Con lo Studio numero 151-2015/T, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 12-13 gennaio 2016, viene trattato il tema dell’abuso del diritto o elusione in materia tributaria, nella prospettiva della funzione notarile.
Lo Studio del CNN numero 151-2015/T è formato da 27 pagine, suddivise in 6 paragrafi attraverso le quali il Notariato svolge le prime note nella prospettiva della funzione notarile sull’abuso del diritto o elusione in materia tributaria. Abuso del diritto o elusione fiscale. Il CNN ricorda, anzitutto, che il 1° ottobre 2015 è divenuto efficacie nel nostro ordinamento tributario l’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, recante la disciplina generalizzata per tutti i tributi dell’abuso del diritto o dell’elusione fiscale. Tale norma è stata introdotta dall’articolo 1 del d.lgs. numero 128/15 volto a disciplinare «la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente» in attuazione dell’articolo 5 della legge delega numero 23/2014. Osserva, poi, che il nuovo articolo 10-bis delinea «l’abuso non più come limite all’autonomia negoziale, ma come garanzia della libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Con l’introduzione di questa nuova concezione, il legislatore ha voluto delineare una figura residuale, configurabile nei casi in cui non vi sia una violazione di legge. La disciplina contenuta nell’articolo 10-bis citato, si legge nello Studio, trae origine dalle precedenti formule normative e arresti giurisprudenziali, ma si caratterizza rispetto ad essi per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l’affermazione delle garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale, sia sul piano procedimentale. Ciò, a parere del Notariato, rende necessaria un’attenta riflessione sulle nozioni di «vantaggio fiscale indebito» il cui onere della prova ricade sull’Ufficio fiscale e di «valida ragione extrafiscale» il cui onere della prova ricade sul contribuente . L’imposta di registro. La riforma della disciplina dell’abuso ha valenza generale e unificante e deve condurre all’applicazione della medesima disciplina anche relativamente all’imposta di registro. Lo scopo è quello di relegare le contestazioni fondate sull’articolo 20 del testo unico dell’imposta di registro solo a quelle che attengono ad una errata interpretazione dell’atto o della disposizione negoziale per difformità rispetto al titolo o alla forma evidenziata nell’unico contesto documentale e facendo confluire nell’ambito dell’articolo 10-bis ogni altra eventuale eccezione che consideri un’operazione abusiva/elusiva in ragione della strumentalità delle forme giuridiche o dei titoli cui i contribuenti abbiano fatto ricorso. Tale interpretazione, conclude il CNN, «consente di confermare la necessaria natura complementare dell’imposta richiesta in forza di una contestazione fondata sulle ragioni dell’abuso/elusione alla base del potere degli uffici di operare una riqualificazione degli effetti dell’operazione».
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