Molestie sessuali sulla figlia: padre assolto. Ma non basta per mettere in discussione lo stato di adottabilità

Elemento rilevante, senza dubbio, quello dell’azzeramento, in ambito penale, delle accuse nei confronti di un padre. Tuttavia, vanno approfondite le ragioni del malessere manifestato dalla minore, anche tenendo presente i progressi compiuti in istituto, e senza dimenticare le difficoltà, per l’uomo, di affrontare il ruolo genitoriale, anche alla luce della eccessiva differenza d’età.

La si può considerare, a ragione, l’accusa più infamante per un padre aver molestato sessualmente la propria bambina. Ecco perché l’azzeramento di ogni accusa, con una piena assoluzione penale, può essere accolto come una liberazione. Ma questo elemento, per quanto rilevante, non può essere ritenuto sufficiente per annullare, ab origine, la dichiarazione dello stato di adottabilità emessa dal Tribunale per i minorenni Cassazione, ordinanza n. 14726, sezione Sesta Civile, depositata oggi . Punto cardinale. Nodo della vicenda è la pronunzia della Corte d’Appello, che, accogliendo il ricorso di un padre, azzera, in sostanza, lo stato di adottabilità attribuito alla figlia. Ma vero pomo della discordia è la valutazione delle capacità genitoriali dell’uomo. Ad avviso dei giudici di secondo grado, difatti, è sufficiente il solo dato dell’assoluzione dall’accusa di molestie sessuali in danno della figlia per ridare’ all’uomo la sua capacità a svolgere il ruolo genitoriale . Ma è la curatrice della minore a contestare, in maniera netta, questa decisione, trovando adeguata sponda nel Palazzaccio. Per i giudici della Cassazione, difatti, è assolutamente illogico trascurare come, invece, fatto in Appello le molteplici ragioni che hanno condotto il Tribunale minorile a dichiarare lo stato di adottabilità . Detto fuor dai denti, come ignorare che la minore era in condizioni psico-fisiche molto gravi con un grave deficit motorio e comunicativo , quando è stata ricoverata in istituto, dopo aver vissuto i primi anni della sua vita con la madre e il padre e che la situazione è grandemente e rapidamente migliorata, dopo il ricovero in istituto, consentendo il recupero quasi completo delle capacità proprie del livello di sviluppo corrispondente all’età ? Eppoi, aggiungono i giudici di Cassazione, il padre si troverebbe ad affrontare da solo dato il sostanziale disinteresse e l’incapacità della madre un difficile ruolo genitoriale , reso ancor più complicato dal lungo distacco dalla figlia, che ha grandemente eliso il rapporto affettivo verso di lui e dalla età sensibilmente avanzata rispetto a quella della minore , con una differenza di ben 65 anni! Quadro assolutamente chiaro, secondo i giudici, e che porta a smentire la visione adottata in Appello, laddove la valutazione negativa della capacità genitoriale dell’uomo era stata fatta derivare essenzialmente dalle condotte sessuali ascrittegli nei confronti della figlia . Molto più sensato, invece, sarebbe stato un approfondimento sulle motivazioni psicologiche del comportamento della minore unico, vero punto cardinale , la quale ha espresso profonda insofferenza per la figura paterna e per lo stato di degrado dell’ambiente familiare e sociale . E proprio per operare questo approfondimento, in conclusione, la questione viene riaffidata ai giudici della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 19 ottobre 2012 12 giugno 2013, n. 14726 Presidente Salmè Relatore Bisogni Rilevato che 1. Contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha accolto l’appello di L.L.B. avverso la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Palermo del 12 febbraio - 9 marzo 2010 dichiarativa dello stato di adattabilità di N.L.B. propongono separati ricorsi la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo e la curatrice speciale della minore Anna Pusateri. 2. due ricorsi lamentano la mancata valutazione da parte della Corte di appello dei risultati delle indagini peritali che hanno escluso idonee capacità genitoriali sia per la madre, A.M., che per il padre di N., L.L.B., e, in particolare, per quanto riguarda quest’ultimo, rilevano che la sentenza della Corte di appello ha basato il proprio convincimento sul solo dato dell’assoluzione del L.B. dall’imputazione penale di molestie sessuali in danno della figlia N. ignorando le altre circostanze che avevano portato il Tribunale per i minorenni ad escludere la sua capacità a svolgere il ruolo genitoriale. 3. Non svolge difese L.L.B. Ritenuto che 4. Il ricorso della Procura Generale non risulta proposto né notificato nei confronti del L.B. e della curatrice speciale A.P., oltre a non essere articolato su motivi riferibili alle prescrizioni dell’art. 360 c.p.c. 5. Il ricorso della curatrice A.P. appare fondato in quanto la Corte di Appello ha reso una motivazione insufficiente sulle altre ragioni che avevano portato il Tribunale minorile a dichiarare lo stato di adottabilità. In particolare nessun rilievo e stato dato dalla motivazione della corte di appello ai seguenti elementi su cui si e invece basato il giudizio di primo grado. La minore era in condizioni psico-fisiche molto gravi quando e stata ricoverata in istituto con un grave deficit motoria e comunicativo dopo aver vissuto i primi anni della sua vita con la madre e il padre. La situazione e grandemente e rapidamente migliorata dopo il ricovero in istituto consentendo il recupero quasi completo delle capacita proprie del livello di sviluppo corrispondente all’età della piccola N. Il padre si troverebbe ad affrontare da solo - dato il sostanziale disinteresse e l’incapacità della madre, accertata dal Tribunale per i minorenni con sentenza ormai passata in cosa giudicata - dopo un lungo distacco dalla figlia che ha grandemente eliso il rapporto affettivo verso di lui, un difficile ruolo genitoriale in una età sensibilmente avanzata L.L.B. è nato nel 1939 rispetto a quella della minore nata nel 2004 . 6. La motivazione resa dalla Corte di appello, nel contesto degli elementi istruttori emersi e sopra citati, e dunque fortemente contraddittoria, oltre che contrastante con i presupposti sui quali il sistema normativo fonda la prognosi circa lo stato di abbandono dei minori, laddove afferma che la valutazione negativa della capacità genitoriale del L.B. derivava essenzialmente dalle condotte sessuali ascrittegli nei confronti della figlia Nadia cosicché il difetto di prova in ordine a tali condotte determina necessariamente il venir meno della valutazione negativa in questione. Emerge da tale affermazione una completa sovrapposizione del giudizio reso in sede penale rispetto a quello di carattere ben diverso cui e stato chiamato il giudice minorile e una completa disattenzione alle motivazioni psicologiche del comportamento della piccola N. che pure la Corte di appello ha citato riferendole a una profonda insofferenza per la figura paterna e per lo stato di degrado dell’ambiente familiare e sociale nel quale si trovava prima dell’ingresso in comunità. 7. Si rende pertanto necessaria una riedizione del giudizio di merito che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi sinora citati e attribuisca agli esiti del giudizio penale solo il rilievo compatibile con le finalità del giudizio sullo stato di adottabilità. Ciò comporta l’accoglimento del ricorso della curatrice A.P. e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo. Accoglie il ricorso di A.P., cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.