Nel caso in cui il contribuente sia titolare di due attività, gli standard sono inapplicabili alla professione minore se in relazione a quella prevalente la dichiarazione dei redditi è coerente con i parametri.
Con l’ordinanza numero 15186 del 18 giugno 2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione risolve a favore del contribuente una controversia in tema di accertamenti standardizzati. Il caso. L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2001, fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore. L’atto impositivo viene annullato dai giudici di merito perché la rettifica non è stata modulata rispetto alle caratteristiche del caso concreto a quanto è dato comprendere, il contribuente svolgeva anche una seconda attività economica, oltre a quella interessata dal controllo. L’Ufficio procedente non ha neppure preso in considerazione contestazioni e rilievi formulati dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Last but not least , il contribuente aveva dichiarato valori coerenti rispetto agli indicatori economici determinati mediante lo studio di settore applicabile. Contraddittorio tra Fisco e contribuente. Rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte richiama i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nelle sentenze del Natale 2009 cfr. sentenza numero 13773/2013, retro , edizione del 5 giugno 2013, con nota di L. R. Corrado, Solo il contraddittorio endoprocedimentale consente di verificare la corrispondenza delle statistiche alla realtà del singolo contribuente . Sotto il profilo argomentativo, è interessante notare che il Collegio valorizza la continuità tra questa autorevole presa di posizione del Giudice di legittimità e quella della Corte Costituzionale nella sentenza numero 105/2003, il Giudice delle leggi, dichiarando l’infondatezza delle questioni sollevate in merito ai parametri ex articolo 3, commi da 179 a 189, l. numero 549/1995, aveva tra l’altro affermato che i parametri «prevedono un sistema basato su presunzione semplice [corsivo dell’Autore] la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni «procedimentalizzate» circa la partecipazione del soggetto passivo alla fase istruttoria che precede l’emanazione dell’atto di accertamento anche se, in realtà, le circolari numero 136/1999 e numero 157/2000 prevedono forme di contatto preventivo tra Amministrazione e contribuente assoggettato ».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 8 maggio - 18 giugno 2013, numero 15186 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 17390/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 L'Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza numero 81/05/2010 in data 04.05.2010, depositata il 06 maggio 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione numero 05, ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva annullato l'accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell'anno 2001, in quanto la dichiarazione risultava coerente agli studi di settore. Affida l'impugnazione a due mezzi. 2 L'intimata non ha svolto difese in questa sede. 3 Le questioni poste con i mezzi, sembra possano definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 105/2003 ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza numero 26635/2009, la quale, nel solco di precedenti pronunce Cass. numero 23602/2008, numero 26459/2008, numero 27648/2008, numero 4148/2009 , dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare che La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività' economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità' in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona 1'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito . 4 Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, sia per essere stata accertata la coerenza dei valori dichiarati agli studi di settore della prevalente attività, sia pure in quanto basata, esclusivamente, sui parametri, senza che l'accertamento risultasse modulato in relazione alle due attività svolte nonché alle contestazioni ed ai rilievi formulati dai contribuenti in sede di contraddittorio, sembra in linea con il trascritto principio e, quindi non giustifica le formulate censure. 5 - Data la delineata realtà processuale, si propone, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis c.p.c, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza. Il Consigliere relatore A. Di B La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Considerato che alla stregua delle considerazioni e dei principi di cui alla trascritta relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti Visti gli articolo 360 e 380 bis c.p.c. P.Q.M. Rigetta il ricorso dell'Agenzia Entrate.