Ampliate le ipotesi di procedibilità a querela. Il Governo attua un'altra delega della l. 103/2017

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 16, lett. a e b , e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Con tali modifiche il Legislatore della delega ha voluto ampliare le ipotesi di procedibilità a querela allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto – di nuova introduzione – della estinzione del reato per condotte riparatorie art. 162-ter c.p. , che ha riguardato i reati procedibili a querela, ma con querela rimettibile . Le novità del decreto legislativo riguardano il regime di procedibilità per a i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. b i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni - la persona offesa sia incapace per età o per infermità - ricorrano circostanza aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale - nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità. Fonte ilpenalista.it

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