Opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali: cosa si può e non si può dire

Non può essere oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, la questione dell’appartenenza o meno al condominio intimante della condomina opponente.

Questo il chiaro principio di diritto, già ribadito in molte occasioni precedenti dalla Suprema Corte, ricordato nuovamente dalla decisione in commento ordinanza numero 3626/18, depositata il 14 febbraio . Il caso, in sostanza, verte sulla debenza o meno delle spese condominiali il condominio le pretende e la condomina, viceversa, contesta tale sua qualità cioè l’appartenenza al condominio e la conseguente attribuzione a suo carico delle spese stesse. I limiti del giudizio di opposizione a decreto non può essere messa in discussione la validità del verbale di assemblea che ha distribuito le spese tra i condomini. La Cassazione, nel decidere sul ricorso presentato dalla condomina per quanto lei come detto contesti tale qualifica soccombente nei precedenti gradi di giudizio, conferma la decisone del Tribunale di Napoli sulla base dei seguente noti presupposti - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di spese condominiali, il condominio ricorrente soddisfa il proprio onere probatorio con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale che ha approvato le spese nonché dei relativi documenti - l’opponente, nello stesso giudizio non può far valere alcuna questione attinente alla validità della delibera condominiale che ha approvato lo stato di ripartizione - il giudice può accogliere l’opposizione solo e soltanto se la predetta delibera abbia perduto per qualunque ad esempio per sospensione disposta dal Tribunale in persona del giudice dell’impugnazione motivo la sua efficacia. Il verbale di assemblea non impugnato ha forza di legge tra i condomini. In base a tali principi, il Giudice della legittimità ha correttamente giudicato inaccoglibile il ricorso, proprio perché a fronte di un verbale di assembla condominiale che come noto si può dire abbia efficacia di legge tra le parti, intendendo per tali i condomini che non è stato impugnato nei termini e quindi è divenuto definitivo, al magistrato dell’opposizione non spetta alcun diritto residuo di verificare la correttezza o meno della suddivisione delle spese agli stessi condomini. Ogni questione sollevata dalla debitrice, pertanto, relativa alla sua appartenenza o meno al condominio non poteva essere presa in considerazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come preteso dalla ricorrente, ma andava viceversa proposta ed esaminata in un autonomo giudizio, con la necessaria partecipazione tra l’altro di tutti i condomini a titolo di litisconsorti necessari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 gennaio – 14 febbraio 2018, numero 3626 Presidente Picaroni – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Z.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30 giugno 2016, che ne aveva rigettato l’appello avanzato contro la decisione di primo grado numero 691/2015 resa dal Giudice di pace di Casoria. Resiste con controricorso il Condominio omissis . Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dalla condomina Z.F. per Euro 3.925,19, per contributi condominiali non pagati. Il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza impugnata ha riconosciuto alla signora Z.F. la qualità di condomina del Condominio omissis , in quanto proprietaria di immobile identificato come lotto omissis nelle allegate tabelle millesimali, ed essendo provato che la stessa fruisse dei servizi condominiali di vigilanza, pulizia ed illuminazione delle strade condominiali. Ogni ulteriore accertamento è stato ritenuto dal Tribunale estraneo alla cognizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali. La ricorrente Z.F. dopo aver integralmente inserito nel ricorso la sentenza impugnata del Tribunale di Napoli Nord, la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Casoria, il ricorso per decreto ingiuntivo ed il relativo provvedimento monitorio ha proposto un primo motivo di censura per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1117 e 1123 c.c., assumendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente statuito che il giardino di proprietà della ricorrente sia compreso nel Condominio omissis , laddove esiste, piuttosto, una servitù prediale di passaggio veicolare il secondo motivo di ricorso allega la censura per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1138 e 1350 numero 4 c.c., e 68 disp. att c.c., non avendo il Tribunale valutato né il regolamento del Condominio omissis , che non comprende la proprietà Z. , né la servitù di passaggio veicolare che può essere modificata solo con atto scritto il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice d’appello valutato i documenti e le difese della ricorrente, quanto alla collocazione del giardino oltre il confine del OMISSIS ed alla servitù concessa del venditore - costruttore P.A. il quarto motivo allega la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., in quanto la ricorrente, giacché non condomina, non aveva alcun titolo né a partecipare alle assemblee del Condominio OMISSIS né ad impugnarne le deliberazioni. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis, comma 2, c.p.c Le censure evidenziano difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. È inammissibile il terzo motivo di ricorso, riferito al parametro dell’articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., in quanto questo, come riformulato dall’articolo 54 del d.l. numero 83 del 2012, convertito in legge numero 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni degli articolo 366, comma 1, numero 6, e 369, comma 2, numero 4, c.p.c., e non può consistere in una generica critica della valutazione delle risultanze probatorie fatte dal giudice del merito. È in ogni caso da ribadire, a conferma della ratio decidendi prescelta dal Tribunale di Napoli Nord, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, numero 7569 . Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, numero 26629 . Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, numero 7741 Cass. Sez. 2, 14/11/2012, numero 19938 . La dedotta mancata comunicazione alla signora Z. delle deliberazioni assembleari del Condominio omissis , che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’articolo 1137 c.c., ma non comunque motivo di invalidità da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c. cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, numero 20069 Cass. Sez. 2, 22/05/1974, numero 1507 . Né la ricorrente può dolersi dell’annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamento per non essere stata proprio convocata a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l’impugnazione ex articolo 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c. Cass. Sez. 2, 07/11/2016, numero 22573 Cass. Sez. 2, 01/08/2006, numero 17486 . Tanto meno può essere oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione dell’appartenenza al condominio intimante della condomina opponente. Ove si intenda controvertere sull’esistenza, o meno, del rapporto di condominialità ex articolo 1117 c.c. in ordine ad un’unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilità del collegamento funzionale e strutturale di tale proprietà individuale con le parti comuni dell’edificio condominiale di cui all’articolo 1117 c.c., con conseguente obbligo di contribuzione alle spese ai sensi dell’articolo 1123 c.c., è necessaria la partecipazione di tutti i condomini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, numero 24431 Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, numero 15550 Cass. Sez. 2, 18/04/2003, numero 6328 Cass. Sez. 2, 01/04/1999, numero 3119 . Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.