Atti degli Uffici Provinciali – Territorio: ecco quando opera la mediazione

Con la circolare numero 49/T del 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni in ordine alla c.d. mediazione tributaria come noto, questo istituto riguarda le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate ed ha l’obiettivo di risolverle grazie al dialogo fra il contribuente e l’Ufficio. Il provvedimento in oggetto, in particolare, mira a fornire alcune precisazioni con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia.

Gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio oggetto di mediazione. La circolare rammenta anzitutto che l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, la quale dal 1° dicembre 2012 esercita le funzioni e i compiti in precedenza facenti capo all’Ente incorporato. La procedura di mediazione va applicata a tutti gli atti elencati nell’articolo 19, D. Lgs. numero 546/1992, purché emanati dall’Agenzia delle Entrate e di valore non superiore a 20.000 euro. Per quanto riguarda gli atti degli Uffici Provinciali – Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a avviso di accertamento del tributo avviso di liquidazione del tributo provvedimento che irroga le sanzioni ruolo rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità. Gli atti esclusi. Sono invece esclusi i ricorsi volti ad impugnare gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, D. Lgs. numero 546/1992, in quanto caratterizzati da un «valore» non determinabile. In materia, il provvedimento ricorda che si deve intendere per valore «l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste». Il contribuente, però, è tenuto ad esperire la mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto. Non possono formare oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, insieme all’impugnazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, il contribuente contesti anche la rendita catastale in questo caso difetta, oltre alla determinabilità del valore delle stesse, anche il requisito della riconducibilità dell’atto impositivo all’Agenzia delle Entrate. Operatività dell’istituto e termini. L’istituto della mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Per quanto riguarda gli atti degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, occorre operare una distinzione gli atti emessi fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo il 1° dicembre 2012, non sono soggetti a mediazione in quanto non suscettibili di reclamo alla predetta data del 30 novembre 2012. Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dal 1° dicembre 2012, invece, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 bis, D. Lgs. numero 546/1992. L’Ufficio competente. In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall’Ufficio Provinciale – Territorio, l’istanza deve essere notificata a quest’ultimo. Infatti, dato il nesso sussistente tra l’articolo 17 bis e il ricorso giurisdizionale, si deve ritenere applicabile il principio secondo il quale è parte nel processo tributario l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto.

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