di Chiara Maria Ciarla
di Chiara Maria CiarlaNel caso di specie, veniva conferito l'incarico professionale di promuovere una causa contro l'ex datrice di lavoro del cliente al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti causa che veniva definita con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione e di condanna alla rifusione delle spese. Il cliente si rifiutava di corrispondere l'onorario pattuito al proprio legale, di talché quest'ultimo chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine del soddisfacimento del proprio credito. Seguiva l'opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il cliente eccepiva la compensazione del proprio debito con un suo credito vantato a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali patiti a causa dell'imperizia e negligenza professionale del legale. L'opposizione veniva accolta e la medesima pronuncia veniva confermata in sede di gravame, nonché condivisa da questa Suprema Corte con la sentenza numero 8863/11.La prestazione del professionista è obbligazione di mezzi. Segnatamente, si verte in tema di esecuzione della prestazione professionale ove, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti dell'avvocato, rileva il modus operandi e non già il conseguimento del risultato utile per il cliente, in ossequio alla distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato.In materia è oramai consolidata l'opinione giurisprudenziale alla stregua della quale la prestazione d'opera intellettuale configura una obbligazione di mezzi, in quanto la prestazione si identifica in un comportamento diligente, senza garanzia che si raggiunga il risultato finale atteso dal cliente-creditore. In altri termini, la prestazione d'opera professionale ha ad oggetto non il soddisfacimento dell'interesse specifico del creditore, bensì l'adempimento di una serie di comportamenti intermedi, ai quali il soddisfacimento dell'interesse risulta condizionato.Diligenza nell'esecuzione dell'incarico. Ciò che rileva, di conseguenza, è proprio il modo in cui l'attività professionale viene svolta avendo riguardo, da un lato, al dovere primario del professionista di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al parametro della diligenza fissato dall'articolo 1176, comma 2, c.c Corollario di quanto predetto è che il prestatore d'opera, il quale si impegni a raggiungere un determinato risultato accettando l'incarico conferitogli, non risponde del suo mancato raggiungimento qualora dimostri di aver utilizzato nell'esecuzione della obbligazione la diligenza dovuta.In relazione alla diligenza richiesta ai sensi del secondo comma dell'articolo sopra richiamato, il parametro di riferimento è la diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività esercitata.Dunque, il riferimento contenuto nell'articolo 1176, comma 2, c.c. non implica un diverso significato della diligenza quella professionale è pur sempre diligenza media, che esige la perizia normale della categoria professionale cui il debitore appartiene, ovverosia la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale media e di attenzioni medie, salvo che la prestazione professionale richiesta non riguardi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, sussistendo, ex articolo 2236 c.c, solo in ipotesi di dolo o colpa grave.Orbene, alla luce dei principi suesposti, qualora la prestazione professionale non richieda specifiche capacità tecniche, ai fini del giudizio di responsabilità del professionista rileva il mero comportamento negligente ovvero la colpa lieve. Qualora, invece, la prestazione sia caratterizzata da particolari difficoltà tecniche, il professionista risponderà in caso di dolo ovvero di colpa grave.Applicando i suddetti criteri alla fattispecie in questione, i giudici di merito correttamente hanno ritenuto configurabile la responsabilità del legale per violazione del disposto di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c., in quanto l'incarico affidatogli non richiedeva una speciale capacità tecnica ai fini dello svolgimento della prestazione professionale de qua.