di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *La sentenza del Tribunale di Brindisi, numero 797/11 dell'11 maggio, ribadisce i severi divieti, dettati di recente anche dal Garante della Privacy, di pubblicare, senza il loro previo consenso, foto ritraenti persone si veda anche la sentenza. Trib. Brindisi numero 804/11 del 19 maggio, relativa alla diffusione online delle stesse . Va sottolineata la scelta di non menzionare il diritto alla privacy, ma solo quello d'autore.Il caso. Due sorelle, in vacanza in Salento, prendevano il sole sul litorale una delle due era in topless e, a sua insaputa, veniva fotografata da un reporter. Si rendeva conto dell'accaduto solo dopo la segnalazione di un altro bagnante e non riusciva, così, a raggiungere il fotografo per far valere i propri diritti, anche perché il reporter, intuendo le rimostranze della donna, era fuggito.Alcune settimane più tardi quella foto era pubblicata sulla copertina di un settimanale di annunci economici, allegato ad un giornale del gruppo per cui lavorava il cronista, con un'eloquente didascalia. La giovane cercava inutilmente di evitare un'ulteriore diffusione della foto e chiedeva i relativi danni morali, d'immagine ed esistenziali. Rimasti inascoltati i suoi appelli, citava in giudizio l'editore, il direttore ed il giornalista per la loro refusione.Il G.O. ha accolto le sue richieste e li ha condannati a pagare una somma consistente.Entro quali limiti è consentito ritrarre terzi senza il loro consenso? A Il diritto d'autore. Gli articolo 10 c.c., 96 e 97 L. 633/41 e sue successive modifiche sono gli unici che regolano tale punto. Sanciscono che il ritratto di una persona non può essere esposto [ ] senza il consenso di quest'ultima e che l'esposizione dell'immagine altrui è abusiva quando sia tale da rendere pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro della persona medesima . Infatti il diritto d'autore è previsto anche per le fotografie e va ricordato che sotto il suddetto lemma sono sussunti anche i ritratti nella loro accezione originale, i video amatoriali e professionali, le riprese delle telecamere di sicurezza e similia. Non si applicano se la fotografia è stata scattata durante un pubblico evento e/o se la stessa è di pubblico interesse , essendo così vietati gli scatti dei momenti di relax, come nella fattispecie, di vita quotidiana, della famiglia, dell'abitazione dell'interessato etc. Tutto ciò è confermato anche dall'obbligo imposto dal DPR 115/08, relativo alla creazione di un archivio nazionale di tutte le opere artistiche, di depositare anche album fotografici fatti da privati e distribuiti ad amici e parenti in particolari occasioni matrimoni e battesimi .B La tutela della privacy. La L. 196/03 Codice della privacy ha ribadito questi vincoli. Essa, inoltre, impone ai giornalisti severe regole per la tutela dei dati altrui articolo 7, 13, 136-139 ed un codice etico per la loro attuazione. In sintesi è sempre vietato pubblicare immagini di terzi, senza il loro consenso, se ledono i loro diritti di riservatezza e d'immagine e per fini pubblicitari, promozionali e di merchandising come nella fattispecie in esame. Né possono essere diffuse su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo offerto dalla moderna tecnologia mms, video, internet etc. È sempre vietata la pubblicazione delle stesse immagine se raffigurano minori.Vengono valutate le ripercussioni sulla vita dell'attrice. Il G.O. ha rilevato le conseguenze nefaste di tale illecita diffusione sulla psiche e sulla vita della vittima è stata molestata, anche telefonicamente, da estranei, lasciata dal fidanzato e, per la vergogna, non usciva più di casa. Il Giudice ha tenuto debitamente conto che questo pregiudizio alla sua sfera sociale ed affettiva era dovuto a motivi opportunistici e professionali del giornalista, il quale ha palesemente superato i limiti precedentemente descritti.Il G.O. condanna al risarcimento. Perciò il Giudice ha condannato questi, il direttore e l'editore della rivista, essendo del tutto irrilevante che la donna fosse in un luogo aperto al pubblico. Infatti, si legge nella sentenza, il limite del discrimine sta proprio in questo se una donna decide di stare in topless a prendere il sole su una spiaggia poco frequentata o frequentatissima, opera una scelta cosciente, dalle ripercussioni consapevoli che, però, non oltrepassano il limite del contesto di tempo e di luogo in cui la propria valutazione, coscientemente, è stata rappresentata ed effettuata . La scelta del cronista, estranea al diritto di cronaca, ha violato i diritti dell'attrice, così che la stessa dovrà essere risarcita anche per il danno esistenziale subito.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Tribunale di Brindisi, sez. Civile, sentenza 18 aprile - 11 maggio 2011, numero 757Giudice Unico SardielloSvolgimento del ProcessoCon atto di citazione dell'1.6.200S, Q. E. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, F. M., M. G., nella qualità in atti, e la S.E.A.s.r.l., per sentirli dichiarare responsabili della pubblicazione dell'immagine di essa attrice sul settimanale T. del 29.7.2001, avvenuta in violazione degli articolo 2 Cost. 10 c.comma e 96 e 97 L. numero 633 del 2241991.Con derivante condanna dei convenuti al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale ed esistenziale patito in conseguenza della illegittima pubblicazione, da liquidarsi nella misura di euro 20.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.Oltre rivalutazione ed interessi e condanna alla rifusione delle spese processuali.A sostegno della suddetta domanda l'attrice esponeva di essere stata ritratta dal fotografo F. M., nel mese di giugno 2001, mentre si trovava sulla spiaggia denominata Punta Penna Grossa , sul litorale balneare nord di Brindisi, distesa sul proprio asciugamano, a seno scoperto.Evidenziava di essere stata informata dell'accaduto da un bagnante e di non essere riuscita ad avvicinare il fotografo suddetto che, intuite le rimostranze che gli sarebbero pervenute, si era, repentinamente, allontanato.Esponeva, ancora, che il giorno 29.7.2001 il Q. aveva pubblicato sulla copertina del settimanale di annunci economici T. , - allegato al giornale -, la sua fotografia che la ritraeva, in compagnia della sorella Q. M., con la didascalia Mare, sole e lucertole come due lucertole queste ragazze stanno lì ad abbrustolirsi al sole del Salento. che invidia! .Riferiva, infine, che era rimasta priva di esito la raccomandata a.r., in data 3.8.2001 con cui, nel diffidare F. M., la redazione del Q. s.rl., dal pubblicare, nuovamente, la propria immagine, aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della illegittima pubblicazione sul settimanale T. , della propria fotografia e la consegna dei relativi negativi.Con comparsa depositata il 18.11.2005 si costituivano il Q. in persona del Presidente in carica, nonché M. G. e F. M., che concludevano per il rigetto della domanda attrice.All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano assunti l'interrogatorio formale del F. e la prova per testi, all'udienza dell'11.5.2010, le parti precisavano le conclusioni, come da relativo verbale.Successivamente, la causa, con ordinanza del 2 agosto 2010, veniva rimessa sul ruolo per la comparizione personale delle parti, per chiarimenti e per i libero interrogatorio delle stesse, ai sensi degli articolo 117 e 185 c.p.c.All'udienza successiva del 18 gennaio 2011, rimasto senza effetto il tentativo di componimento della lite, le parti precisavano, nuovamente, le conclusioni e chiedevano che la causa venisse riservata per la decisione.Motivi della decisioneNella fattispecie, va premesso che vi è prova certa della pubblicazione dell'immagine di Q. E. sull'inserto T. del 29.7.2001 cfr. copia del giornale prodotta nel fascicolo di parte attrice , e della inesistenza del preventivo consenso della predetta ad essere ritratta e alla pubblicazione della foto.Vi è, ancora, la prova certa che a scattare detta foto sia stato il convenuto F. M., per averlo ammesso nel corso dell'interrogatorio formale in data 21.5.2007.Ciò posto, va rammentato che ai sensi della L. 633/41, articolo 96 e 97 il ritratto di una persona non può essere esposto senza il consenso di quest'ultima e che l'esposizione dell'immagine altrui è abusiva quando sia tale da rendere pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro della persona medesima.E' evidente, ancora, che l'articolo 97 della citata Legge, che giustifica la riproduzione dell'immagine quando essa è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, non può essere applicato nel caso di specie in quanto la riproduzione della immagine dell'attrice non è avvenuta in nessuno dei contesti sopra indicati.In più, deve convenirsi che la denunciata pubblicazione è avvenuta su un inserto di carattere squisitamente commerciale, quale è il settimanale T. e che la foto ivi pubblicata, che ritrae l'attrice sdraiata a prendere il sole, in topless, è, sicuramente, inconferente con le materie trattate nello stesso.L'istruttoria espletata ha consentito di acclarare che l'attrice, a seguito della pubblicazione di detta foto, era stata colta da malore ed era stata riaccompagnata a casa che detto evento aveva irritato il suo fidanzato tanto da averla lasciata cfr. dich. testi C. M. e Q. M., ud. del 19.11.2007- teste M. D. ud. del 3.3.2008 -teste C. D. ud. del 19.5.2008 Ed ancora, è stato provato che l'attrice aveva subito ripercussioni di carattere morale ed esistenziale per avere ricevuto degli apprezzamenti irriguardosi, anche via telefonica e che si era creata in lei una condizione psicologica tanto complessa che la costringeva, per vergogna, a non uscire più da casa. teste M. D. ud. del 3.3.2008 E' evidente, alla luce delle sopra indicate emergenze processuali, che l'attrice, a seguito della illegittima pubblicazione della foto di cui trattasi, ha subito ripercussioni di carattere psicologico di significativo spessore, che hanno inciso, ingiustamente, la sua quotidianità, la spensieratezza e la normalità della sua vita, a seguito di autonoma iniziativa di persona, il F., che per motivi professionali ha pensato di entrare, fugacemente, nella sua privacy cogliendo, con uno scatto fotografico, una momentanea scelta della sua intimità divulgandola e rendendola pubblica senza il consenso della stessa.Di poca rilevanza appare la circostanza che l'attrice, al momento in cui venne ritratta F., era adagiata a prendere il sole, in topless, su una spiaggia pubblica, in presenza di poche o di molte persone.Il limite del discrimine sta proprio in questo se una donna decide di stare in topless prendere il sole su una spiaggia poco frequentata o frequentatissima, opera una scelta cosciente, dalle ripercussioni consapevoli che, però, non oltrepassano il limite del contesto di tempo e di luogo in cui la propria valutazione, coscientemente, è stata rappresentata ed effettuata.Altra cosa è che la scelta operata da quello stesso soggetto, per colpa non sua, travalica i limiti temporali e di contesto materiale, voluti ed accettati, perché qualcuno, per lavoro di fotografo, senza consenso preventivo, trasferisce quell'ambito umano su un giornale di larga diffusione.Dimenticando che dentro e dietro quel corpo, come in tutti gli esseri umani, si celano emozioni, paure, dignità, vergogna, orgoglio, sentimenti che non possono mai passare in secondo piano e che non possono essere violati, articolo 2 della Costituzione per un dedotto diritto di cronaca o per mere esigenze professionali.Né può negarsi che il danno esistenziale derivante dalla pubblicazione non autorizzata dell'immagine fisica della persona ha natura non patrimoniale ed è risarcibile a prescindere dalla configurabilità di un reato, in base al combinato disposto degli articolo 2059 e 10 cod. civ.Riproduzione e pubblicazione non autorizzata che è illecita e produttiva di danno quando non sia giustificata da uno scopo informativo che, evidentemente, non sussiste come nel caso in esame, stante l'utilizzazione dell'immagine a fini di pubblicità commerciale che, si ribadisce, avendo reso la riservatezza dell'attrice, è stata produttiva di un danno anche alla vita di relazione, avendo determinato un grave turbamento psichico nella ritrattata e una prolungata ingerenza di terze persone nella sua sfera privata.Alla illegittima condotta del F. ha fatto seguito quella del M., nella qualità in atti, e quella della testata Q , in persona del suo Direttore pro-tempore.I detti convenuti, sono tenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale trattandosi rispettivamente, il primo ed il secondo di soggetti promotori della pubblicazione, ed il terzo di soggetto editore della stessa.Ciò posto, venendo alla quantificazione, in concreto, del danno morale subito dall'attrice, questo giudicante reputa equa quella di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi, tenuto conto delle ripercussioni morali che la predetta ha dovuto subire, di cui, come sopra si è detto, è stata data ampia prova, e della obiettiva circostanza che sono passati quasi dieci anni dalla data in cui la pubblicazione illegittima della foto di cui trattasi è stata effettuata.Le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti ed in favore dell'attrice, in applicazione del principio ex articolo 91 c.p.c .P.Q.M.Il Tribunale di Brindisi definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al D. 1773/2005 R.G, sulla domanda proposta da Q. E., con atto di citazione dell'1.6.2005, nel confronti di Q. , in persona del Presidente in carica p.t., G. M., nella sua qualità di Direttore Responsabile p.t. di Q. ,F. M., nella sua qualità di Fotoreporter di Q , così provvede l Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara e riconosce i convenuti, nelle rispettive qualità in atti, responsabili della pubblicazione dell'immagine di Q. E. sul settimanale T. del 29.7.2001, in violazione degli articolo 2 Cost. c.comma 96 e 97 L. numero 633 del 22.4.1941.2 Condanna, pertanto, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'attrice, in conseguenza della suddetta illegittima pubblicazione, che liquida, in via equitativa, in euro 10.000,00 già comprensiva di interessi e rivalutazione.3 Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 3.375,00 di cui euro 300,00 per spese, 1.200,00 per diritti, euro 1.500,00 per onorari, euro 337.5 per spese forfettarie, oltre i.v.a, e c.a.p., come per legge.