Con delibera firmata dal Presidente del COA di Milano, Remo Danovi, lo scorso 15 marzo, l’Ordine ha espresso preoccupazione per «l’interpretazione che viene data dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in punto di motivazione per relationem».
La possibilità di motivare mediante ricorso ad altro precedente anche nei giudizi di merito preoccupa il Consiglio dell’Ordine di Milano. Il nostro ordinamento «non è di common law». La delibera approvata il 15 marzo 2018 richiama, in particolare, la sentenza della Suprema Corte numero 17640/16 ed il decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro prot. 777/2018 «che hanno riconosciuto la possibilità di motivare mediante ricorso ad altro precedente, non limitato però a quelli di legittimità ma esteso anche al merito, con l’obbligo per il ricorrente di contestare anche le motivazioni della precedente sentenza conforme, a pena di inammissibilità, “ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”». Si tratta di una scelta, secondo il COA, incoerente con il nostro ordinamento «che non è di common law» e pericolosa perché crea «il presupposto per decisioni che addirittura obbligherebbero il difensore a svolgere le censure anche alla decisione inerente al precedente che non si conosce ed è di difficile reperibilità e quindi a un caso rispetto al quale non sarebbe possibile avere a disposizione tutti gli elementi, anche per ragione di privacy», in un sistema nel quale è di fatto impossibile conoscere tutte le pronunce di merito precedenti, risolvendosi in una compressione dei diritti della difesa e del cittadino. Respingendo così l’ipotesi di risolvere i problemi relativi ai tempi del processo civile attraverso una negazione di fatto della giurisdizione e del rispetto dei principi costituzionali, il Consiglio dell’Ordine «auspica che il richiamo al precedente valga solo per le decisioni di legittimità».
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