La sentenza impugnata, viziata da illogicità, è annullata in quanto il Gdp ha, da un lato, ritenuto implicitamente superflua la prova testimoniale della vittima e, dall’altro, ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori raccolti, pronunciando sentenza di assoluzione.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 461, depositata l’8 gennaio 2015. Il caso. Il Gdp di Castelvetrano ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di due imputati ai quali veniva contestato il concorso nel reato di minacce, compiuto ai danni della nipote minorenne. L’assoluzione (secondo la formula perché il fatto non sussiste) si fonda sull’insufficienza di elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria. Avverso la sentenza il P.M. ha proposto ricorso in Cassazione per vizio nella motivazione. Il giudice di pace non ha sentito la vittima del reato. Nel ricorso per la cassazione della sentenza il P.M. sottolinea come il Gdp, avendo revocato l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale della minorenne vittima delle minacce, abbia poi dedotto argomento decisivo per l’assoluzione proprio dalla mancanza di elementi probatori sufficienti. La deduzione, sempre secondo i motivi del ricorso, presenta manifesti caratteri di illogicità, in quanto il Giudice ha tratto da un proprio provvedimento illegittimo l’argomento a sostegno della pronuncia. L’illegittimità della revoca della prova testimoniale si fonda sulla totale mancanza di ragioni giustificatrici di tale scelta, che si palesa per essere semplice conseguenza delle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal padre della minore, il quale, pur affermando di non voler ritirare la querela e di voler dunque proseguire il giudizio, ha espresso la volontà di evitare l’escussione della figlia. La scelta del Giudice di revocare la già emessa ordinanza di ammissione della prova testimoniale si presenta dunque illegittima considerando che anche il minore è soggetto all’obbligo di testimoniare ai sensi dell’articolo 196 c.p.p., rimanendo invece irrilevante la volontà del genitore. L’unico soggetto a cui compete la verifica dell’idoneità fisica e mentale del teste a rendere la testimonianza, con la possibilità di ordinare gli opportuni accertamenti, resta il Giudice. Bisogna compiere un nuovo esame. Il ragionamento della S.C., accogliendo i motivi del ricorso presentati dal P.M., evidenzia l’illogicità della sentenza impugnata, con il conseguente annullamento della stessa ed il rinvio al Gdp di Castelvetrano per un nuovo esame del caso.
Corte di cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 giugno 2014 – 8 gennaio 2015, n. 461 Presidente Oldi – Relatore Pezzullo Ritenuto di fatto 1. Con sentenza dei 3.4.2013 il Giudice di Pace di Castelvetrano assolveva, ai sensi dell'articolo 530/2 c.p., N.Gio. e N.Giu. dal reato di cui del-agli articolo 110 e 612 c.p., per avere, in concorso tra loro, minacciato la nipotina B.M. di legarla nel caso volesse andare via, mostrandole N.Giu. una corda perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Marsala, lamentando la ricorrenza del vizio motivazionale di cui all'articolo 606, primo comma e) c.p.p. sotto il duplice profilo: -dell'omessa motivazione, avendo il Giudice di Pace, revocato l'ordinanza ammissiva della testimonianza della persona offesa, minorenne, unica testimone ai fatti, senza rilevare la superfluità della predetta prova, così come impostogli dall'articolo 495, comma 4 c.p., con la conseguenza che l'illegittimità della revoca travolge l'intera sentenza; -della motivazione illogica, nella parte in cui, il Giudice ha tratto dalla mancata assunzione di una prova che egli stesso aveva provveduto illegittimamente a revocare, argomento decisivo per affermare l'insufficienza degli elementi a carico degli imputati. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1.Va premesso che all'udienza dei 17.10.2012 il Giudice di Pace interpellava Barbera Domenico, nella qualità di genitore affidatario della minore B.M., in ordine all'opportunità di escutere la predetta sui fatti di causa ed il Barbera esprimeva la volontà di non farsi luogo a tale escussione, pur evidenziando che era sua intenzione di proseguire nel giudizio nei confronti di N.Gio. e N.Giu. e di non rimettere la querela; all'esito il Giudice di Pace revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale della minore. 2. Nella sentenza impugnata effettivamente il Giudice di Pace dava atto ~ così come dedotto dal P.M. ricorrente, che gli elementi probatori si presentavano insufficienti al fine di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati. 3.Tanto premesso, si osserva che la determinazione del Giudice di Pace di revocare l'ordinanza ammissiva dg prova testimoniale della minore non contiene alcuna specifica enunciazione delle ragioni di tale revoca, ma essendo intervenuta immediatamente dopo la manifestazione di volontà di Barbera Domenico di non acconsentire all'escussione della figlia minore, le ragioni di tale revoca paiono connesse a tale dichiarazione. Ove effettivamente tali, chiaramente illegittima si presenta la disposta revoca, atteso che l'escussione del minore in qualità di teste non è legata ali' assenso del genitore, applicandosi, anche nel caso del minore, il disposto dell'articolo 196 c.p.p., pure nella parte in cui demanda al giudice la verifica dell'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, con la possibilità di ordinare accertamenti opportuni. Del resto, nessuna delle incompatibilità elencate tassativamente nell'articolo 197 c.p.p. ha riguardo ai minore. 4. Nel caso in cui la revoca della prova testimoniale della minore sia da intendersi non riferita al mancato assenso del genitore, bensì come revoca implicita della prova già ammessa, siccome superflua, ai sensi dell'articolo 495/4 c.p.p., del pari tale provvedimento si presenta illegittimo, non essendo state sentite le parti in proposito ed avendo il Giudice di Pace, immediatamente dopo la revoca, dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. 5. In tal caso emerge con chiarezza anche il vizio di illogicità della sentenza impugnata, invocato dal P.M. ricorrente, atteso che, da lato, il Giudice di Pace ha ritenuto (implicitamente) superflua l'escussione della minore e, dall'altro, ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori raccolti, non essendo stato possibile ricostruire per intero i fatti, proprio in dipendenza dell'operata revoca dell'ammissione della prova testimoniale. 6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Castelvetrano per nuovo esame. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Castelvetrano per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.