L’importo dei contributi figurativi da accreditarsi a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità/vecchiaia/reversibilità è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e della qualifica professionale posseduta dagli interessati nel periodo di persecuzione.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11708/19, depositata il 3 maggio. Le norme in gioco. La l. n. 96/1955 e successive modifiche prevede una serie di misure previdenziali a favore dei perseguitati antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. Tra dette misure vi è la contribuzione figurativa per quei periodi in cui è stata perpetrata una persecuzione e in cui non vi è stata contribuzione nonostante lo svolgimento di un’attività lavorativa. L’accreditamento della contribuzione figurativa è a carico dello Stato ed è finalizzata al conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e reversibilità. Alla l. n. 96/1955 si affianca la l. n. 36/1974, richiamata per la ricostruzione delle pensioni, il cui articolo 1 prevede che per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro (privato) si sia risolto, individualmente o collettivamente, per motivi che siano da ricondursi a ragioni politiche, religiose o di appartenenza a sindacati è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione a quella di conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il computo del periodo di ricostruzione. Alla luce di tali norme, la Corte di Cassazione è stata richiesta di indicare i criteri per quantificare la contribuzione figurativa di ricostruzione. Richiamando una delle prime pronunce sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che la contribuzione figurativa spetta ai perseguitati, per tutto il periodo di persecuzione (quindi dal primo atto persecutorio) sulla base della retribuzione attuale (in vigore al momento della domanda) relativa all’inquadramento in cui il lavoratore era ricompreso al momento della patita persecuzione. Lo sdoppiamento temporale della retribuzione di riferimento consente una maggiore prossimità del criterio di calcolo, senza creare svantaggi per il lavoratore. Gli interessi sul trattamento previdenziale. Per quanto riguarda gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, la Corte di Cassazione ha precisato che gli interessi decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento della contribuzione figurativa e non, invece, dal momento in cui l’effettivo riconoscimento è stato comunicato dall’INPS, ente deputato alla mera erogazione del contributo. Dopotutto, la prestazione, seppure destinata a retroagire, nasce nel momento della domanda, pertanto si può parlare di ritardo nella corresponsione (che fa scaturire il diritto agli interessi) solo quando siano inutilmente trascorsi i termini del silenzio rifiuto dell’ente previdenziale che, nel caso di specie, corrispondono a centoventi giorni dalla presentazione della domanda al Ministero competente.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 febbraio – 3 maggio 2019, n. 11708 Presidente Manna – Relatore Ghinoy Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, per quello che qui ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva confermato il diritto di M.P. al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento dal 1.7.1978, computando la contribuzione figurativa prevista per le vittime di persecuzioni politiche e razziali dalla L. n. 932 del 1980, articolo 2, in relazione alla L. n. 96 del 1955, con riferimento al periodo scoperto da contribuzione dal 1.11.1938 al 25.4.1945. 2. La Corte territoriale argomentava che la pensione andava riliquidata fin dall’originaria sua decorrenza, ed aggiungeva che ai sensi della L. n. 36 del 1974, articolo 1, nonché ai sensi della L. n. 1464 del 1965, articolo unico, la retribuzione parametro era quella attuale al momento del pensionamento, perché più favorevole al pensionato, in quanto tiene luogo delle progressioni di carriera e degli incrementi intervenuti medio tempore in virtù dei contratti collettivi di categoria (espressamente richiamati dalla citata L. n. 36, articolo 1). 3. Riformava invece la sentenza di primo grado in punto accessori, ritenendo dovuti gli interessi legali dal 1210 giorno successivo alla domanda amministrativa dell’11 luglio 2001, anziché la rivalutazione e gli interessi dalla decorrenza della pensione, così come riconosciuto dal primo giudice. 4. Per la cassazione della sentenza M.P. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Inps, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo, resistito con controricorso da M.P. . 5. Il ricorso principale e quello incidentale sono stato riuniti ex articolo 335 c.p.c.. 6. Le parti hanno depositato anche memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c.. Considerato che: 7. a fondamento del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 96 del 1955, articolo 5 e 8, L. n. 36 del 1974, articolo 5, L. n. 533 del 1973, articolo 7, L. n. 412 del 1991, articolo 16, L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, articolo 429 c.p.c.. La ricorrente lamenta che il credito per accessori sia stato limitato agli interessi e sia stato fatto decorrere soltanto dal 121 giorno dopo la domanda amministrativa, mentre la necessità di estendere al massimo grado di effettività la restitutio in integrum dei diritti violati quale desumibile dalle disposizioni citate, nonché la previsione secondo la quale la ricostruzione della pensione dev’ essere effettuata d’ufficio, determinerebbero che devono essere riconosciuti dalla data di decorrenza della pensione (1 luglio 1978) sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria, essendo tale data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 412 del 1991, articolo 16, che ha escluso con effetto ex nunc la cumulabilità di rivalutazione ed interessi. 8. Il motivo non è fondato, sebbene la motivazione della Corte debba essere precisata nei termini che seguono. 9.In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, questa Corte ha di recente chiarito che gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa della L. n. 96 del 1955, ex articolo 5, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest’ultimo è stato comunicato all’I.N.P.S. (Cass. 08/10/2018, n. 24745). 10. La soluzione, cui va qui data continuità, poggia sul rilievo che secondo quanto previsto dalla L. n. 96 del 1955, le domande di riconoscimento della contribuzione figurativa vengono sottoposte (articolo 8 L. cit.) all’esame di una commissione di nomina intergovernativa ed è indubbio, secondo quanto si desume da una complessiva lettura dell’articolo 7 della medesima Legge, che esse vadano presentate presso il Ministero competente (già Ministero del Tesoro e, ora, Ministero dell’economia e delle finanze). Solo successivamente alla Delibera della Commissione l’I.N.P.S. può quindi procedere alla ricostruzione e riliquidazione della pensione. 11. La restitutio in integrum in relazione alla posizione contributiva non può logicamente spingersi fino al punto di addebitare all’ente previdenziale quel ritardo nella concessione del beneficio che sia in realtà imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell’avente diritto nel richiedere il riconoscimento dello status che della contribuzione figurativa è indefettibile presupposto (Cass. 12 settembre 2017, n. 21119). 12. La prestazione del resto, pur se destinata a retroagire, soggiace all’onere della domanda amministrativa, in quanto la L. n. 36 del 1974, articolo 8, nel disporre che i contributi figurativi riconosciuti per periodi anteriori alla decorrenza della pensione danno diritto (...) alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza della pensione , espressamente prevede che ciò avvenga a domanda dell’interessato. Di conseguenza, stante l’esigenza di assicurare che la materia pensionistica sia retta da disposizioni per quanto possibile uniformi (così Cass. n. 18569 del 2008, richiamata in subiecta materia da Cass. n. 20054 del 2016, cit.), di ritardo nella corresponsione della prestazione oggetto del beneficio può parlarsi soltanto allorché siano decorsi inutilmente i termini che la L. n. 533 del 1973, articolo 7, stabilisce al fine della formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali, che nel caso di specie stante la necessità del previo accertamento dello status da parte della Commissione di cui alla L. n. 96 del 1955, articolo 8 - vanno logicamente computati a decorrere dalla data della presentazione della domanda al Ministero competente: quest’ultima, infatti, oltre a segnare il momento in cui l’ente previdenziale è chiamato a provvedere (rectius: sarà chiamato a farlo, una volta positivamente riconosciuto lo status da parte della Commissione), condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016). 13. Nè sussiste contraddittorietà tra l’affermazione per cui il richiamo, quale momento di riferimento per la decorrenza degli interessi, alla domanda presentata presso il Ministero ed al centoventunesimo giorno successivo ad essa, entri in contraddizione con il fatto che, in quel momento, l’ente previdenziale potrebbe ancora non essere stato officiato, ove la Commissione non avesse ancora deliberato, così imputandosi ad esso un ritardo di cui non sarebbe responsabile. Le regole civilistiche sul ritardo colpevole, vanno in effetti coordinate con gli istituti previdenziali da applicare e quindi giustamente, nel precedente cui si fa riferimento, si è escluso il decorso degli accessori per il periodo, anteriore alla presentazione della domanda presso il Ministero, ma solo in quanto ciò sia frutto di un ritardo imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell’avente diritto . In mancanza di tale esclusiva imputabilità, deve trovare invece riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di cui alla L. n. 533 del 1973, articolo 7 e l’effettivo pagamento. Ciò secondo una dinamica che non è nuova, essendo stato già in tempi meno recenti affermato, in casi in cui il procedimento richiede l’intervento anche di enti diversi dall’I.N.P.S., che l’ente previdenziale non viene dispensato dall’obbligazione degli interessi per l’incolpevole sua condotta addebitabile piuttosto al comportamento di altri enti. Infatti sul soggetto di diritti, creditore, non possono essere riversate disfunzioni della attività della pubblica amministrazione una volta stabilita l’esistenza della mora ex re in forza di legge , mentre la questione sulla responsabilità di cui possa dolersi uno degli enti interessati all’istruttoria necessaria per acquisire elementi, potrà sempre risolversi fra gli stessi (Cass. 3 giugno 1992, n. 6755, ma anche Cass. 21 ottobre 1992, n. 11486). Pertanto gli accessori sul dovuto si calcolano comunque dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda al Ministero. 14. Poiché la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi legali dal 121 giorno successivo al 11 luglio 2001, mentre la domanda alla Commissione era stata presentata in data 10 novembre 2011 (come riferito anche nella memoria della M. , pg. 3) null’altro può ottenere la ricorrente principale. 15. A fondamento del ricorso incidentale, l’Inps deduce la violazione della L. n. 96 del 1955, articolo 5, L. 15 febbraio 1974, n. 36, articolo 1, L. 15 dicembre 1965, n. 1424, articolo unico, L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 14. Sostiene che la contribuzione figurativa oggetto di causa determina il computo ai fini pensionistici dei periodi scoperti da contribuzione ad essa relativi, ma che per il calcolo della pensione con il metodo retributivo occorre utilizzare come parametro ai sensi della L. n. 153 del 1969, articolo 14, le migliori tre retribuzioni annuali percepite nel decennio anteriore alla decorrenza della pensione, periodo dal quale quello oggetto di contribuzione figurativa rimane fuori. 16. Il ricorso incidentale è fondato. La L. 10 marzo 1955, n. 96, articolo 5, recante Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti , nel testo sostituito prima dalla L. 3 aprile 1961, n. 284, articolo 3, modificato dalla L. 24 aprile 1967, n. 261, articolo 3 e poi dalla L. 22 dicembre 1980, n. 932, articolo 2), prevede che Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all’articolo 1 della presente Legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell’assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell’assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. È a carico dello Stato l’importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all’articolo 8. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla L. 15 febbraio 1974, n. 36 . 17. Della L. 24 aprile 1967, n. 261, articolo 3, la L. 15 dicembre 1965, n. 1424, ha dato la seguente interpretazione: L’importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96, articolo 8, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione . 18. La L. 15 febbraio 1974, n. 36, articolo 1, richiamata per la ricostruzione delle pensioni, all’articolo 1, prevede poi quanto segue: Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l’accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi: qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato; variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria; progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria. Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall’ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo . 19. Rileva questa Corte che la normativa richiamata non introduce una deroga all’operatività del principio secondo il quale anche nel caso in cui l’anzianità contributiva si giovi di un periodo di contribuzione figurativa, il calcolo della pensione dev’essere effettuato in applicazione delle regole per esso dettate (nel caso, il sistema retributivo della L. 30 aprile 1969, n. 153, ex articolo 14). 20. La normativa richiamata in favore dei perseguitati razziali non dispone infatti che la retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati rappresenti di necessità anche la retribuzione sulla base della quale dev’ essere calcolato l’importo del trattamento, ed assurga quindi al ruolo di retribuzione-parametro per il relativo calcolo, prevedendo solo che su di essa debba essere calcolata la contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa. Un’ interferenza fra retribuzioni virtuali sulle quali calcolare i contributi figurativi e retribuzione pensionabile potrebbe infatti determinarsi (solo) allorché l’periodi coperti da contribuzione figurativa rientrassero nel lasso di tempo entro il quale deve essere rilevata la retribuzione pensionabile (nel caso di specie, i 10 precedenti alla decorrenza della pensione). 21. In effetti, occorre rilevare che la fictio iuris introdotta dalla L. n. 96 del 1955, colma il vuoto contributivo che si è prodotto per effetto delle persecuzioni razziali, avendo ad oggetto ì periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio e sino al 25 aprile 1945 . 22. Considerare sempre e comunque quale retribuzione parametro per il calcolo della pensione quella relativa al periodo da accreditarsi - rivalutata all’attualità - determinerebbe un risultato superiore e diverso rispetto alla restitutio in integrum voluta dal legislatore, che, tramite il riconoscimento della contribuzione figurativa e la consequenziale riliquidazione della pensione a far data dalla sua decorrenza originaria, ha voluto imporre all’ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di tempo considerato dalla L. n. 96 del 1955, i contributi fossero stati effettivamente versati (così Cass. n. 1569 del 17/03/1981). 23. In tal senso dev’essere intesa l’operatività della previsione, che determina comunque un risultato favorevole per il pensionato, consentendo il computo ai fini di pensione del periodo che risultava scoperto da contribuzione, mentre la diversa soluzione nel concreto potrebbe rivelarsi sfavorevole per il soggetto che abbia effettivamente percepito nell’ultimo decennio anteriore al collocamento in quiescenza retribuzioni più elevate. 24. Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto, rigettato il principale; l’impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio sopra espresso nella liquidazione del trattamento pensionistico. 25. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 26. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della (sola) ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.