La Suprema Corte riconosce la possibilità, anche in seguito alla novella sul giudizio di legittimità introdotta dalla l. numero 197/2016, di pronunciare in camera di consiglio l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nell’ipotesi di «pretermissione originaria di un litisconsorte necessario».
Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 8837/18, depositata il 10 aprile. Il caso. Una compagnia di assicurazioni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, ad esito della quale la stessa veniva condannata al risarcimento dei danni patiti dal danneggiato in seguito ad un sinistro stradale, denunciando l’omessa detrazione dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL per il sinistro . Il litisconsorzio necessario. Il Supremo Collegio, rilevando che la questione principale sia riconducibile ad un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, sottolinea che «sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario». Ebbene, la Suprema Corte evidenzia che, secondo un consolidato orientamento, qualora nei precedenti gradi di giudizio la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata dai giudici, «resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’articolo 383, comma 3, c.p.c.». Inoltre, i Giudici di legittimità, sottolineano che nonostante la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla l. numero 197/2016, la procedura ex articolo 375 c.p.c. è ammissibile nell’ipotesi in cui debba disporsi l’annullamento con rinvio al primo giudice per «pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, al fine di evitare che essa comporti una sentenza inutiliter data». Pertanto, la Corte, nel cassare con rinvio l’impugnata sentenza fissa il seguente principio di diritto «anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla l. numero 197/2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’articolo 375 c.p.c.».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 settembre 2017 – 10 aprile 2018, numero 8837 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che la UnipolSAI Assicurazioni spa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 27/02/2017, per la cassazione della sentenza numero 1368 del dì 01/08/2016 del Tribunale di Ancona, con cui, accolto l’appello di R.R. avverso il rigetto della domanda proposta per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale causato da veicolo assicurato dalla dante causa di essa odierna ricorrente Fondiaria SAI ass.ni e di proprietà di Luziotti Auto srl secondo la ricorrente, v. pag. 5 del ricorso o, stando alla gravata sentenza, di tale Ra.Ed., indicato dalla ricorrente come conducente , è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.023,33 ma, in motivazione, 10.023,33 , omettendosi però di detrarre dal totale l’entità dell’indennizzo corrisposto per il sinistro da parte dell’INAIL l’intimato non espleta attività difensiva in questa sede è formulata proposta di definizione - di rimessione al giudice di primo grado - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’articolo 1-bis d.l. 31 agosto 2016, numero 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, numero 197 considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata pur potendo ben rilevarsi che della questione centrale del ricorso, in buona sostanza riconducibile a quella dell’ammissibilità della compensatio lucri cum damno, sono state investite le sezioni unite di questa Corte Cass. ord. 22/06/2017, nnumero 15534 a 15537 , sicché sarebbe opportuno ed indispensabile attenderne l’esito, si impone la preliminare considerazione della superfluità dell’esame del complesso motivo violazione ex articolo 360 comma 1 numero 5 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti - omesso esame e valutazione della surrogazione dell’Inail per la somma pagata al danneggiato, ex articolo 1916 c.c. ed articolo 13 comma 1 D.L.vo 38/2000 ed omessa detrazione dell’importo della surroga per la stessa voce risarcitoria nel giudizio di risarcimento del danno alla persona infatti, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario Cass. ord. 23/4/2014, numero 9112 va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’articolo 383, terzo comma, cod. proc. civ. tra molte Cass. 26/07/2013, numero 18127 Cass. Sez. U. 16/02/2009, numero 3678 Cass. 13/04/2007, numero 8825 al riguardo, già si è statuito che la procedura camerale prevista dall’articolo 375 cod. proc. civ. è ammissibile anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario al fine di evitare che essa comporti una sentenza inutiliter data, ai sensi dell’articolo 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’articolo 375 cod. proc. civ. Cass. ord. 30/01/2012, numero 1316 e tale conclusione potendo raggiungersi anche nel vigore della novella introdotta dalla l. 25 ottobre 2016, numero 197, immutati essendo rimasti i fini deflattivi di quel procedimento e non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato nel richiamato precedente, benché relativo alla disciplina anteriore alla detta riforma pertanto, si può e si deve già in questa sede pronunciare sul ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla legge 25 ottobre 2016, numero 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’articolo 375 cod. proc. civ. la gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile - va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il proprietario del veicolo indicato come responsabile del sinistro, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti per non essere stato il ricorso rigettato, non sussistono i presupposti per applicare l’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’articolo 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa la gravata sentenza e la sentenza di primo grado rinvia al giudice di pace di Ancona, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere sulle spese di lite dell’intero giudizio.