Nessun privilegio e nessun maggior peso specifico per il cognome paterno, a maggior ragione quando il riconoscimento non è effettuato in contemporanea dai genitori. Ciò che conta davvero è l’interesse del minore a vedere rappresentata adeguatamente la propria identità personale.
Cognome paterno o cognome materno? Meglio scegliere la terza via’, quella salomonica entrambi i cognomi accompagneranno il minore nella vita. E questa ottica vale a maggior ragione quando, come in questa vicenda, il riconoscimento da parte dei genitori è avvenuto in due momenti differenti Cassazione, ordinanza n. 14232, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Prima la madre Pomo della discordia, come detto, è la individuazione del cognome del figlio naturale di una coppia. E le valutazioni, e le relative decisioni, dei giudici sono assai variabili per il Tribunale per i minorenni, difatti, al minore va attribuito il cognome paterno, sostituendolo a quello della madre per la Corte d’Appello, invece, va sì disposta l’assunzione del cognome paterno , però in aggiunta a quello della madre . A contestare quest’ultima decisione, proponendo ricorso in Cassazione, è l’uomo, che rivendica il maggior peso specifico’ del cognome paterno, richiamando anche il comportamento negativo, a suo avviso tenuto dalla donna, che aveva provato ad impedire, per alcuni mesi, il riconoscimento paterno . Ma tali osservazioni vengono valutate come assolutamente irrilevanti dai giudici del Palazzaccio, i quali mostrano di condividere appieno la decisione adottata in Appello. Ciò per diverse ragioni, a partire dalla considerazione fondamentale che è da escludere ogni automatismo nell’assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori . Eppoi, viene aggiunto, è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale . E questo quadro che, come detto, porta alla conferma del doppio cognome non può essere scalfito neanche dalla valutazione dei conflitti’ tra i due genitori, anche perché se l’uomo, da un lato, sottolinea la volontà della madre di impedire, per alcuni mesi, il riconoscimento paterno , allo stesso tempo, dall’altro, la donna lamenta un comportamento negativo dell’uomo che ruppe la loro convivenza e spingeva la gestante all’aborto
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 5 marzo - 5 giugno 2013, n. 14232 Presidente Di Palma Relatore Macioce Fatto e diritto In un procedimento circa l’assunzione di cognome del figlio naturale, riconosciuto da entrambe le parti, B.B. e G.C. il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto in data 31/08/2011, ha attribuito al minore il cognome paterno, sostituendolo a quello della madre. La Corte di Appello di Brescia, con decreto in data 11/11/2011, in riforma dispone l’assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello della madre. Ricorre per cassazione il padre del minore, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la madre. Vanno preliminarmente dichiarati irricevibili i documenti nuovi allegati alla memoria difensiva. Quanto a quelli, già prodotti nel giudizio di merito, va precisato che, ai sensi dell’art. 366 n 6 cpc, essi non possono essere presi in considerazione, non essendone stato fatto esplicito riferimento nel ricorso. Correttamente il Giudice a quo esclude ogni automatismo nell’assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto, ai sensi dell’art. 262 c.c., ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori, ciò che non si è, nella specie, verificato, avendo il padre riconosciuto la minore solo dopo alcuni mesi dalla nascita. Non rileva, al riguardo, la volontà della madre di impedire, per alcuni mesi, il riconoscimento paterno d’altro canto, la madre stessa lamenta un comportamento negativo della controparte che ruppe la loro convivenza e spingeva la gestante all’aborto. Correttamente il giudice precisa che, stante la cittadinanza italiana della minore, della madre ma pure dello stesso padre, che l’ha acquistata, non, si ravvisano ragioni di una pretesa prevalenza della legge dello Stato di origine del ricorrente Marocco . Va infine precisato che, secondo giurisprudenza consolidata, è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale al riguardo, Cass. N. 27069 del 2011 . Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione, delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio tra le parti.