Equitalia sì, Equitalia no ... la never ending story continua

In questi giorni, ma non solo, molti si chiederanno se si creerà il caos nella riscossione delle entrate patrimoniali, tributarie e non, nell’ambito dei Comuni confidando così in una sostanziale remissione dei debiti, magari per violazioni del codice della strada oppure per la tassa rifiuti qualsiasi nome essa ha, ha avuto o avrà.

Senonché, almeno in parte, le aspettative - certamente non meritevoli di tutela - di quanti vorrebbero volentieri sottrarsi alla riscossione andranno deluse. Ed infatti, tra le disposizioni della legge numero 64/2013 di conversione del decreto legge sui pagamenti della pubblica amministrazione ve ne è una particolarmente interessante perché il suo oggetto è al centro di un grande ed accesso dibattito il futuro di Equitalia et similia nell’ambito della riscossione coattiva delle entrate pubbliche specialmente dei Comuni. Ed infatti, ad un certo punto dell’articolato troviamo un comma 2-ter che suona così «i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter , del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013». Le entrate non tributarie abbandonano Equitalia? Tutto parte, a livello statale, dal comma 13 dell'articolo 39 del d.l. 98/2011 che, a suo tempo, aveva già previsto che «al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali». Anche per i Comuni, però, venne approvata una norma ad hoc contenuta nel decreto Sviluppo d.l. 70/2011 in forza della quale «a decorrere dal 31 dicembre 2012 , la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate». Si sapeva, ma quasi nessuno era pronto . Il termine di scadenza di Equitalia era stato poi più volte modificato sino al 30 giugno 2013. Senonché, come spesso avviene nonostante la scadenza sia a tutti nota non tutti si sono attrezzati per superare senza mettere a repentaglio le entrate dell’ente con soluzioni diverse da quelle di Equitalia. Ecco allora che interviene, ancora una volta la legge, che proroga il termine di scadenza per i comuni al 31 dicembre 2013. Senonché, è bene sottolineare che quella proroga è stata prevista soltanto per le entrate di natura tributaria e non già per tutte le altre entrate di diversa natura come ad esempio quelle derivanti dalla violazione del Codice della Strada. Conseguenze sulla riscossione . E’ bene chiedersi, però, che cosa significa il venir meno della possibilità di riscuotere le somme tramite Equitalia e perché si è creato un clima di sfiducia nei confronti di Equitalia. Altre strade In primo luogo, il venir meno del ruolo di Equitalia comporterà la necessità di trovare soluzioni alternative per poter riscuotere le somme dovute all’ente. Gli enti comunque certamente avranno altre strade percorribili per riscuotere le proprie entrate oltre a Equitalia, ma dovranno attrezzarsi altrimenti il rischio caos è dietro l’angolo. In primo luogo, ad esempio, l’ente potrebbe decidere di ricorrere all’antica, ma sempre valida, procedura della c.d. ordinanza ingiunzione e, cioè, secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, numero 639. In secondo luogo, poi, gli enti potrebbero affidare il servizio di riscossione delle proprie entrate ad una società in house che avrebbe operato sulla falsariga di Equitalia si pensi, a titolo di esempio, anche al nome di alcune società che potrebbero svolgere quelle funzioni Aequa Roma sebbene, a quanto par di comprendere, essa oggi ha funzione consultiva del Comune di Roma . E’ da dire, però, che qualcuno si era mosso, come ad esempio ha fatto Roma Capitale che ha preferito internalizzare il servizio avvalendosi, per ora, della consulenza di Aequa Roma per lo svolgimento della riscossione. L’importante, però, - andando forse contro corrente - è che la riscossione oggi sul banco degli imputati, per taluni aspetti a ragione errori nella procedura, misura prevista del c.d. aggio, ma non su tutto non venga depotenziata neppure surrettiziamente ricorrendo a forme di riscossione meno efficaci di quelle di Equitalia. Ed infatti, la riscossione oltre ad essere equa come ogni processo, per intendersi deve essere anche efficace poiché diversamente i mancati incassi avranno inevitabilmente effetto sui servizi come un cane che si morde la coda. Forse, sarebbe opportuno affrontare di petto il problema e forse comprendere che il problema dell’equità risiede prima e soprattutto nella fase precedente la riscossione e cioè nella fase genetica dell’entrata.