Nel caso di lettura in udienza della motivazione della sentenza contestualmente al dispositivo, il termine per proporre impugnazione è quello di 15 giorni di cui al combinato disposto degli articolo 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. b , c.p.p
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 40481/18, depositata il 12 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza di condanna di prime cure per esser stato depositato tardivamente. Avverso tale pronuncia, ricorre in Cassazione l’imputato deducendo violazione degli articolo 544, comma 2 e 585, comma 1, lett. b , c.p.p. in quanto, non essendo stata letta in udienza la motivazione della sentenza di primo grado, il termine per impugnare doveva essere quello di 30 giorni e non di 15 come affermato dalla Corte territoriale. Inoltre, deduce il ricorrente la violazione degli articolo 157, comma 4 c.p.p. e 7 l. numero 890/1982 posto che l’avviso di deposito della sentenza di primo grado e l’estratto contumaciale erano stati notificati al figlio senza successivo invio della raccomandata. Termine per impugnare. Dagli atti processuali emerge che il Tribunale diede lettura alla motivazione contestualmente al dispositivo, come specificamente indicato dalle annotazioni sulla sentenza stessa. Correttamente dunque la Corte di Bari aveva individuato il termine di impugnazione in quello di 15 giorni di cui al combinato disposto degli articolo 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. b , c.p.p In merito alla seconda censura, il Collegio sottolinea in primo luogo l’applicabilità dell’articolo 548, comma 2, c.p.p., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. numero 67/2014, secondo il quale l’avviso di deposito con l’estratto contumaciale deve essere in ogni caso notificato al contumace, con conseguente decorrenza del termine per impugnare. Notifica. Ai sensi dell’articolo 7 l. numero 890/1982 se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto da notificare, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo circa l’avvenuta notificazione con lettera raccomandata. Dalla lettura della norma discende che la ricezione dell’atto da parte di qualsiasi altra persona diversa dal destinatario implica il dovere di recapitare a questi la raccomandata, in mancanza della quale la notifica non può ritenersi perfezionata, non essendo però necessaria la prova che il destinatario abbia effettivamente ricevuto la raccomandata stessa. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte sottolinea l’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del ricorrente posto che risulta essere stata spedita, dopo la consegna del piego raccomandato al figlio, lettera raccomandata come risulta dall’annotazione dell’agente postale sulla ricevuta di ritorno del piego. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 maggio – 12 settembre 2018, numero 40481 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, investita del gravame presentato nell’interesse di I.F. , imputato del delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in omissis , ha dichiarato inammissibile l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 aprile 2010, perché depositato soltanto in data 12 maggio e, quindi, ben oltre i quindici giorni previsti dal combinato disposto di cui agli articolo 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a , cod. proc. penumero , trattandosi di motivazione contestuale, decorrenti dal 16 aprile 2010, data della notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale, eseguita ai sensi dell’articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero nel testo anteriore alla l. numero 67/2014. 2. La sentenza recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello è impugnata con il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore dell’imputato, che l’ha affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli articolo 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , poiché la motivazione della sentenza di primo grado non era stata letta in udienza, di tale decisiva circostanza non essendosi, peraltro, dato atto né in calce al dispositivo letto in udienza, né nella sentenza documento, nella quale, anzi, il riferimento alla motivazione contestuale risultava sbarrato di talché il termine per proporre impugnazione era quello di trenta giorni, decorrente dalla data del deposito della motivazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli articolo 157, comma 4, cod. proc. penumero e articolo 7 l. numero 890/1982, sul rilievo che l’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale era stato notificato all’imputato mediante consegna al figlio, senza che ad essa avesse fatto seguito l’invio di una raccomandata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. La prima ragione di censura è palesemente destituita di fondamento, poiché dall’esame degli atti processuali - la cui verifica è consentita al giudice di legittimità allorché sia dedotto un error in procedendo - emerge che effettivamente della motivazione posta a corredo della decisione gravata il Tribunale di Foggia diede lettura contestualmente al dispositivo. Tanto si rileva sia dalla intestazione del dispositivo di sentenza, che tanto l’indicazione e motivazione contestuale” che l’annotazione contestuale , inserita subito dopo il numero 125/10 Reg.Sent. , sia dalla stessa intestazione della sentenza documento, in apice alla quale è contenuta l’attestazione letto in aula il 9/4/2010 . Il relativo termine di impugnazione è, dunque, quello di quindici giorni ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a cod. proc. penumero . 2. Non coglie nel segno neppure il rilievo articolato con il secondo motivo. Come precisato dal giudice a quo, la sentenza di primo grado soggiace al regime di cui all’articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero , nel testo anteriore alla legge numero 67 del 28 aprile 2014, che statuiva che l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza doveva in ogni caso essere notificato all’imputato contumace, con la conseguenza che, nella fattispecie concreta scrutinata, il termine per proporre impugnazione decorreva dalla data della notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale. Va, al riguardo, evidenziato che, per quanto concerne il tema della notifica, l’articolo 7 della legge numero 890/1982 - così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008 numero 31 - dispone che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata . La portata della norma, dunque, mostra la stringente accezione secondo cui la ricezione dell’atto da parte di qualsiasi altra persona diversa dal destinatario implica il dovere di recapitare a quest’ultimo una lettera raccomandata avente ad oggetto l’avviso dell’avvenuta notificazione. Nel solco di tale interpretazione si è mossa del resto la giurisprudenza di questa Corte allorché ha enunciato il principio di diritto secondo il quale La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, numero 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata” Sez, 3, numero 36598 del 02/02/2017 - dep. 24/07/2017, Pittalis, Rv. 270729 . Alla stregua di tale massima di orientamento, deve prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti dell’imputato, posto che, successivamente alla consegna del piego raccomandato contenente l’atto da notificare al figlio convivente, all’imputato medesimo risulta essere stata spedita, tramite piego raccomandato non munito di ricevuta di ritorno, la comunicazione di avvenuta notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale, tanto essendo comprovato dall’annotazione, effettuata dall’agente postale, sulla ricevuta di ritorno del piego consegnato al terzo del numero della raccomandata numero OMISSIS contenente la comunicazione di avvenuta notifica CAN e la data dell’invio 16/4/2010 . Donde la notifica all’imputato I.F. dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale è stata correttamente considerata dal Collegio territoriale come avvenuta nella data della consegna del piego raccomandato al figlio dell’imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.