A servizio di Sua Maestà. La lite sul licenziamento va decisa in Italia

Dev'essere decisa dal giudice del lavoro italiano la controversia relativa al licenziamento del dipendente italiano di una struttura inglese che provvede al supporto dell'Esercito inglese in Italia per svolgere le funzioni Nato.

Il dipendente italiano di una struttura inglese che provvede al supporto delle Forze armate e al personale straniero, in Italia per adempiere ad obblighi Nato, rimane soggetto alla giurisdizione del giudice locale per le controversie relative alle condizioni di impiego e al licenziamento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite numero 16248 del 26 luglio.La fattispecie. Un cittadino italiano veniva licenziato dalla datrice per cui lavorava, la United Kingdom Joint Support Unit, una struttura inglese destinata a provvedere al supporto amministrativo ed al welfare delle Forze Armate e del personale britannico presente in Italia in adempimento delle funzioni derivanti dal Trattato Nato. Chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con dichiarazione di nullità del recesso, ma il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, e alla stessa conclusione perveniva la Corte d'Appello. Il dipendente proponeva ricorso per cassazione. A servizio di Sua Maestà qual è la legge applicabile? Elemento controverso è la natura particolare del datore di lavoro, che presenta elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno e, soprattutto, caratteristiche specifiche la S.C. richiama, innanzitutto, la disciplina applicabile nel caso di controversie relative al lavoro prestato in Italia in favore degli organi militari e degli uffici dei Paesi che aderiscono alla Nato occorre fare riferimento alla Convenzione di Londra, ratificata dalla l. numero 1335/1955, che individua due categorie di dipendenti. Dipendente italiano, residente in Italia le condizioni di lavoro sono regolate dalla legge nazionale. Nel caso di specie rileva la seconda categoria, costituita da manodopera civile impiegata da una forza armata o da un elemento civile di Paese straniero le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari, gli accessori e le condizioni per la protezione dei lavoratori sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente . Il ricorrente appartiene a questa categoria di personale, essendo cittadino italiano, che risiede in Italia, ed essendo stato assunto per esigenze locali della Forza inglese.L'applicabilità della legge nazionale comporta l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano. Tanto premesso, il Collegio ribadisce che l'applicabilità della legge nazionale a questi dipendenti a statuto locale , comporta anche l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano nelle relative controversie. La Corte di Cassazione dichiara, quindi, la giurisdizione del giudice italiano e rinvia la causa al Giudice del lavoro competente per la decisione nel merito.