Nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio consegnato all’operaio “sconosciuto”

Muratore? Elettricista? Idraulico? Imbianchino? Incomprensibile la firma dell’operaio «addetto alla casa» al quale è stato consegnato il decreto di citazione a giudizio in primo grado dell’imputato. Si tratta di una modalità di notifica «gravemente lacunosa» che comporta l’annullamento della sentenza di condanna per il reato di tentato furto.

Sul punto la Cassazione con sentenza numero 39012/18, depositata il 27 agosto. Il caso. L’imputato veniva condannato in entrambi i gradi di giudizio alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione per aver provato ad introdursi nel garage di una villa adibita a Bed & amp Breakfast. La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione promosso dall’imputato, il quale lamenta la nullità della sentenza di primo grado e di quella successiva, in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mani di persona con lui non convivente. In particolare il decreto veniva consegnato ad «un operaio addetto alla casa» e tale fatto aveva determinato lo svolgimento del processo in contumacia dell’imputato. Modalità di notifica lacunosa. Il motivo di ricorso è fondato secondo la Suprema Corte. Osservano gli Ermellini che dal fascicolo processuale emerge che la notifica veniva effettuata a mezzo del servizio postale e il decreto veniva consegnato ad un operato, il quale «appose sull’avviso di ricevimento una firma incomprensibile». La notificazione quindi risulta essere «gravemente lacunosa» perché non è chiaro il soggetto a cui fu consegnato l’atto e il rapporto che lo legava con l’imputato, «dal momento che l’operaio muratore? elettricista? idraulico? imbianchino? non è compreso tra i soggetti a cui può essere consegnato l’atto da notificare, trattandosi di soggetto che non è addetto stabilmente alla casa né, ovviamente è convivente col notificando». Precisa la Cassazione che nulla rileva il fatto che la notifica del decreto di citazione veniva effettuata nello stesso luogo in cui era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di atti con diversa funzione e che devono essere portati entrambi nella «sfera di conoscibilità del destinatario». Da ciò consegue la nullità della notifica e l’annullamento della sentenza impugnata e quella di primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 27 agosto 2018, numero 39012 Presidente/Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Perugia ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato P.E. per tentato furto in abitazione. L’uomo era stato avvistato dalla proprietaria mentre, con una torcia in mano, tentava di introdursi nel garage della villa di J.J.H. , adibita a Bed & amp breakfast. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, con quattro motivi. 2.1. Col primo lamenta la nullità della sentenza di primo grado e di quella successiva, in quanto il decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale era stato notificato a mani di persona con lui non convivente operaio addetto alla casa . Fatto che aveva determinato una mancanza di conoscenza del processo celebrato nei suoi confronti processo che si era svolto, infatti, in contumacia . 2.2. Col secondo si duole del rigetto - effettuato senza motivazione dal giudice d’appello - della sua richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, al fine di dimostrare che, quella sera, si trovava a e non già a omissis luogo del tentato furto . 2.3. Col terzo si duole della qualificazione del fatto, erroneamente ricondotto alla fattispecie del furto, invece che a quelle di cui all’articolo 393 cod. penumero l’imputato intendeva solamente riprendersi oggetti di proprietà, rimasti nel garage dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la proprietaria . 2.4. Col quarto si duole della mancata applicazione dell’articolo 131/bis cod. penumero . 3. In data 29 maggio 2018 l’imputato ha proposto motivi aggiunti , con cui ha chiesto che il reato venga dichiarato prescritto. Considerato in diritto È fondato il primo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto agli altri. Dall’esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte, dovendosi valutare la sussistenza di un error in procedendo - si evince che, come lamentato dal ricorrente, il decreto di citazione a giudizio in primo grado fu notificato a mezzo del servizio postale e che il plico a lui indirizzato fu consegnato ad un operaio addetto alla casa , il quale appose sull’avviso di ricevimento una firma incomprensibile quanto al cognome . Tale modalità di notifica è gravemente lacunosa, in quanto non consente di comprendere a quale soggetto fu consegnato l’atto e quale fosse il rapporto che lo legava all’imputato, dal momento che l’operaio muratore? elettricista? idraulico? imbianchino? non è compreso tra i soggetti a cui può essere consegnato l’atto da notificare, trattandosi di soggetto che non è addetto stabilmente alla casa né, ovviamente, è convivente col notificando. A ciò si aggiunge, nella specie, che non è nemmeno identificata o identificabile la persona che ricevette l’atto, risultando incomprensibile, dalla firma, il suo cognome. A nulla rileva, quindi, che il decreto di citazione fu notificato nello stesso luogo in cui era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini circostanza rimarcata dalla Corte d’appello , dal momento che trattasi di atti aventi, notoriamente, funzione diversa e che devono essere portati entrambi nella sfera di conoscibilità del destinatario. La nullità che si è verificata e che è stata tempestivamente eccepita deve portare, pertanto, all’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale competente, affinché provveda ad effettuare una regolare vocatio in iudicium. Non può essere accolta, invero, la richiesta, avanzata in via subordinata, di prescrizione del reato, giacché questo, commesso il 31/12/2010, si prescriverà solo il 30 giugno 2018. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia.