Una sentenza del giudice di pace, essendo previsto un termine di 15 giorni per il deposito della motivazione qualora non la si detti a verbale che costituisce una deroga all’articolo 544 c.p.p., è impugnabile solo entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine, ovvero dalla notifica dell’avviso di deposito, se avvenuto in data posteriore.
Lo ha precisato la Cassazione con sentenza numero 40291/18, depositata il 10 settembre. Il fatto. Nella sentenza in commento la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con il quale il Tribunale aveva dichiarato la declaratoria di inammissibilità di un atto di appello relativo alla sentenza del Giudice di pace nella quale l’imputato era stato ritenuto responsabile per il reato di lesioni personali. In particolare il Tribunale aveva ritenuto il gravame tardivo per superamento del termine massimo di 30 giorni previsto ex lege per la impugnabilità delle decisioni del Giudice di Pace. Motivazione del Giudice di Pace. Osserva il Supremo Collegio che in tema di impugnazioni il Giudice di Pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale. Ciò implica che quest’ultimo «non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore», non ammesso dall’articolo 32, d.lgs. numero 274/2000 che impone una deroga all’articolo 544 c.p.p. Redazione della sentenza . Di conseguenza «non può trovare applicazione l’articolo 2 del citato d.lgs. che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a me no che non sia diversamente stabilito». Quindi, continua la Corte, la tesi difensiva che l’articolo 544, comma 3, del codice di rito possa trovare applicazione nei processi celebrati dinanzi al giudice di pace non può essere condivisa. Da quanto premesso consegue che, non essendo previsti termini diversi da quello di 15 giorni ai sensi del citato articolo 32, la sentenza del giudice di pace è impugnabile solo entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine ovvero dalla notifica dell’avviso di deposito, se avvenuto in data posteriore. Equivoco sulla notifica. Tuttavia nella fattispecie in esame l’appello proposto il 15/12/2015 risultava tardivo in relazione all’avviso di deposito notificato all’imputato il 13 del mese precedente , ma la notifica del medesimo avviso al difensore avveniva il 10 dicembre, come emerge dalla relata allegata al ricorso. Di conseguenza il Tribunale è incorso in un evidente equivoco, «probabilmente occasionato dalla circostanza che nell’atto di appello era sta segnalata solo la data della notifica dell’avviso di deposito della sentenza a mani del omissis , sul ritenuto presupposto – implicito, ma non rispondente alla realtà - che si trattasse delle notifica avvenuta da ultimo». Per questo motivo i Giudici di legittimità annullano senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo il trasmettersi degli atti al Tribunale per il giudizio di appello.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 aprile – 10 settembre 2018, numero 40291 Presidente Sabeone – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di B.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di appello presentato nell’interesse del suddetto e concernente una sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio, emessa il 13/07/2015. L’imputato risulta essere stato condannato per un delitto di lesioni personali, con contestuale assoluzione da addebiti ex articolo 594 e 612 cod. penumero Secondo il Tribunale, il gravame de quo deve intendersi tardivo, perché formalizzato il 15/12/2015 le notifiche dell’avviso di deposito della pronuncia di primo grado erano infatti avvenute il 10 novembre al difensore ed il 13 novembre al B. , con conseguente superamento del termine massimo di trenta giorni, previsto ex lege per la impugnabilità delle decisioni del giudice di pace l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso si sofferma anche sull’impossibilità che una sentenza del giudice di pace sia appellabile nel termine di 45 giorni, non essendo contemplata, nel rito in questione, la facoltà del giudicante di assegnarsi più di quindici giorni per il deposito delle motivazioni . Il ricorrente fa rilevare che, in realtà, la notifica dell’avviso di deposito della sentenza avvenne, quanto al difensore del B. , il 10/12/2015, non già un mese prima in ogni caso, segnala che l’appello avrebbe dovuto intendersi tempestivo anche avuto riguardo alla precedente notifica all’imputato, richiamando una pronuncia di questa Corte che - contrariamente all’interpretazione fatta propria dall’ordinanza in epigrafe - reputa applicabile alle sentenze del giudice di pace l’intera disciplina dei termini per impugnare prevista dal codice di procedura penale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Non può convenirsi, in vero, con le tesi difensive quanto alla possibilità che l’articolo 544, comma 3, del codice di rito trovi applicazione anche nei processi che si celebrino dinanzi al giudice di pace. La giurisprudenza di legittimità è infatti costantemente orientata nel senso che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’articolo 32, d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni, qualora non la detti a verbale - implica che quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto articolo 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’articolo 544 cod. proc. penumero , con la conseguenza che non può trovare applicazione l’articolo 2 del citato d.lgs., che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito v., da ultimo, Cass., Sez. IV, numero 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv 269608 . Il contrario precedente richiamato dalla difesa del ricorrente, invece Cass., Sez. V, numero 40037 del 10/07/2014, Petrella , appare del tutto isolato, esprimendo principi non condivisi dalla generalità delle decisioni anteriori e successive. Ergo, deve ritenersi che una sentenza del giudice di pace, non essendo previsti per il deposito della motivazione termini diversi da quello di quindici giorni fissato dall’anzidetto articolo 32, sia impugnabile solo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, ovvero dalla notifica dell’avviso di deposito, se avvenuto in data posteriore nel caso di specie, l’appello del 15/12/2015 risultava dunque tardivo in relazione all’avviso di deposito notificato all’imputato il 13 del mese precedente . 1.2 È tuttavia pacifico che la notifica del medesimo avviso al difensore del B. avvenne il 10 dicembre, come emerge dalla relata allegata al ricorso e dall’esame diretto del carteggio processuale, consentito alla Corte di legittimità in ragione del vizio formale lamentato, per la verifica della sussistenza del quale il collegio ha veste di giudice del fatto. Il Tribunale di Busto Arsizio è pertanto incorso in un evidente equivoco, probabilmente occasionato dalla circostanza che nell’atto di appello era stata segnalata solo la data della notifica dell’avviso di deposito della sentenza a mani del B. , sul ritenuto presupposto - implicito, ma non rispondente alla realtà - che si trattasse della notifica avvenuta da ultimo. 2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio, per il giudizio di appello.