Finalmente legge le disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

E’ stata approvata in via definitiva dal Senato la legge attesa da molto tempo recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Vediamo, quindi, quali sono i principali aspetti sui quali la nuova legge interviene oltre all’aumento di pena per l’omicidio domestico e l’estensione dei soggetti nei cui confronti può procedersi per omicidio domestico, così superando, ad esempio, la giurisprudenza della Cassazione che aveva negato l’aggravante per il convivente more uxorio art. 2 .

L’ammissione al gratuito patrocinio . Il primo aspetto è il riconoscimento a favore degli orfani per crimini domestici, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, dell’accesso al gratuito patrocinio a prescindere da qualsiasi limite di reddito art. 1 . Ed infatti, l’art. 1 della legge introduce un comma 4- quater all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 stabilendo che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata . Si tratta della stessa scelta già effettuata dal comma 4- ter in relazione alla persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583- bis , 609- bis , 609- quater , 609- octies e 612- bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600- bis , 600- ter , 600- quinquies , 601, 602, 609- quinquies e 609- undecie s del codice penale. Qualche perplessità, però, genera la previsione secondo cui gli oneri derivanti dalla nuova previsione sono stati valutati in 10.000 euro annui a tutto voler concedere – visti anche gli importi economici generalmente coinvolti quando si tratta delle conseguenze economiche derivanti dall’uccisione di un genitore – ritengo che la stima sia decisamente sottostimata addirittura laddove si presentasse un solo caso all’anno . Sequestro conservativo penale. Il secondo aspetto è la previsione di una disciplina ad hoc per il sequestro conservativo penale art. 3 . Ed infatti, viene introdotto all’art. 316 c.p.p. un nuovo comma 1- bis a tenore del quale quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime . Ne deriva che, in presenza di un procedimento penale per omicidio domestico” il pubblico ministero, in presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti deve sempre chiedere il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. Provvisionale. Il terzo aspetto in parte connesso al precedente riguarda la provvisionale art. 4 il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile . Nell’eventualità che vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’art. 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata. Sospensione della successione. Un quarto aspetto è legato all’indegnità a succedere. In particolare, la legge introduce un’ipotesi di sospensione della successione all’art. 463- bis c.c. art. 5 . In base alla nuova norma sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice . Indegnità a succedere . La disciplina viene completata, poi, dalla previsione dell’art. 537- bis c.p.p. – applicabile anche al patteggiamento – secondo cui quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c., il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere . Peraltro, non spetterà neppure la pensione di reversibilità art. 7 che andrà ai figli minorenni o maggiorenni economicamente, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1- bis , sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore. Inoltre, vi saranno effetti anche per l’eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed infatti, in questo caso il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto art. 12 . Affidamento dei minori . Un quinto aspetto – certamente non meno importante degli altri, anzi – riguarda l’affidamento dei minori orfani per crimini domestici art. 10 . In questo caso il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi . Peraltro, in base a quanto previsto dall’art. 13, i figli della vittima del reato di cui all’art. 575, aggravato ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero 1 , e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva . Ulteriori misure a tutela degli orfani. Completano il quadro degli interventi a favore degli orfani dei crimini domestici una serie di misure che vanno dal riconoscimento della quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici nelle assunzioni art. 6 , alle norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici art. 8 , all’assistenza medico-psicologica art. 9 nonché al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici art. 11 .

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