Consob: via libera alla nuova disciplina opa

Presto in G.U. la delibera con le modifiche al regolamento emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio. Tutela delle minoranze, procedure semplificate e più trasparenza, gli obiettivi principali della nuova disciplina.

Nuove regole dal 2 maggio in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio. La Consob delibera le modifiche al regolamento emittenti.Obiettivi. Questi gli obiettivi principali della disciplina rafforzare le tutele degli azionisti di minoranza e la trasparenza informativa semplificare gli adempimenti e le procedure assicurare la parità di trattamento tra investitori italiani ed esteri favorire la partecipazione attiva alla governance delle imprese.La normativa dà attuazione alla direttiva Ue in materia di opa, anche alla luce delle modifiche legislative al Testo unico della finanza negli ultimi due anni, delle esperienze applicative e dell'analisi comparata del quadro internazionale.Entrata in vigore. L'entrata in vigore delle nuove regole è fissata per il 2 maggio 2011, benché alcune norme avranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi giorni. Questo vale, in particolare, per le offerte sui titoli di debito, i casi di inapplicabilità della disciplina dell'opa, le esenzioni dall'opa obbligatoria. Sono previsti, inoltre, un regime transitorio generale ed uno specifico per il computo dei derivati ai fini delle offerte obbligatorie.Le novità principali in materia di opa. Diverse le novità introdotte dalla nuova disciplina la possibilità, in caso di successo di opa promosse dall'azionista di controllo o da altri soggetti insider, di riaprire i termini del periodo d'offerta, per consentire l'adesione anche agli azionisti che in un primo momento hanno scelto di non conferire i titoli l'estensione della best price rule l'obbligo di allineare il prezzo d'offerta al prezzo più alto pagato dall'offerente anche ai sei mesi successivi alla chiusura dell'offerta il computo, ai fini del superamento della soglia del 30% e della determinazione del prezzo, anche degli acquisti di strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo compresi quelli con regolamento in contanti gli azionisti di minoranza potranno essere coinvolti in alcuni casi di esenzione dall'obbligo di opa una più precisa identificazione delle condotte che si configurano come concerto tra azionisti la semplificazione della normativa italiana in materia di offerte su titoli di debito, al fine di adeguarla al quadro internazionale nonché l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina opa delle operazioni di ristrutturazione del debito soggette alle approvazioni dei titolari dei relativi strumenti cosiddette consent solicitation .Il testo della Delibera Consob 5 aprile 2011, in attesa di pubblicazione in G.U., è consultabile in formato pdf cliccando qui.