La mancanza della matricola dell'autovelox che ha rilevato l'eccesso di velocità non inficia il verbale della Polizia la multa va pagata.
La mancata indicazione del numero di matricola dell'autovelox nel verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere eretta a motivo di nullità della sanzione il verbale resta valido, e fa piena prova fino a querela di falso, anche senza il numero di matricola. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 14564 depositata il 4 luglio.Il caso. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione di un automobilista al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ritenuto nullo perché mancante dell'indicazione del numero di matricola dell'apparecchio elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità. Il Tribunale confermava la sentenza e il Comune proponeva ricorso per cassazione.L'assunto difensivo dell'automobilista, confermato dalla Corte territoriale, consiste nella lesione del suo diritto di difesa l'omessa indicazione del numero di matricola non avrebbe consentito al trasgressore multato di verificare la funzionalità dell'apparecchio e i requisiti di omologazione e taratura. La S.C., tuttavia, accoglie il ricorso del Comune e giudica le decisioni della sentenza impugnata non conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia.La taratura degli autovelox non è obbligatoria. In primo luogo, il Collegio ricorda che gli autovelox, regolarmente omologati, non devono essere sottoposti ai controlli di taratura periodica il sistema normativo, infatti, prevede già una serie di complessi controlli dei misuratori di velocità delle auto, che garantiscono pienamente il cittadino dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature.Non c'è lesione del diritto di difesa degli automobilisti. In questo modo è possibile escludere ogni lesione al diritto di difesa, anche perché la citata omologazione fornisce un'ampia garanzia.Il numero di matricola dell'autovelox non è richiesto nel verbale. Il Collegio prosegue osservando che il numero di matricola dell'apparecchiatura non è previsto dal Codice della strada quale contenuto necessario del verbale pertanto, la mancata indicazione non può essere eretta a motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. Ed anzi, è solo nel giudizio di opposizione che può assumere rilevanza il numero di matricola, qualora venga richiesto dall'iniziativa probatoria dell'opponente.Per contestare la validità della multa servono elementi probatori concreti il verbale fa piena prova. Va ricordato, in proposito, che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dell'effettuazione dei rilievi correttamente eseguiti dagli organi di polizia, e le risultanze dei rilievi stessi valgono fino a prova contraria. L'opponente che intenda inficiare il valore probatorio delle attestazioni rese dalla Polizia è tenuto a fornire elementi concreti e circostanze di fatto che dimostrino il difetto di funzionamento degli strumenti elettronici.Ti può interessare anche Gli autovelox non sono bilance nessun obbligo di tarature periodiche, di Stefano Manzelli, DirittoeGiustizi@ 2 luglio 2011