Invalida la notifica se il domicilio è cambiato

È invalida la notifica dell’accertamento fiscale al contribuente se quest’ultimo ha cambiato residenza, con effetto immediato in epoca precedente al decreto Bersani dl numero 223/2006 e, dopo 30 giorni, se successivo.

Dalla sentenza numero 24877, depositata il 24 novembre 2011, della Corte di Cassazione emerge che la notifica effettuata dall’ufficio finanziario al vecchio domicilio fiscale del contribuente è da ritenersi invalida. Il decreto Bersani ha modificato la disciplina della notifica degli atti tributari. La disciplina di notifica degli atti tributari è contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, recante disposizioni sul processo tributario. L’articolo 60, ultimo comma, del d.p.r. numero 600 del 1973, nella parte in cui prevedeva che le variazioni o le modifiche dell’indirizzo del contribuente hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60° giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, è stato dichiarato incostituzionale C. Cost. numero 360/2003 . Alla luce di quanto precede vale la regola generale secondo cui l’effetto delle variazioni anagrafiche è immediato, mentre il nuovo termine di 30 giorni, introdotto dal decreto Bersani articolo 37, comma 27, dl numero 223/2006 , non può applicarsi retroattivamente e riguarda solo le notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore di tale provvedimento. Le notifiche, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario. In alternativa alla procedura di notifica «brevi manu», le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il domicilio fiscale eletto, anche presso uno studio In tema di domicilio fiscale la S.C. ha fornito interpretazioni rigorose e diversificate. Infatti, da un lato emerge che le notifiche al contribuente devono essere eseguite al domicilio eletto presso lo studio del commercialista se lo studio è nel domicilio fiscale del contribuente Cass. numero 6114/2011 , mentre dall’altra la notifica dell’avviso di accertamento, se il contribuente è irreperibile, è validamente eseguita con l’affissione dello stesso nell’albo della casa comunale, non risultando necessaria la spedizione della raccomandata al contribuente per la sua irreperibilità Cass. numero 6102/2011 . o, in mancanza, coincidente con la residenza anagrafica. Il luogo della notificazione degli atti impositivi è il domicilio fiscale del contribuente che, in mancanza di diverse indicazioni, è costituito dal luogo della residenza anagrafica. Le dichiarazioni rese da soggetti astrattamente capaci di ricevere la notificazione in assenza del destinatario hanno valenza di presunzione fatta salva la dimostrazione dell’infodatezza di quanto dichiarato dal soggetto nella specie, coniuge separato del contribuente qualificatosi come moglie convivente cfr. Cass numero 13510/2009 . Il caso. La contribuente impugnava la cartella di pagamento, affetta da nullità, in quanto la notifica era avvenuta a dicembre del 2005 presso il precedente domicilio mentre in realtà la stessa si era trasferita in altro comune già a gennaio del 2005. Tale circostanza era stata certificata con apposita documentazione. Sia in primo che secondo grado il ricorso dell’ufficio finanziario era stato respinto dai giudici tributari e quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione degli articoli 58 e 60 del d.p.r. numero 600/1973. La S.C., sancendo la infondatezza del ricorso dell’ufficio, ha ritenuto che in tema di notifica dell’accertamento tributario, il citato articolo 60 del d.p.r. numero 600/73, nella parte in cui prevede che le variazioni o modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione, hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello della variazione è stato dichiarato costituzionalmente infondato Corte Cost. numero 360/2003 , valendo ora la regola generale secondo cui l’effetto delle variazioni anagrafiche è immediato. Il nuovo termine dilatorio di cui all’articolo 37, comma 27, dl numero 223 del 2006, infatti, non può applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore di tale decreto c.d. decreto Bersani . Nel caso in esame, pertanto, la notifica è invalida, essendo la variazione del domicilio fiscale della contribuente divenuta efficace prima della notifica dell’accertamento non potendosi applicare retroattivamente la nuova normativa prevista dal decreto Bersani.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 ottobre – 24 novembre 2011, numero 24877 Presidente Parmeggiani – Relatore Valitutti Fatto e diritto - rilevato che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Con sentenza numero 46/38/08, la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2000. Il giudice di appello riteneva, invero, affetta da nullità la notifica dell'avviso di accertamento - atto presupposto di quello impugnato in questa sede - per essere la notifica di detto avviso avvenuta in data 10.12.05, in omissis , laddove la contribuente si era trasferita, fin dal 3.1.05, nel diverso Comune di omissis , come da documentazione anagrafica prodotta. Avverso la sentenza numero 46/38/08 ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto degli articolo 139 c.p.c., 58 e 60 del d.p.r. numero 600/73, nonché la motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia. La contribuente ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato. Osserva, invero, la Corte che, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, l'articolo 60, ultimo comma, del d.p.r. numero 600/73, nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60^ giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall'ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità C. Cost. numero 360/03 , con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall'articolo 37, comma 27, d.l. numero 223 del 2006, convertito in l. numero 248 del 2006, non può, infatti, applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legge medesimo Cass. 26542/08, 13510/09 . Ne discende che, nel caso di specie, essendo la variazione del domicilio fiscale della contribuente divenuta efficace in epoca precedente la notifica dell'avviso di accertamento - avendo detta variazione effetto immediato, poiché avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.l. n, 223/06 - la notifica di tale atto deve ritenersi invalida, come correttamente ritenuto dal giudice di appello. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375, co. 1 c.p.c - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti - che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso incidentale e quello principale devono essere rigettati. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso incidentale rigetta il ricorso principale dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.