Non c’è nessuna domanda riconvenzionale: corretta la comunicazione della riassunzione della causa al procuratore costituito

Con la domanda di riassunzione della causa di sfratto il conduttore non chiede nulla di nuovo, riepiloga semplicemente la propria tempestiva eccezione alla duplice domanda di risoluzione del contratto proposta dal locatore.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4722, depositata il 25 febbraio 2013. Domanda di sfratto. Un locatore vuole sfrattare un inquilino moroso e chiede quindi la risoluzione del contratto. Il conduttore si oppone all’intimazione di sfratto del locatore e gli chiede anzi il risarcimento dei danni per i danni provocatigli dall’omessa manutenzione straordinaria dell’immobile. Sana anche la propria situazione di morosità, ma con ciò non accondiscende alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, ma elimina semplicemente gli effetti della convalida di sfratto, lasciando immutate le eccezioni formulate con l’opposizione all’intimazione. Condanna per mancata manutenzione straordinaria. Il Tribunale, dopo domanda di riassunzione da parte del conduttore, condanna il locatore a 104mila euro di risarcimento. Il locatore impugna la sentenza, ma la corte territoriale rileva l’inammissibilità dell’appello per tardività, nonostante questo avesse provato a giustificarsi per il ritardo adducendo la mancata conoscenza dell’avvenuta riassunzione del giudizio perché notificata al procuratore costituito e non a lui personalmente. Ma c’era una domanda riconvenzionale nell’atto di riassunzione? Ritenendo che con l’atto di riassunzione fosse stata proposta domanda riconvenzionale e che ci fosse autonomia tra il giudizio sommario di convalida e la successiva fase a cognizione piena, il locatore sostiene che la comunicazione di riassunzione andasse fatta a lui personalmente e che comunque l’atto di riassunzione è da considerarsi invalido perché il suo nome non è corretto, essendo riportato un diminutivo. Per questi motivi ricorre per cassazione. L’errore sul nome è irrilevante. La S.C. sottolinea innanzitutto che l’errata indicazione del nome non è rilevante al fine dell’esatta indicazione della parte, anche perché tale denominazione proviene anche da un precedente atto giudiziario dello stesso ricorrente. Non c’è nessuna domanda riconvenzionale, ma un mero riepilogo. Rilevando poi che il procedimento in questione è da considerarsi come unico e che nell’atto di riassunzione non è presente alcuna domanda nuova o riconvenzionale, ma solo una richiesta di reiezione delle domande già proposte, la Corte di Cassazione ricorda le norme del c.p.c. in materia di riassunzione della causa. La notifica è stata correttamente fatta al procuratore costituito. L’articolo 125, ultimo comma, delle disposizioni attuative del c.p.c., prevede che l’atto di riassunzione deve essere notificato secondo le regole generali sulle notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento, cioè al procuratore costituito, come previsto dall’articolo 170 c.p.c E’ quindi da ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito. Per questi motivi la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 25 febbraio 2013, numero 4722 Presidente Salmè – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che il relatore designato ha depositato la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento numero 12005 del 2011 Rilevato che nella sentenza impugnata veniva dichiarata l'inammissibilità dell'appello, per tardività, proposto da L.R. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19/10/2004 con la quale l'appellante era stata condannato al pagamento della somma di Euro 104.213,84 oltre accessori a titolo di risarcimento dei danni provocati al conduttore T. per omessa manutenzione straordinaria dell'immobile locato Rilevato, in particolare, che venivano disattese le ragioni esposte dall'appellante volte a giustificare la dedotta tardività sulla base della mancata conoscenza dell'avvenuta riassunzione del giudizio di convalida di sfratto davanti al giudice competente, perché notificata al procuratore costituito invece che ad essa personalmente e con errata indicazione del nome della parte L.R. invece che R. Rilevato, infine che veniva disattesa anche l'ulteriore eccezione di nullità del procedimento per omessa notifica alla parte personalmente dell'atto di riassunzione in quanto contenente una domanda riconvenzionale considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso principale R L. affidandosi ai seguenti motivi a l'atto di riassunzione deve essere ritenuto invalido perché recante l'errata indicazione del nome della parte convenuta, dovendosi reputare non rilevante che il nome Rosetta fosse stato utilizzato dal procuratore della stessa parte nella fase sommaria della convalida di sfratto b la domanda riconvenzionale proposta in sede di riassunzione dal T. così riportata nel ricorso “riconoscere e dichiarare che la domanda avanzata da L.R. con l'atto di citazione indicato in narrativa era inammissibile, illegittima ed infondata doveva essere notificata personalmente alla parte in quanto preceduta dall'indicazione ulteriori conclusioni c la necessità della notifica alla parte personalmente derivava anche dall'autonomia esistente tra il giudizio sommario di convalida e la successiva fase a cognizione piena considerato, inoltre, che la parte resistente ha proposto controricorso ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato atteso che l'atto di riassunzione, ai sensi dell'articolo 125, ultimo comma disp. att. c.p.c. deve essere notificato, a pena di nullità, al procuratore costituito, in virtù dell'espresso richiamo, contenuto nella norma sopraindicata, all'articolo 170 cod. proc. civ. Cass. 5275 del 1982 152 del 1990 4456 del 1999 11028 del 2003 , né la necessità della notifica alla parte personalmente può sorgere dalla dedotta autonomia della fase a cognizione piena rispetto alla fase sommaria, attesa l'incontestata unicità del procedimento in questione Cass. 12288 del 2004 ritenuta, inoltre, l'irrilevanza della indicazione del nome R. invece che R. al fine dell'esatta identificazione della parte Cass. 1079 del 2004 e 3511 del 2006 , non essendo contestata la correttezza di tutti gli altri dati desumibili dall'atto di riassunzione ed essendo tale denominazione proveniente da un atto giudiziario della stessa ricorrente ritenuto infine che nell'atto di riassunzione così come trascritto nel ricorso non è contenuta alcuna domanda nuova o riconvenzionale ma solo la richiesta di reiezione di quelle già proposte ritenuto, pertanto, che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del procedimento Ritenuto che la parte ricorrente ha depositato memoria e ha discusso oralmente la causa Ritenuto, tuttavia, che in tale ultimo atto difensivo non viene indicato alcun nuovo elemento di fatto o di diritto dal quale desumere che con l'atto di riassunzione vi sia stata l'introduzione di domande nuove da parte del conduttore T. , tale non potendosi ritenere l'accertamento dell'illegittimità della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento conduttore, contenuta nell'intimazione di sfratto per morosità ritenuto, a tale ultimo riguardo, che la sanatoria della morosità non determina acquiescenza nella parte intimata alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità ma mira esclusivamente ad eliminare gli effetti della convalida di sfratto, lasciando immutate le eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali formulate con l'opposizione all'intimazione Ritenuto, pertanto, che in tale comparsa di risposta, e, conseguentemente fin dalla fase sommaria della convalida di sfratto, la parte conduttrice aveva formulato tempestiva eccezione alla duplice domanda di risoluzione del contratto, soltanto riepilogata nell'atto di riassunzione Ritenuto, infine, di dover aderire alla relazione e alla proposta di soluzione in essa formulata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento che liquida in Euro 5200 oltre accessori di legge.