L’avvocato omette di trascrivere la sentenza. I giudici di merito accordano il risarcimento in favore degli eredi del cliente, ma la Cassazione ribalta il verdetto precisando che gli eredi subentrati non avevano tempestivamente fornito all’avvocato gli elementi per poter procedere alla trascrizione.
Il caso. Tre persone convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, un avvocato per sentire accertare la colpa professionale di quest’ultimo per non aver trascritto la domanda giudiziale prevista dall’articolo 2932 c.c. esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto , proposta dal defunto loro dante causa contro una società per azioni – promittente venditrice di un immobile – aveva reso inopponibile al fallimento della medesima il trasferimento della proprietà. Gli eredi chiedono un risarcimento all’avvocato. La richiesta di risarcimento consisteva nella differenza tra la somma, originariamente concordata con il curatore fallimentare in via transattiva e quella poi effettivamente esborsata, una volta che l’organo della procedura concorsuale aveva accertato la mancata trascrizione della domanda stessa. Mancata trascrizione della sentenza, ma di chi è la responsabilità? L’avvocato convenuto, dal canto suo, sosteneva che i 3 eredi subentrati non gli avevano tempestivamente fornito gli elementi per poter procedere alla trascrizione della sentenza, prima della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice. L’avvocato viene comunque condannato al pagamento di oltre 44mila euro verdetto confermato anche dalla Corte d’appello dallo stesso adita. La colpa è dell’inerzia degli eredi Per questo il legale si rivolge alla Corte di Cassazione, sottolineando che la colpevole inerzia degli eredi del proprio cliente nel pagare quanto indicato nella decisione, «condizione per la registrazione e quindi per la trascrizione della medesima, avrebbe determinato la loro esclusiva responsabilità per il danno lamentato». L’avvocato ha ragione. A parere della Suprema Corte, non appare efficacemente contestato nella presente sede di legittimità che l’avvocato abbia omesso la trascrizione della domanda. Come non appare contestato che tale fatto «sia contrario alla condotta dell’avveduto professionista diretta ad anticipare gli effetti della sperata futura sentenza costitutiva al momento della trascrizione dell’atto introduttivo». Nello specifico – deduce il ricorrente – è stata «omessa ogni valutazione da parte del giudice di merito circa l’efficacia causale che nella produzione di un effetto negativo per i propri clienti abbia rappresentato l’omessa trascrizione della sentenza, come pure circa le ragioni per le quali la stessa non sia stata effettuata». La vicenda, pertanto, dovrà essere nuovamente trattata dalla Corte d’appello milanese a cui la Cassazione ha rinviato.
Corte di Cassazione, sez. VI – Civile – 2, ordinanza 8 giugno – 11 luglio 2012, numero 11699 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Osserva in fatto - rilevato che il predetto consigliere ha ritenuto d'avviare la trattazione dei ricorsi in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c. M R. , B.A. e R. convennero innanzi al Tribunale di Milano l'avv. R A. per sentir accertare la colpa professionale del medesimo che, avendo omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex articolo 2932 cod. civ. proposto innanzi al Tribunale di Genova per conto del defunto loro dante causa P B. , contro la spa IM.GE.CO. - poi divenuta spa S.C.I. a seguito di fusione per incorporazione - promittente venditrice di un immobile, aveva reso inopponibile al fallimento della medesima - intervenuto nel OMISSIS - il trasferimento della proprietà, ottenuto in accoglimento di tale domanda con sentenza 1275/1996, pubblicata nel maggio 1996. I medesimi instarono per la condanna di detto legale al risarcimento del danno consistito nella differenza tra la somma, originariamente concordata con il Curatore del Fallimento in via transattiva e quella poi effettivamente esborsata, una volta che l'organo della procedura concorsuale aveva accertato la mancata trascrizione della domanda stessa l'avv. A. , costituendosi, resistette alla domanda sostenendo che, subentrati gli eredi ed emessa la sentenza ex articolo 2932 cod. civ., gli stessi non gli avrebbero fornito tempestivamente gli elementi - stima dell'immobile ai fini del calcolo dell'imposta INVIM e della tassa di registro prova del pagamento alla S.C.I. delle somme indicate nella sentenza come condizione per il trasferimento - per poter procedere alla trascrizione della sentenza prima della dichiarazione del fallimento della promittente venditrice. La domanda degli eredi B. venne accolta dal Tribunale di Milano con sentenza numero 10756/2006 - che condannò l'A. al pagamento di Euro 44.146,24 oltre interessi legali dal 21 dicembre 2000 al saldo - sulla base della considerazione, da un lato, della irrilevanza della trascrizione della sentenza e della mancanza della prova della richiesta, da parte dell'originario patrocinato al legale, di omettere la trascrizione della domanda, dall'altro dell'efficacia causale di tale inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto d'opera professionale a cagionare un danno agli attori che così si sarebbero visti privare di una chance di accedere alla originaria proposta transattiva del Curatore del fallimento. La Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza numero 2318/2010, respinse il gravame dell'A. , confermando la centralità della trascrizione della domanda nella determinazione della opponibilità al fallimento della già ottenuta sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'avv. A. sulla base di un unico ed articolato motivo hanno resistito i R. /B. con controricorso. Rileva in diritto I — Il ricorrente lamenta l'esistenza di un vizio di motivazione - riferita come omessa, insufficiente e/o contraddittoria - nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 cod. civ. sostenendo che il preteso danno subito dai R. /B. sarebbe disceso dalla mancata trascrizione, non solo della domanda giudiziale a' sensi dell'articolo 2652 numero 2 cod. civ. ma anche della sentenza emessa a seguito del giudizio così introdotto, così che la colpevole inerzia degli eredi del proprio cliente nel pagare quanto indicato nell'indicata decisione, condizione per la registrazione e quindi per la trascrizione della medesima, avrebbe determinato la loro esclusiva responsabilità — a' sensi del secondo comma dell'articolo 1227 cod. civ. - per il danno lamentato. - È convincimento del relatore che il motivo sia fondato pur con le precisazioni che seguono. I/a — Non appare efficacemente contestato nella presente sede di legittimità che l'avv. A. abbia omesso la trascrizione della domanda e che tale fatto - non essendo provato un divieto a ciò da parte del cliente originano - sia contrario alla condotta dell'avveduto professionista diretta ad anticipare gli effetti della sperata futura sentenza costitutiva al momento della trascrizione dell'atto introduttivo, come dimostra il rilievo centrale che nel ricorso assume la norma dell'articolo 1227 cod. civ., che pur sempre un danno da inadempimento presuppone deduce invece il ricorrente che sia stata omessa ogni valutazione da parte del giudice di merito circa l'efficacia causale che nella produzione di un effetto negativo per i propri clienti abbia rappresentato l'omessa trascrizione della sentenza, come pure circa le ragioni per le quali la stessa non sia stata effettuata. I/b — La sentenza della Corte milanese ha ritenuto assorbito — senza fornire alcuna spiegazione al riguardo - il rilievo che avrebbero potuto rivestire le ragioni della omessa trascrizione della sentenza ex articolo 2932 cod. civ., ponendosi così in contraddizione con il fatto, pur sottolineato nella motivazione cfr. fol. 7 che la stessa sentenza era stata emessa quasi due anni prima della declaratoria di fallimento e che, in generale, la sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ. diviene opponibile al fallimento a seguito della trascrizione del relativo titolo. I/c - La carenza di un'organica motivazione sul punto non permette poi, a giudizio del relatore, di determinare se l’error in judicando in cui è incorsa la Corte territoriale discenda dall'omessa considerazione che la trascrizione della domanda ex articolo 2652 numero 2 cod. civ. ha solo un effetto anticipatorio dell'opponibilità della sentenza, a condizione che quest'ultima venga trascritta - e che, se manchi la trascrizione della domanda, il regime dell'opponibilità viene regolato solo dalla trascrizione della sentenza - oppure se il giudice di appello abbia ritenuto che la sentenza fosse stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento - come parrebbe di desumere dal richiamo all'articolo 45 l. fall., contenuto nella gravata decisione II — Se le suesposte considerazioni verranno ritenute condivisibili sussistono i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio per quivi essere accolto il ricorso, stante la sua manifesta fondatezza . La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M - Sono state depositate memorie ex articolo 380 bis, II comma, cpc. - I procuratori delle parti — l'avv. Enrico Marradi per il ricorrente e l'avv. Luca Tommaso Campanella per i contro ricorrenti - hanno discusso la causa in sede di adunanza camerale. - Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Federico Sorrentino, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi alla relazione sopra descritta. Ritiene il Collegio di poter integralmente recepire le argomentazioni esposte nella relazione dal momento che nelle memorie depositate non sono state esposte valide confutazioni ad essa 1 - Giova in particolare osservare che non è condivisibile la valutazione che le parti contro ricorrenti danno del rapporto tra mancata trascrizione della domanda giudiziale ed il convincimento che le stesse, all'evidenza, ritengono fondato del Curatore di ritenere non opponibile alla procedura la sentenza resa, anni prima della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. 1.a - Va innanzi tutto ribadita l'efficacia prenotativa della domanda giudiziale rispetto al futuro effetto definitivo da attribuirsi alla sentenza - in questo caso, resa a' sensi dell'articolo 2932 cod. civ.-, tale che, se questa non venga trascritta, detto effetto non ha modo di esplicarsi così da far allora emergere, ai fini dell'opponibilità al Curatore, la centralità della trascrizione della pronunzia giudiziale. 1.b - I contro ricorrenti, a sostegno della tesi della essenzialità della trascrizione della domanda giudiziale, invocano Cass. Sez. Unumero numero 12504/2004 riportando v. fol 18 della memoria ex articolo 380 bis, II comma, c.p.c. però solo parzialmente il ragionamento della Corte invero, quando – P.8.3 p.9 p.9.1 di detta sentenza - le Sezioni Unite sottolineano il rilievo decisivo della detta trascrizione, utilizzano tale statuizione per affermare che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda viene conservato - impedendo al Curatore di sciogliersi dal contratto preliminare - anche se la sentenza costitutiva venga emessa e trascritta dopo la dichiarazione di fallimento, fattispecie dunque nient'affatto assimilabile a quella in esame. 1.c - Quanto infine alle ribadite eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza dei mezzi di censura - richiamanti violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione - allo schema legale delineato dall’articolo 360,1 comma, nnumero 3 e 5 - a cagione di un non legittimo tentativo di sollecitate il riesame del merito della controversia, giudica il Collegio che esse non abbiano fondamento in quanto l'analitica - e criticata - esposizione di fatto contenuta nel ricorso era funzionale a far emergere i lamentati vizi in cui sarebbe incorsa la Corte di merito e non a far formulare un nuovo giudizio di merito. P.Q.M. La Corte di Cassazione cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.