Escluso il risarcimento se è stata provata la responsabilità esclusiva del deceduto

In tema di decesso a seguito di incidente stradale e quindi di risarcimento-danni, i congiunti del soggetto deceduto non hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno ad hoc se è provata, mediante risultanze probatorie, l’esclusiva responsabilità del medesimo nella produzione dell’evento lesivo.

E’ così, legittima la sentenza con cui, accertate le effettive responsabilità del sinistro attraverso una pluralità di indizi e testimonianze rese anche dai trasportati del soggetto superstite, venga negato il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 17568 depositata il 18 luglio 2013. Il caso. Un soggetto, dopo avere invaso improvvisamente l’altrui corsia di marcia, moriva a seguito di urto frontale contro un auto proveniente, a velocità consentita dalla legge e con fari anabbaglianti accesi, dalla corsia opposta il cui conducente veniva, poi, assolto nel relativo procedimento penale con formula perché il fatto non costituisce reato”. Ricorrevano in giudizio i genitori ed i fratelli del deceduto. I presupposti della responsabilità e le condizioni della risarcibilità. In primis , va detto che, se è vero che l’assoluzione penale non preclude l’accertamento della responsabilità in sede civile, la disposizione ex art. 2054 co. 2 c.c. art. 153 d.lgs 385/1992 ha valore meramente sussidiario e, quindi, vincibile Cass. 6-12-2001 n. 26004 in virtù dell’accertamento del nesso eziologico tra comportamento ed evento e delle condotte dei singoli automobilisti e, segnatamente, della prova liberatoria Cass. 25-01-2012 n. 1028 all’uopo, è da precisare che tale operazione giudiziale di fatto spetta al magistrato di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando il ragionamento posto a base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza logico-giuridica. La prova della dinamica dell’incidente determina il riparto soggettivo delle colpe. In ambito di scontro tra veicoli, non è applicabile la presunzione di eguale concorso di colpa quando giudizialmente è stata concretamente accertata la rilevanza causale della condotta del deceduto nel verificarsi del sinistro e, quindi, sia possibile pervenire ad una diversa graduazione delle responsabilità degli automobilisti App. Brescia 25-10-2006 n. 960 . Sotto il profilo formale, peraltro, non è consentito, in sede di legittimità, proporre una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente e/o non indicare la contraddizione logica o l’errore di diritto commesso dal magistrato di merito nella ricostruzione dell’evento. Ergo , il ricorso va respinto e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio - 18 luglio 2013 n. 17568 Presidente Berruti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo M B. , B M. , Ma Br. e B.D. rispettivamente genitori i primi due e fratelli gli altri convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova, F C. e la Fondiaria Assicurazioni esponendo che il loro congiunto G. era deceduto a seguito dell'urto frontale contro l'auto condotta dallo stesso C. , proveniente dalla corsia opposta. Precisavano gli attori che il C. era stato definitivamente assolto, nel procedimento penale avviato contro di lui, con la formula perché il fatto non costituisce reato ma aggiungevano che la medesima formula non precludeva l'accertamento in sede civile della sua esclusiva responsabilità in quanto, a loro avviso, il convenuto si sarebbe trovato, immediatamente prima della collisione, nella corsia di pertinenza del defunto. Inoltre, secondo gli attori, rimaneva comunque salva la responsabilità dello stesso C. ai sensi dell'art. 2054 c.c Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna di C.F. e della La Fondiaria, in solido, al risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, dovendo a loro avviso ascriversi l'incidente ad esclusiva colpa del B. . Il Tribunale di Mantova rigettò la domanda compensando integralmente le spese di lite. Proposero appello M B. , B M. , Br.Ma. e D B. . Resistettero F C. e La Fondiaria che proposero appello incidentale. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale. Propongono ricorso per cassazione M B. , M.B. , Ma Br. e D B. con un unico motivo. Gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 110 codice della strada”. Secondo gli eredi B. il C. , procedendo a velocità elevata rispetto a quella consentita con i fari anabbaglianti accesi ed omettendo di ridurre la stessa velocità, ha colpevolmente ed imprudentemente posto in essere una condizione dell'evento mortale. Da qui la sua concorrente responsabilità nella causazione dell'evento in cui perse la vita G B. e l'erroneità della sentenza impugnata. Inoltre, alla luce dell'esame della Ctu esperita in sede penale e della Ctp esperita in sede civile, nonché delle testimonianze assunte, secondo parte ricorrente la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 2054 c.c Il motivo è infondato. In tema di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro Cass., 6 dicembre 2011, n. 26004 . Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha invece rilevato, attraverso una pluralità di indizi nonché attraverso le prove testimoniali rese dai trasportati dal C. , che la produzione del sinistro è riconducibile esclusivamente alla colpevole condotta del B. . In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti ed alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028 . Per quanto riguarda poi la dedotta violazione dell'art. 110 del precedente Codice della strada art. 153 dell'attuale codice , emerge dall'impugnata sentenza che il B. invase improvvisamente la corsia di marcia della Mercedes guidata dal C. il quale procedeva con i fari anabbaglianti proprio per evitare l'abbagliamento del conducente proveniente in senso contrario, ad una velocità rispettosa del limite di legge e consona alla situazione dei luoghi e del tempo. Pertanto l'utilizzo dei fari anabbaglianti non ha avuto una rilevanza causale nel verificarsi del sinistro. Il ricorrente non indica quindi quale sarebbe la contraddizione logica o l'errore di diritto che avrebbe determinato l'erroneità della ricostruzione dell'incidente e propone una diversa prospettazione della dinamica del sinistro, inammissibile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.