L’introduzione del giudizio di merito al termine della fase sommaria deve avvenire con l’atto introduttivo richiesto in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena.
Sarà pertanto richiesto l’atto di citazione se la causa è soggetta al rito ordinario lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19264/12, depositata il 7 novembre. Il caso. L’opposizione agli atti esecutivi proposta da una debitrice viene dichiarata inammissibile dal Tribunale a causa del mancato rispetto del termine perentorio di 120 giorni previsto per l’introduzione del giudizio di merito concesso ai sensi dell’articolo 618 c.p.c. in particolare, l’opponente aveva presentato un ricorso – peraltro rigettato nel merito - invece dell’atto di citazione introduttivo della causa. La debitrice propone allora ricorso per cassazione. E’ necessario l’atto di citazione? Anzitutto la donna contesta che sia necessario introdurre il giudizio di merito con atto di citazione anziché con ricorso. Secondo la ricorrente, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l’inammissibilità del ricorso e non provvedere alla fissazione dell’udienza e all’assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza in questo modo, infatti, il giudizio si sarebbe regolarmente instaurato. Sì, se la causa è soggetta al rito ordinario. Gli Ermellini affermano allora il seguente principio di diritto l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione al termine della fase sommaria deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario è necessario provvedere alla citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice. Va comunque assicurato il contraddittorio. Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato tempestivamente depositato, ma è stato notificato oltre il predetto termine. L’operato dei giudici di merito, comunque, è esente da censure anche quando il giudizio di merito appaia inammissibile o improcedibile, infatti, va consentita l’instaurazione del contraddittorio tra opponente e opposti, per poi chiudere il giudizio con sentenza. Per questi motivi, dopo aver dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo all’opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale , la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 ottobre – 7 novembre 2012, numero 19264 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata P. avverso il provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità della conversione ed avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene pignorato il Tribunale ha ritenuto che il mancato rispetto da parte dell'opponente del termine perentorio di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, concesso ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. civ., comporti l'inammissibilità dell'opposizione in particolare, nel caso di specie, si è avuto che l'opponente, svoltasi la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione ed assegnato da questo il termine perentorio anzidetto, anziché notificare, entro tale termine, un atto di citazione introduttivo della causa di merito, ha, invece, depositato un ricorso il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, è stato notificato alle parti opposte oltre il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale ha comunque rigettato nel merito il motivo di opposizione concernente l'impignorabilità dei beni per la loro costituzione in fondo patrimoniale. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da Edil Flamin S.r.l. per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza impugnata. La modifica apportata all'articolo 327, comma primo, cod. proc. civ. dall'articolo 46, comma 17, della legge numero 69 del 2009 trova applicazione, ai sensi dell'articolo 58, comma primo, della stessa legge, soltanto ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009. Il presente giudizio è stato introdotto sia dinanzi al giudice dell'esecuzione che dinanzi al Tribunale in epoca precedente tale ultima data. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.- Con il primo, si denuncia violazione e falsa applicazione ed interpretazione di legge in relazione agli articolo 616, 617, 618, nonché vizio di motivazione, per avere il giudicante considerato come necessaria l'introduzione del giudizio di merito con atto di citazione anziché con ricorso secondo la ricorrente, si tratta di un assunto che non troverebbe riscontro concreto nella normativa vigente, dato che, in particolare, l'articolo 616 cod. proc. civ. non stabilirebbe espressamente che il giudizio in questione debba essere introdotto con atto di citazione. Secondo la ricorrente, avendo introdotto il giudizio ex articolo 617, comma secondo, cod. proc. civ. con ricorso depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione, non le sarebbe stato imposto da alcuna norma di introdurre il successivo giudizio di merito con citazione anziché con ricorso, così come ha fatto conseguentemente, poiché la pendenza dei giudizi introdotti con ricorso si determina dalla data di deposito di questo e poiché, nel caso di specie, il deposito è intervenuto nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti. 1.1.- La ricorrente aggiunge che il Tribunale avrebbe, altresì, errato nell'esame del caso concreto, nell'interpretazione ed applicazione delle norme richiamate, poiché avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso e non provvedere, come invece ha fatto, alla fissazione dell'udienza di comparizione ed all'assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Una volta, invece, concesso tale termine e rispettato lo stesso da parte dell'opponente, il giudizio si sarebbe regolarmente incardinato. 2.- Il motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Previamente è opportuno richiamare quanto già argomentato da questa Corte nell'ordinanza numero 1152/11, della quale va ribadito il seguente principio di diritto A norma dell'articolo 616 cod. proc. civ. - nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 2006, numero 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, numero 69 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'articolo 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione. Si ritiene che il principio, pur se espresso con riferimento all'articolo 616 cod. proc. civ., debba essere ripetuto anche in riferimento all'articolo 618, comma secondo, cod. proc. civ., che è la norma applicabile al caso di specie. Ed invero, pur se l'articolo 618, comma secondo, cod. proc. civ. non fa riferimento espresso all'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, alla stregua di quanto invece detto nell'articolo 616 cod. proc. civ., esso tuttavia ribadisce che debbano essere osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà la norma da ultimo richiamata induce a ritenere che anche la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi debba essere introdotta con citazione, salvo che non sia previsto un rito speciale, come è per l'articolo 618 bis cod. proc. civ Né rileva che la forma dell'introduzione dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617, comma secondo, cod. proc. civ. sia quella del ricorso, atteso che essa è relativa alla fase sommaria del giudizio, che è regolata altresì dall’articolo 185 disp. att. cod. proc. civ Quanto all'inciso, contenuto anche nell'articolo 618, comma secondo, cod. proc. civ., così come nell'articolo 616 cod. proc. civ., per il quale rispetto all'introduzione del giudizio di merito vi debba essere la previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, non può che ribadirsi quanto già affermato nel citato precedente in particolare, tale riferimento non può essere significativo della volontà del legislatore che la fase di merito dell'opposizione inizi con ricorso, trattandosi di riferimento nient'affatto univoco in tale senso. 2.1.- Venendo a trattare del caso di specie, poiché il ricorso, pur tempestivamente depositato, è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, correttamente il Tribunale ha ritenuto non rispettato detto termine. Ed, invero, quando i giudizi debbono essere introdotti con citazione, la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e perciò tale notificazione tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Infine, non può certo ritenersi che il mancato rispetto del termine da parte dell'opponente sia stato sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Si tratta, infatti, di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile deve quindi chiudere il giudizio con sentenza, adottata, come nel caso di specie, all'esito della fase di trattazione, dopo aver invitato le parti a precisare davanti a lui le conclusioni. In conclusione, si ritiene di proporre il rigetto del primo motivo di ricorso. 3.- Col secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione ed interpretazione di legge in relazione agli articolo 162, 167, 2647 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto non opponibile a terzi la costituzione del fondo patrimoniale in quanto non risultava l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili - una volta rigettato il primo motivo di ricorso, non sussiste l'interesse all'accoglimento del secondo, atteso che diviene comunque irrevocabile la statuizione di inammissibilità dell'opposizione - il mancato annotamento a margine dell'atto di matrimonio non è l'unica ratio decidendi del rigetto del motivo di opposizione, atteso che il Tribunale evidenzia come lo stesso atto costitutivo del fondo patrimoniale sia stato stipulato successivamente alla data di trascrizione del pignoramento - la sentenza ha comunque deciso la questione concernente l'annotazione del fondo patrimoniale in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte cfr. articolo 360 bis, numero 1, cod. proc. civ. , ribadita da Cass. S.U. numero 21658/09”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Va quindi affermato il seguente principio di diritto “A norma dell'articolo 618, comma secondo, cod. proc. civ. - nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 24 febbraio 2006, numero 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui allo stesso articolo 618, primo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice”. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Poiché la questione oggetto di detto principio di diritto non risulta essere stata già espressamente affrontata in sede di legittimità, ritiene il Collegio che vi siano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di cassazione.