Indennità di accompagnamento e determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio

L’indennità di accompagnamento è suscettibile di valutazione ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio?

Lo chiarisce il Supremo Consesso con sentenza numero 26302/18 depositata l’8 giugno. Il caso. Rigettato dal GIP il ricorso avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocino a spese dello Stato, l’imputato ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge laddove il Giudice ha ritenuto valutabile, ai fini della determinazione del reddito, l’indennità di accompagnamento. Indennità di accompagnamento come sussidio. I Giudici di legittimità, nel ritenere fondata la doglianza del ricorrente, affermano che l’indennità di accompagnamento ha natura di sussidio destinato a far fronte alle spese indispensabili per consentire all’invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Infatti, prosegue il Collegio, in tema di gratuito patrocinio, «ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali». Per tali motivi, in accoglimento della doglianza, la Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 aprile – 8 giugno 2018, numero 26302 Presidente Ciampi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione, con ordinanza emessa in data 26/9/2017, ha rigettato il ricorso proposto da C.E. , avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il C. , a mezzo di difensore, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. L’atto di impugnazione consta di tre motivi che, ai sensi dell’articolo 173, disp. att. cod. proc. penumero , possono essere riassunti come segue. 2.1 Primo motivo la difesa lamenta che il giudice avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza, sull’argomentazione della semplice iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/90, che non è rilevante ai fini del diniego del patrocinio a spese dello Stato. Su tale aspetto, il giudice del provvedimento impugnato non si è pronunciato. Ha di contro rigettato l’opposizione in quanto ha rilevato che, dalla documentazione allegata all’istanza, risulta la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare che, incidendo su tale reddito, verosimilmente comporterebbe il superamento dei limiti di legge. Tali argomentazioni, tuttavia, non avrebbero attinenza con quanto era stato stabilito dai primo giudice. Pertanto, il giudice, in sede di opposizione, ha rigettato l’opposizione per motivi difformi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione del primo giudice. 2.2. Secondo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 76, comma 3 e 79, d.P.R. 115/2002 articolo 24, legge 8 novembre 2000 numero 32 articolo 3, comma 3, legge 30 luglio 1990 numero 217 in relazione all’articolo 360, numero 3 cod. proc. civ. Secondo la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l’indennità di accompagnamento. Ai sensi dell’articolo 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito Sez. 3, numero 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311 . 2.3 Violazione e falsa applicazione degli articolo 76 e 79 d.P.R. numero 115 del 2002, in relazione all’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. erronea applicazione della norma di cui all’articolo 79, lett. c d.P.R. 115/2002 in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai redditi prodotti dall’istante nella domanda di ammissione al beneficio. La difesa rappresenta che il giudice avrebbe dovuto acquisire o richiedere all’istante la documentazione riguardante l’indennità di accompagnamento al fine di stabilire la sua consistenza, essendosi espresso in termini di verosimiglianza. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Fondato risulta il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive. In ordine a tale aspetto, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali così Sez. 4, numero 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720 . Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’articolo 76 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. 2. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.