Il giudice indicato come competente, innanzi al quale la causa è stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, «senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l’assunzione delle dette informazioni».
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza numero 21944/18, depositata il 10 settembre. Il caso. La sentenza in commento trae origine dal ricorso per conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia. In particolare il Tribunale citato ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza rilevando che il Tribunale delle Acque aveva dichiarato la propria incompetenza ratione materiae ritenendo il ricorrente giudice competente, ma, tuttavia, la competenza, essendo parte del giudizio un’Amministrazione dello Stato, spettava inderogabilmente al Tribunale di Catanzaro, nel cui ambito ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato. A questo punto il PM ha presentato le sue conclusioni scritte osservando che l’istanza di regolamento di competenza di ufficio fosse stata sollevata oltre il termine di cui all’articolo 38, ultimo comma, c.p.c. e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Richiesta di regolamento di competenza. La Cassazione, dopo aver illustrato nel dettaglio la sequenza dei fatti processuali rilevanti e richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, ha ritenuto doversi affermare il principio di diritti secondo cui «il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l’assunzione delle dette informazioni». Nel caso in esame, infatti, in primo luogo il giudice che ha richiesto il regolamento ha rilevato la questione di competenza differendo ad un momento successivo la richiesta, in questo modo non istaurando un provvedimento istruttorio di assunzione di sommarie informazioni, ma compiendo un mero rilievo. Tale situazione non ammette l’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza. Inoltre il Tribunale, dopo il rilievo della questione, ha disposto una serie di rinvii di udienza non giustificati dall’assunzione di informazioni per il conflitto, ma al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo. Detti provvedimenti non sono mai stati motivati come strumentali all’elevazione del conflitto di competenza e, di conseguenza, anche sotto questo aspetto si è verificata la preclusione del potere previsto dall’articolo 45 c.p.c Per questi motivi la Cassazione dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 giugno – 10 settembre 2018, numero 21944 Presidente Amendola– Relatore Sestini Fatto e diritto 1. Con ordinanza depositata il 15.1.2018, il Tribunale di Vibo Valentia ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale delle Acque aveva dichiarato la propria incompetenza ratione materiae individuando come competente il Tribunale di Vibo Valentia e che, tuttavia, essendo parte del giudizio un’Amministrazione dello Stato, sussisteva la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Catanzaro, nel cui ambito ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 2. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte, rilevando che l’istanza di regolamento di competenza di ufficio è stata sollevata ben oltre il termine di cui all’articolo 38, ult. co. c.p.c. e chiedendo che ne venga dichiarata l’inammissibilità. 3. Deve premettersi l’illustrazione della sequenza dei fatti processuali rilevanti. All’esito della riassunzione del processo, dopo che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si era dichiarato incompetente ratione materiae, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia, sciolta la riserva assunta all’udienza di prima comparizione delle parti, ha rilevato d’ufficio la violazione dei criteri di competenza di cui all’articolo 25 cod. proc. civ. e al R.D. numero 1611 del 1933 e ha concesso termine alle parti per note sulla questione rilevata. Successivamente sono stati disposti vari rinvii per acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo ed un ulteriore rinvio per l’acquisizione della relazione di CTU non rinvenuta in tale fascicolo. Con l’ordinanza di cui sopra è stato quindi richiesto il regolamento di competenza. 4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza Cass. numero 23106/2015 numero 16143/2015 numero 16888/2013 numero 11185/2008 . Per una parte assai significativa dei precedenti di questa Corte, la preclusione del potere di elevazione del conflitto discende dal coordinamento della norma di cui all’articolo 45 cod. proc. civ. con quella di cui all’articolo 38, che prevede la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per materia, di quella per valore e di quelle per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 Cass. 17 aprile 2015, numero 7834 20 luglio 2011, numero 15951 17 marzo 2006, numero 5962 6 ottobre 2005, numero 19488 21 maggio 2004, numero 9768 5 dicembre 2003, numero 18680 5 febbraio 2002, numero 1553 . Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 38 cod. proc. civ., è stato di recente affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione non implica necessariamente una contestuale decisione sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso, sicché, dopo la tempestiva indicazione alle parti della questione di competenza, ben può la decisione essere assunta dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 cod. proc. civ. Cass. 7 febbraio 2017, numero 3220 . Il coordinamento posto dalla giurisprudenza fra articolo 45 ed articolo 38 pone il problema, a fronte dell’arresto appena citato, se anche in materia di conflitto di competenza sia sufficiente il rilievo alla prima udienza di comparizione delle parti e la richiesta di regolamento possa essere formulata quindi all’udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all’articolo 183. La divaricazione fra rilievo della questione e richiesta si coglie anche nel caso di specie nel quale il giudice, benché non abbia concesso i termini di cui all’articolo 183, alla prima udienza ha rilevato la questione e ha richiesto il regolamento di competenza soltanto dopo una serie di rinvii di udienza motivati dalla necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e in seguito anche la CTU già disposta. 4.1. Ove si mantenga sul piano ermeneutico il coordinamento fra l’articolo 45 e l’articolo 38 potrebbe pervenirsi anche per il conflitto di competenza alle conclusioni cui Cass. numero 3220 del 2017 è giunta a proposito dell’articolo 38. In realtà la norma sul conflitto di competenza costituisce una fattispecie processuale autonoma rispetto a quella dell’incompetenza di cui all’articolo 38. Alla stregua di Cass. numero 3220 del 2017, l’articolo 38 parrebbe contemplare una duplicità di poteri processuali e di atti che ne rappresentano la manifestazione, il potere di rilevare, entro il termine stabilito dalla legge, ed il potere di decisione. La distinzione fra rilievo e dichiarazione o decisione è stata delineata in modo netto da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, numero 26242 e numero 26243 ove si distingue, a proposito della diversa materia delle nullità negoziali, fra rilevazione e dichiarazione . La logica di tale distinzione è che la rilevazione ha quale effetto l’instaurazione del contraddittorio in ordine alla questione rilevata, alla stessa stregua del contraddittorio che si stabilisce in relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, e rappresenta un segmento procedimentale distinto da quello successivo della dichiarazione la quale in astratto, all’esito del contraddittorio fra le parti, può anche essere di segno differente rispetto a quanto rilevato. A prescindere dalla praticabilità con riferimento alla questione di competenza della scissione fra rilievo e dichiarazione, è comunque evidente che una tale duplicità di poteri e di atti non è contemplata dall’articolo 45, il quale si limita a prevedere che il giudice ad quem, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza . L’unico atto previsto dalla legge è quello della richiesta del regolamento quale esercizio del potere di sollevare il conflitto di competenza. Concependo il processo civile come coordinamento fra i poteri dell’attore, del convenuto e del giudice, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto è strettamente coordinato all’esercizio del potere dell’altro soggetto o degli altri soggetti, il potere di richiedere il regolamento di competenza è strettamente coordinato a quello di riassunzione del processo dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice a quo e ne rappresenta l’effetto processuale, ove il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente. Fra la riassunzione della parte e la richiesta del giudice non si interpone un diverso potere di rilevazione, sicché alla riassunzione non può che seguire l’elevazione del conflitto. La sede deputata per la richiesta del regolamento di competenza è dunque l’udienza di cui all’articolo 183. Non è possibile così divaricare il rilievo della questione, da esercitare non oltre l’udienza di cui all’articolo 183, dalla fase processuale della dichiarazione di incompetenza. Svoltasi l’udienza di cui all’articolo 183 è precluso il potere di elevazione del conflitto. Del resto la ragione immanente alla divaricazione fra rilevazione e dichiarazione, l’instaurazione del contraddittorio, non ha motivo di emergere in sede di conflitto di competenza perché innanzi al giudice ad quem il contraddittorio, in tutte le sue manifestazioni dalla questione della competenza allo scopo di sollecitare la denuncia ex officio del conflitto di competenza all’esistenza stessa del presupposto del potere di richiedere il regolamento di competenza , ben può dispiegarsi nell’udienza di cui all’articolo 183, dopo che il giudice a quo ha declinato la propria competenza e la causa è stata riassunta, sicché non ha ormai più senso la scissione rilevazione/dichiarazione. Il contradditorio può inoltre insorgere anche per iniziativa del giudice ritenuto competente ma non per effetto dell’esercizio di un potere di rilevazione, come si è visto non previsto dalla norma. Ed invero, siccome presupposto della richiesta di regolamento è che il giudice ad quem ritenga di essere a sua volta incompetente, può essere necessaria al fine di raggiungere tale conclusione l’assunzione di sommarie informazioni in parallelo a quanto peraltro previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 . L’attività istruttoria da svolgere, strettamente necessaria per l’eventuale elevazione del conflitto di competenza, non consegue ad un rilievo della questione di competenza, ma è funzionale alla richiesta di cui all’articolo 45. L’assunzione di sommarie informazioni resta così all’interno del ciclo dell’esercizio del potere di richiesta del regolamento ed è strumentale ad esso, precedendo l’eventuale richiesta. Se all’esito dell’assunzione delle sommarie informazioni il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente, deve senza indugio richiedere il regolamento di competenza. Diversamente resta precluso l’esercizio del potere di elevazione del conflitto. La richiesta di regolamento segue senza soluzione di continuità l’assunzione di informazioni quali articolazioni di un’unica vicenda processuale che resta circoscritta all’udienza di cui all’articolo 183 o a quella immediatamente successiva fissata per l’assunzione delle sommarie informazioni, ove l’istruttoria strumentale all’elevazione del conflitto non si sia potuta svolgere o ultimare nella prima udienza. 4.2. Va in conclusione affermato che il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 cod. proc. civ., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l’assunzione delle dette informazioni . Nel caso di specie il giudice che ha richiesto il regolamento ha rilevato la questione di competenza differendo ad un momento successivo la richiesta. Si è trattato di mero rilievo, e non di provvedimento istruttorio di assunzione di sommarie informazioni, sicché già sotto questo aspetto si palesa la preclusione all’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza. Il giudice, dopo il rilievo della questione, ha inoltre disposto una serie di rinvii di udienza, non giustificati dall’assunzione di informazioni per l’elevazione del conflitto, ma per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e della CTU espletata né tali provvedimenti sono stati motivati come strettamente strumentali all’elevazione del conflitto . Anche sotto questo aspetto si è verificata la preclusione del potere previsto dall’articolo 45. Nulla per le spese in mancanza di partecipazione delle parti al procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.