Niente Irap per l'agente di commercio che lavora da casa usando solo l'auto

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita Corrado * Nell'ordinanza numero 11935/11 del 30 maggio, la Corte di Cassazione ha chiarito a quali condizioni l'Irap è dovuta dagli agenti di commercio.I fatti di causa. Un agente di commercio impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive Irap per i periodi di imposta dal 1998 al 2001, per assenza di autonoma organizzazione.Accogliendo l'appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale riconosceva il diritto al rimborso dell'imposta.Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, osservando che il contribuente utilizzava locali della residenza anagrafica, senza alcun dipendente e con un solo bene strumentale una autovettura .L'agente di commercio rientra tra i soggetti passivi. La figura dell'agente di commercio può essere ricondotta alla fattispecie contemplata nell'articolo 3, comma 1, lett. c , d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 tale disposizione statuisce, infatti, che sono soggetti passivi le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir.La verifica circa la sussistenza di una attività autonomamente organizzata. In base all'articolo 2, d.lgs. numero 446 del 1997, presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi [ ] .Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 156/2001, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale, integra il presupposto impositivo dell'Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata cfr. sentenza delle Sezioni Unite numero 12111/2009 più di recente, sentenza numero 10295/2011 .Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente, che sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.È onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta indebitamente versata, allegare e dare prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.L'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.* Giornalista pubblicistaSullo stesso argomento, leggi anche Ancora una conferma dalla Cassazione il medico convenzionato non paga l'Irap, di Leda Rita Corrado, DirittoeGiustizi@ 19 maggio 2011

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 30 maggio 2011, numero 11935Presidente Lupi - Relatore Di BlasiSvolgimento del processo e motivi della decisioneNel ricorso iscritto a R.G. numero 14733/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza numero 12/04/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Trieste, Sezione numero 04, il 16.01.2008 e depositata il 23 aprile 2008.Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRAP.2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione degli articolo 342 cpc e 53 del D.Lgs numero 546/1992, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 codice civile, nonché insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.3 - L'intimato, non ha svolto difese in questa sede.4 - Il primo mezzo va esaminato tenendo conto del principio secondo cui Il requisito della specificità dei motivi d'appello, fissato a pena d'inammissibilità dall'articolo 342 cod. proc. civ., esige la formulazione di censure che siano attinenti alla ratio della sentenza impugnata e contengano notazioni in fatto e in diritto potenzialmente in grado di infirmarla, senza che si richieda lo specifico richiamo delle norme applicabili spettando al giudice d'individuarle , e senza che rilevi, al fine dell'ammissibilità' dell'appello, l'indagine in ordine alla dimostrazione, alla consistenza e alla decisività delle allegazioni dell'appellante, trattandosi di questioni influenti in sede di esame del fondamento del gravame numero 24834/2005 numero 5493/2001 .Dall'impugnata sentenza pag.3 rigo 15 e seguenti si evince che le censure avverso la decisione di prime cure, che aveva respinto la domanda di rimborso degli anni 2000 e 2001 per incompetenza dell'organo legittimato a ricevere la richiesta, e quella relativa agli anni 1998 e 1999 per l'esistenza di autonoma organizzazione, risultano specifiche e le argomentazioni ivi svolte aggredivano puntualmente la ratio propria di ciascuna decisione.5 - Le censure formulate con gli altri due mezzi, che avuto riguardo alla connessione si trattano congiuntamente, vanno risolte, per un verso, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto degli articolo 2, primo periodo, e 3 comma 1 lett.c del D.Legs 15.12.1997 numero 446, l'esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui all'articolo 1 L. numero 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'articolo 31 comma 2° D.Lgs. numero 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni e, d'altra parte, tenendo conto del consolidato orientamento secondo cui il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo Cass. numero 15672/05 19756/05, numero 20454/2005, SS.UU. 1513/1998 e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici della motivazione Cass. numero 11462/2004, numero 2090/2004, numero 1170/2004, numero 842/2002 .5 bis - Nel caso, le censure non risultano formulate in coerenza a detti principi, perché, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che dagli atti di causa emergeva che l'attività del contribuente risultava essere stata svolta, utilizzando locali della residenza anagrafica, senza alcun dipendente e con un solo bene strumentale, rappresentato da una autovettura, e quindi, che l'attività non fosse connotata da autonomia organizzativa, l'Agenzia non indica idonei e concreti elementi, che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto, e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, risolvendosi in censure di mere insufficienze argomentative.6 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex articolo 375 e 380 bis cpc, proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.Vista la relazione, il ricorso, la memoria 26.04.2011 e gli altri atti di causa Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l'impugnazione, per manifesta infondatezza Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese Visti gli articolo 375 e 380 bis del cpc P.Q.M.Rigetta il ricorso.