Motivazione della Corte d’appello sufficiente e immune da vizi logici la mancata puntuale trasposizione dei capitoli di prova non consentirebbe di valutarne l’incidenza sulla decisione della Corte territoriale.
Il caso. Il curatore di un fallimento proponeva, e si vedeva accogliere nei due gradi di giudizio, l’azione sociale di responsabilità ottenendo oltre 155mila euro. I due condannati al pagamento ricorrono per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il duplice aspetto del valore confessorio attribuito alle indicazioni di bilancio e della rilevanza attribuita al preteso contrasto fra il contenuto di documenti e quello della richiesta prova testimoniale. Il curatore, a sua volta, presenta controricorso incidentale lamentando l’erroneità della decisione laddove era stata ritenuta assorbita la domanda risarcitoria per l’avvenuto compimento di nuove operazioni. Le risultanze di bilancio hanno valore confessorio? La ratio della decisione della Suprema Corte di riunire i ricorsi e rigettarli, è riassunta nelle osservazioni del relatore «ritiene il relatore che i ricorsi siano infondati, quanto a quello principale, poiché la questione non risulta essere quella indicata, e cioè se le risultanze di bilancio possano avere o meno valore confessorio e se sia o meno ammissibile la prova incidentale sostenendo l’avvenuta riproposizione della domanda di risarcimento ex articolo 2449 c.c.».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 19 aprile – 13 giugno 2012, numero 9682 Presidente Plenteda – Relatore Piccininni Fatto e diritto Con sentenza del 2.7.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'azione sociale di responsabilità promossa dal curatore del fallimento CEDINAP s.r.l., aveva condannato A C. e G F. al pagamento di Euro 155.509,18. Avverso il detto provvedimento C. e F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l'intimato con controricorso contenente ricorso incidentale, ricorsi con i quali i ricorrenti principali hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il duplice aspetto del valore confessorio attribuito alle indicazioni di bilancio e della rilevanza attribuita al preteso contrasto fra il contenuto di documenti e quello della richiesta prova testimoniale, mentre il ricorrente incidentale ha lamentato l'erroneità della decisione, laddove era stata ritenuta assorbita la domanda risarcitoria per l'avvenuto compimento di nuove operazioni. Successivamente il relatore designato ai sensi degli articolo 377, 380 bis c.p.c. osservava quanto segue Ritiene il relatore che i ricorsi siano infondati, quanto a quello principale, poiché la questione non risulta essere quella indicata, e cioè se le risultanze di bilancio possano avere o meno valore confessorio e se sia o meno ammissibile la prova testimoniale richiesta, atteso il suo preteso contrasto con i documenti. La Corte di appello, infatti, non ha negato ma ha ammesso la prova per testi limitandola ad un solo teste , ritenendo nel merito la sua inconsistenza, poiché contrastata dal contenuto di cinque bilanci p. 8 , aggiungendo poi, con rilievo che non incide tuttavia sulla decisione perché assorbito dalla rappresentata valutazione di merito, che per di più la detta prova sarebbe anche in contrasto con il disposto dell'articolo 2726 c.c Come ulteriore considerazione va poi anche osservato che non sono stati riportati i capitoli di prova, sicché la doglianza risulta pure viziata sul piano dell'autosufficienza. Quanto al ricorso incidentale, la censura essenzialmente consiste nella prospettazione di una interpretazione dell'atto di impugnazione difforme da quella indicata dalla Corte di appello p. 7 ed appare pertanto priva di pregio. Si propone quindi la trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio, ritenendoli manifestamente infondati . Tali rilievi sono stati contrastati da entrambi i ricorrenti con memoria, quello principale deducendo l'errato giudizio di genericità della prova testimoniale di cui era stata chiesta l'ammissione, nonché l'insussistenza del vizio di difetto di autosufficienza del motivo di impugnazione, quello incidentale sostenendo l'avvenuta riproposizione della domanda di risarcimento ex articolo 2449 c.c Previa riunione dei ricorsi, osserva il Collegio che sono da condividere le conclusioni del relatore. Per il ricorso principale va infatti considerato che la Corte di Appello ha formulato una valutazione di merito dalla quale è disceso l'apprezzamento probatorio del contenuto dei bilanci , che la stessa è sorretta da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, che comunque la mancata puntuale trasposizione dei capitoli di prova non consentirebbe di valutarne l'incidenza sulla decisione della Corte territoriale. Per quello incidentale è sufficiente richiamare quanto precisato dalla Corte di Appello a pagina 7, punto C della decisione. In tale sede infatti il giudicante, nell'esaminare il contenuto dell'appello principale proposto da Ci. , C. e F. , ha rilevato l'omessa censura della statuizione avente ad oggetto l'assorbimento della domanda proposta dal fallimento, precisando altresì che non avendo la curatela riproposto la domanda, può condividersi che la questione non costituisca oggetto di esame in questo grado di giudizio . Come già considerato dal relatore si tratta nella specie di interpretazione della domanda, di cui non è apprezzabile l'asserita erroneità alla luce delle argomentazioni svolte nel ricorso del fallimento e nella successiva memoria, atteso che l'opposta soluzione prospettata dal ricorrente incidentale è frutto di una difforme interpretazione delle risultanze processuali pp. 4-5 della memoria , mentre non risulta rilevante nel senso auspicato il riferimento alla eventuale non condivisione del ragionamento del tribunale da parte della Corte p. 3 memoria r in quanto la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado e quindi non è comprensibile sotto quale aspetto detto riferimento avrebbe determinato la riproposizione della domanda in questione. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, attesa la soccombenza reciproca delle parti. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.