La richiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale non può essere disattesa sulla base dell’avvenuta nomina di un difensore di fiducia, laddove l’imputato dimostri che il difensore abbia rinunciato al mandato e rifiutato la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20463/18, depositata il 9 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano respingeva la richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione presentata da un imputato ritenendo che l’avvenuta nomina del difensore di fiducia all’atto della perquisizione domiciliare dimostrava la conoscenza del procedimento. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’imputato. Restituzione in termini. La restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ricorda il Collegio, deve essere concessa al condannato laddove il difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso durante le indagini preliminari, abbia poi rinunciato unilateralmente al mandato rifiutando così di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio. Il giudice di merito non può dunque rigettare la richiesta di rimessione in termini per la sola circostanza dell’avvenuta nomina del difensore di fiducia se l’imputato dimostra che egli ha rinunciato al mandato oppure ha, per causa di forza maggiore, omesso ogni attività difensiva. È stato ad esempio affermato che l’impossibilità di esercizio del mandato difensivo per arresto o morte dell’avvocato nelle more del termine per impugnare la sentenza, configura caso di forza maggiore al quale consegue il diritto alla restituzione in termini. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di prime cure.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 marzo – 9 maggio 2018, numero 20463 Presidente Prestipino – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con ordinanza in data 10 novembre 2017 la corte di appello di Milano respingeva l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione presentata da C.G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2008. Riteneva la corte di appello che detta sentenza essendo stata inserita in due provvedimenti di cumulo era sicuramente a conoscenza dell’imputato ben prima della proposizione dell’istanza e che la nomina del difensore di fiducia all’atto della perquisizione domiciliare dimostrava la conoscenza del procedimento. 1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con distinti motivi - violazione dell’articolo 175 comma 2 bis cod.proc.penumero per non essere stato individuato il momento di decorrenza per presentare l’istanza dalla data di avvenuta estradizione dall’estero - violazione di legge per essere stato escluso il presupposto della incolpevole ignoranza del procedimento stante che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato. Considerato in diritto 2.1 Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Quanto al primo motivo la corte di appello non poteva genericamente affermare la sicura conoscenza del procedimento per il quale si chiede la restituzione nel termine per impugnare solo perché inserito in due provvedimenti di cumulo, senza indicare in quale data detti provvedimenti venivano a conoscenza dell’imputato. Inoltre, appare anche violato il disposto dell’articolo 175 comma 2 bis cod.proc.penumero poiché essendo stato estradato il C. dal Portogallo, ed essendo stato consegnato il 22 agosto 2017, solo da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di restituzione ex articolo 175 cod.proc.penumero . 2.2 Anche il secondo motivo è fondato questa corte di cassazione ha avuto modo di affermare che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio Sez. 1, numero 26634 del 10/06/2011, Rv. 250875 . Non rileva pertanto la circostanza della nomina del difensore di fiducia quale elemento decisivo per escludere il diritto alla restituzione nel termine ove sia dimostrato che detto difensore non abbia svolto alcuna attività per rinuncia al mandato o altre cause di forza maggiore. Si è anche affermato al proposito che l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità Sez. 6, numero 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067 . L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta l’accoglimento anche del secondo motivo di ricorso poiché il ricorrente ha dimostrato, anche tramite specifica allegazione di atti, che nel corso del procedimento e prima della emissione della pronuncia di primo grado, il difensore domiciliatario già nominato, avv.to Giuseppe Ruffier, rinunciava al mandato con atto in data 27 marzo 2007. Ne deriva affermare che la mancata proposizione dell’impugnazione è dipesa da circostanze del tutto estranee alla volontà dell’imputato e che lo stesso non ha avuto alcuna conoscenza del procedimento e del suo esito. Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio ed il C. restituito nel termine per impugnare la sentenza del tribunale di Milano del 25 febbraio 2008. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del tribunale di Milano del 25 febbraio 2008.