attività di un soggetto pubblico relativa all’esecuzione di una sentenza o decisione, il predetto vizio di legittimità per eccesso di potere risulterebbe configurabile quand’anche volesse aderirsi acriticamente e rigorosamente al richiamato principio giurisprudenziale della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Si apprezza pertanto la sussistenza dell’ulteriore profilo sintomatico dell’eccesso di potere, parimenti dedotto dal ricorrente, relativo alla manifesta ingiustizia dell’impugnato provvedimento. Deve infine considerarsi che, quand’anche volesse – per mera ipotesi – seguirsi la tesi difensiva proposta dall’Amministrazione, dovrebbe comunque pervenirsi all’accoglimento del ricorso, atteso che la fattispecie in esame integra tutti gli estremi dell’omissione o dell’errore materiale, in quanto nel dispositivo sembrerebbe omesso l’inciso “nei termini di cui in motivazione”, circostanza quest’ultima che comproverebbe comunque l’illegittimità dell’impugnato provvedimento. Il ricorso va dunque accolto, con riferimento all’azione impugnatoria, con conseguente annullamento del provvedimento di cui in epigrafe. Non può trovare viceversa la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sia per la sua genericità e inammissibilità, sia per l’assoluto difetto di prova sull’an e sul quantum, sia in effetti per totale insussistenza di danno, atteso che l’impugnato provvedimento non ha mai prodotto effetti in ragione della tutela cautelare accordata alla ricorrente con ordinanza 34/2014 del 17/1/2014, confermata del Consiglio di Stato Sez. VI^ con l’ordinanza n. 2196/2014 del 28/5/2014, difettando pertanto sotto tale profili qualsivoglia interesse in capo al ricorrente con riferimento alla domanda risarcitoria. La complessità e particolarità della questione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe. Spese compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.