Respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con l’ordinanza numero 16981/18 il Fisco non può ricostruire il maggior reddito della pizzeria basandosi sul numero di tovaglie di carta rimaste.
È quanto osservato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 16981/18 depositata il 27 giugno. Con essa, gli Ermellini hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la titolare di una pizzeria, che aveva ricevuto un accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP ed IRPEF emesso con riferimento all’anno di imposta 2000 sulla base delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza. Il tovagliomentro. Secondo la CTR, le presunzioni sulle quali era fondato l’accertamento della Guardia di Finanza e fatte proprie dall’amministrazione finanziaria erano prive di validità logico-giuridica e prive di riscontro oggettivo. L’elemento cardine era dato dal numero di tovaglie di carta acquistate nell’anno al netto delle rimanenze eppure, diversamente da quanto affermato dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia delle Entrate, la ricostruzione dei ricavi non poteva essere fondata sulla presunzione dell’utilizzo di ogni tovaglia per un numero di quattro clienti e ciò perché non si teneva conto delle diverse possibilità di utilizzo delle tovaglie, che potevano essere impiegate dal proprietario, dai suoi familiari, sovrapposte in ogni tavolo oppure ancora potevano essere lacerate o in cattivo stato e quindi scartate. Bisognava infine considerare che ogni tavolo poteva essere occupato da un numero inferiore alle quattro persone. Per le Entrate il cosiddetto “tovagliometro” era uno strumento preciso e atto a ricostruire il ricavato della pizzeria. Invece, i Giudici hanno accolto le numerose ragioni della difesa, confermando il giudizio di appello. Fonte fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 – 27 giugno 2018, numero 16981 Presidente Cirillo – Relatore Luciotti Rilevato in fatto che - in controversia relativa ad avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP ed IRPEF emesso con riferimento all'anno di imposta 2000 nei confronti della contribuente, esercente l'attività di ristorante, trattoria e pizzeria, sulla base delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F., la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che le presunzioni su cui era fondato l'accertamento della G.d.F., fatte proprie dall'amministrazione finanziaria che, senza adeguata valutazione degli stessi, vi aveva fondato l'atto impositivo, erano prive di validità logico-giuridica e che il metodo seguito per l'accertamento non era incentrato su criteri metodologici accettabili, trattandosi di mere presunzioni prive di riscontro oggettivo e in contrasto con le regole di comune esperienza precisava che l'unico elemento certo era dato dal numero delle tovaglie di carta acquistate nell'anno al netto delle rimanenze, ma che, diversamente da quanto fatto dalla G.d.F. prima e dall'amministrazione finanziaria poi, la ricostruzione dei ricavi non poteva essere fondata sulla presunzione di utilizzo di ogni tovaglia per un numero di quattro clienti ed al prezzo di Lire 30.000 per ogni pasto a persona, senza operare alcun abbattimento percentuale per lo scarto di tovaglie inutilizzate in quanto lacerate o in cattivo stato o perchè utilizzate dal proprietario e dai familiari o perchè sovrapposte su ogni tavolo - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio - il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata. Considerato in diritto che - con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione deL D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 1, e D.Lgs. numero 323 del 2001, articolo 2, comma 1, lett. b , sostenendo che l'accertamento di maggiori ricavi poteva fondarsi su un unico elemento presuntivo e non necessariamente su una pluralità di fonti concordanti , purchè dotato dei requisiti di gravità e precisione, nella specie individuabile nel numero delle tovaglie disponibili, quantificate dai verbalizzanti in 2.800 e nel prezzo medio per coperto , pari ad Euro 15,49 corrispondenti a 30.000 delle vecchie Lire - il motivo è inammissibile là dove sostiene l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento di maggiori ricavi dall'attività di impresa, di un solo elemento presuntivo purchè preciso e grave Cass. numero 22122 del 2010 , nella specie il c.d. tovagliometro, che, pare opportuno precisare, è metodo di accertamento presuntivo dei ricavi di un esercizio di ristorazione ritenuto legittimo dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte cfr. Cass. numero 9884 del 2002, numero 25129 del 2016, numero 20060 del 2014, numero 12438 del 2007, numero 15808 del 2006, numero 16048 del 2005 - il predetto motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione impugnata che ha, invece, escluso la valenza probante degli elementi presuntivi addotti dall'ufficio con valutazione non censurata nè censurabile, se non nei limiti della nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 sotto il profilo della congruità della motivazione v. Cass. 26 gennaio 2007, numero 1715 numero 13068 del 2011 - invero, la tesi pure prospettata dalla ricorrente, secondo cui, in presenza di un accertamento sul numero delle tovaglie inventariate e sul prezzo medio per coperto effettuato in contraddittorio con la parte, i giudici di appello non potevano limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento ma avrebbero dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria e rivalutarla alla stregua delle istanze di parte e dell'accertamento dell'ufficio, è carente sotto il profilo della decisività e dell'autosufficienza, non essendo stato specificato ma neppure dedotto se, in relazione alla fattispecie in esame, applicati gli sfridi adombrati dalla Commissione circa l'utilizzo di tovaglie da parte di familiari e distrutte per negligenze ricorso, pag. 5 , e cioè utilizzando i criteri di quantificazione delle rimanenze indicati dalla CTR, e considerando un numero di persone per ogni tavolo inferiore ai quattro ipotizzati dai verificatori ed un prezzo medio di ricavo per pasto inferiore a quello di Lire 30.000 indicato nel p.v.c., già ridotto in sede di accertamento con adesione a Lire 22.500 ricorso, pag. 6 , i ricavi sarebbero stati maggiori di quelli dichiarati - in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.