Definitiva la condanna per uno dei due ladri, beccati ad operare in un supermercato. Logico parlare di furto, impossibile, invece, ipotizzare un danno lieve. Decisivo il richiamo al valore economico della merce sottratta, che di certo, secondo i Giudici, non poteva essere destinata a un consumo esclusivamente personale.
Furto assai particolare in un supermercato vengono portati via tre chilogrammi e mezzo di pinoli. Protagonisti dell’atipico colpo sono due uomini, che finiscono sotto processo per “furto”. Sacrosanta la condanna, secondo i giudici, che respingono la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio, parlando di “fatto non grave”. Decisivo in questa ottica il richiamo al valore economico della merce sottratta, che, peraltro, non poteva essere destinata, secondo i giudici, a un consumo esclusivamente personale. Cassazione, sentenza numero 5970/20, sez. IV Penale, depositata il 17 febbraio . Buste. Il procedimento in esame in Cassazione riguarda uno solo dei due ladri. Per lui la condanna per furto ha comportato una pena di “6 mesi di reclusione e 154 euro di multa” in Tribunale, pena poi ridotta in Appello a “4 mesi di reclusione e 103 euro di multa”. Numeri a parte, però, i giudici di merito si son mostrati concordi sulla lettura dell’episodio incriminato. A loro parere è doveroso parlare di “furto” non irrilevante e mirato al raggiungimento di un ulteriore “profitto”, poiché ci si trova di fronte all’“impossessamento di ventinove buste di pinoli, di cento grammi l’una, e di dodici buste di pinoli, di cinquanta grammi l’una”. Tirando le somme si parla di ben tre chilogrammi e mezzo di pinoli per “un valore complessivo di 181 euro”. Valore. Nel contesto della Cassazione però il difensore prova a minare la visione dei giudici di merito, chiedendo il riconoscimento della “causa di non punibilità” prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale I Giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono ricordando che bisogna sempre valutare “le peculiarità della fattispecie concreta” e tenere conto “delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno”. Ebbene, questi principi sono pienamente applicabili alla vicenda in esame, poiché è rilevante “il valore complessivo della merce sottratta”, cioè 181 euro, e si può escludere che “la condotta posta in essere fosse diretta al consumo personale della merce sottratta, trattandosi di tre chili e mezzo di pinoli”. Da non dimenticare, poi, secondo i Giudici, un ulteriore dettaglio, cioè il fatto che il furto sia sto commesso da due persone, e ciò “dimostra una certa organizzazione, sia pure rudimentale”. Impossibile, quindi, concludono i Giudici di terzo grado, applicare “la causa di non punibilità”. Consequenziale la conferma della condanna decisa in Appello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 – 17 febbraio 2020, numero 5970 Presidente Piccialli – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 5 febbraio 2016 il Tribunale di Massa dichiarava Ne. Ni. responsabile del reato di cui agli articolo 110 e 624 cod. penumero e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154 di multa. 1.1. In particolare al predetto imputato veniva contestato, in concorso con Iosif Ponta per il quale si è proceduto separatamente, di essersi impossessato, in data 11 settembre 2012, al fine di trarne profitto, di numero 29 buste di pinoli di gr. 100 marca Conad e 12 buste di pinoli di 50 gr. marca Dream Fruit per un valore complessivo di Euro 181,00 sottraendoli al legittimo proprietario Gi. Ga., responsabile del centro commerciale Conad - sede di Villafranca in Lunigiana - che li deteneva esposti per la vendita nei reparti del predetto punto vendita. 2. Con sentenza del 7 febbraio 2019 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 103,00 di multa. 3. Ne. Ni. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale sostenendo che bel caso di specie risultava applicabile la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. penumero 3.1. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è infondato. 5. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità Sez. U, Sentenza numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131 bis cod. penumero , il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod. penumero , delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» e allo spirito della norma secondo la quale «la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» articolo 131-bis, comma quinto, cod. penumero . 5.1. Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei predetti principi di diritto, ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. penumero alla stregua di motivazioni logiche evidenziando in primo luogo che il valore complessivo della merce sottratta ammonta ad Euro 181 e, d'altra parte , ha escluso che la condotta posta in essere fosse diretta al consumo personale della merce sottratta trattandosi di tre chili e mezzo di pinoli. E' stato altresì valorizzato che il furto era stato commesso in concorso con Iosif Ponta, il che dimostra una certa organizzazione, sia pure rudimentale.- 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.