344 fogli, stampati fronte-retro: quando il «copia-incolla» rende il ricorso inammissibile

Va dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione che contenga la pedissequa riproduzione dell’intero e letterale contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, essendo tale ricorso inidoneo a soddisfare il requisito della necessaria sintetica esposizione dei fatti, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso.

L’ordinanza della Cassazione Civile, Sesta sezione, numero 19357 dell’8 novembre 2012 è lapidaria nel decretare l’inammissibilità di due ricorsi entrambi rivolti contro la stessa sentenza d’appello per non essere stati in grado, nonostante la loro lunghezza addirittura esagerata, di soddisfare le regolare in tema di ricorso per cassazione. Vediamo perché. Il caso. Il tema della sussistenza di un contratto qualificabile come leasing traslativo con contestata esclusione del diritto della concedente di ottenere il pagamento dei canoni impagati e di trattenere quelli nel mentre già riscossi fa solo da sfondo a questa decisione della Suprema Corte. Qui basti dire che la sentenza di secondo grado, resa dalla Corte d’Appello di Torino, era stata autonomamente impugnata da due soggetti soccombenti. Per cui, come prima cosa, la Cassazione provvedeva a riunire i ricorsi. Tuttavia, a fronte della diversità di posizioni, l’esito sarà comune inammissibilità delle impugnazioni decretata in camera di consiglio. L’assenza di una adeguata esposizione del fatto. Secondo i Giudici di Piazza Cavour i due ricorsi erano inammissibili perché la necessaria esposizione del fatto era stata affidata alla pedissequa riproduzione degli atti dei due gradi di giudizio di merito. Tanto è vero che, constata la Cassazione, il primo ricorso era composto da ben 344 fogli molti dei quali stampati fronte-retro , mentre il secondo non era tanto da meno con i suoi 342 fogli sempre stampati in gran parte fronte-retro . In pratica, i ricorrenti si erano profusi con generosità in una operazione di “copia-incolla” risultata però poco gradita. Insomma, un collage inutile e addirittura controproducente. Infatti, osserva la Cassazione, già le Sezioni Unite hanno di recente stigmatizzato una simile modalità di redazione degli atti processuali il riferimento è alla decisione Cass., sez. unumero , 11 aprile 2012, numero 5698 , stabilendo che in tema di ricorso per cassazione la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è - per un vero, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che sia dato meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata - per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità di una sintetica esposizione dei fatti in quanto equivale ad affidare alla Corte, «dopo averla costretta a leggere tutto», la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Da qui la inammissibilità di entrambe le impugnazioni per violazione del disposto dell’articolo 366, comma 1, numero 3, c.p.c., che contempla, tra gli elementi che deve contenere il ricorso «l'esposizione sommaria dei fatti della causa». Alla decretata inammissibilità è seguita anche la condanna alle spese oltre Euro 15.000,00 . Il principio della sinteticità degli atti fatto proprio in modo esplicito dal codice del processo amministrativo . Prendendo spunto dall’ordinanza qui in esame sia concesso un breve richiamo al principio generale introdotto di recente dal codice del processo amministrativo D.Lgs. numero 104/2010 , che ha espressamente previsto, all’articolo 3 Dovere di motivazione e sinteticità degli atti - e, come accennato, proprio a livello di principio -, che «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica». Si tratta di una importante novità che ben si armonizza con il principio espresso dalla decisione della Cassazione oggetto di queste note. L’innegabile tentazione del copia-incolla a volte giustificata . Non vi è dubbio che il confezionamento di atti processuali particolarmente voluminosi sia in gran parte dovuto alle grandi facilitazioni derivanti dall’utilizzo dei programmi di videoscrittura. In particolare, sappiamo bene quanto sia facile con un semplice copia e incolla trasfondere in un nuovo file centinaia di pagine di precedenti scritti difensivi. Va anche detto che spesso questo viene fatto, in ragione del cosiddetto effetto devolutivo delle impugnazioni, per evitare di correre il rischio di tralasciare qualcosa, e di essere quindi censurati sotto il profilo della mancata esplicita riproposizione di argomentazioni difensive in precedenza svolte. Il punto di equilibrio non sempre è così semplice da raggiungere, anche se invero va detto che si fa sempre più strada il principio di sinteticità, che a ben guardare ben si può armonizzare con una esigenza di completezza. Insomma essere concisi non significa necessariamente tralasciare qualcosa. Per cui, in questa prospettiva, non solo è ora di chiudere questo commento, ma è prevedibile che sempre di più si tornerà alla redazione di atti processuali agilmente maneggiabili.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 ottobre - 8 novembre 2012, numero 19357 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Torino 23.3.11, numero 425 “1. — La Release spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui — per quel che qui ancora rileva — è stata ridotta riconosciuta la qualificazione di leasing traslativo al contratto intercorso tra la sua dante causa Banca Italease spa e M.E.C.I. srl unipersonale e U C. , avente ad oggetto un complesso immobiliare ad uso industriale, con conseguenti esclusione del diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni impagati ed a trattenere quelli già riscossi condanna della concedente alla restituzione di questi ultimi declaratoria di inammissibilità della domanda di equo compenso e dell'eccezione di compensazione tra questo e le somme da restituire, come formulate dalla concedente, nonché della domanda dell'utilizzatrice per gli interventi di manutenzione, miglioramento ed addizione. 2. - Anche la Banca Italease ricorre, con ricorso notificato alle stesse date del precedente ma preso in carico dai notificanti con numero successivo di cronologico e depositato presso questa corte in tempo immediatamente successivo, avverso la medesima sentenza, sviluppando un unitario motivo, in tutto analogo al primo dei motivi sviluppati dall'altra ricorrente. 3. - I due ricorsi, da riunirsi - ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ. - perché dispiegati contro la stessa sentenza, possono essere trattati in camera di consiglio — ai sensi degli articolo 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell'articolo 360 bis cod. proc. civ. di cui all'articolo 47, co. 1 lett. a , della legge 18 giugno 2009, numero 69 - per esservi dichiarati inammissibili, per quanto appresso indicato. 4. — La prima delle ricorrenti si duole con un primo motivo a ventiquattro facciate a ritroso dalla fine del suo ricorso, rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 1526 cod. civ., sì come ritenuto applicabile per analogia al contratto di leasing, in relazione all'articolo 67 quater della Legge fallimentare , dell'applicata distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con conseguente esclusione, una volta inquadrata la fattispecie nel primo, del diritto a trattenere i corrispettivi già incassati e a percepire quelli per i periodi successivi all'inadempimento dell'utilizzatore, sostanzialmente ritenendo superata tale distinzione alla stregua della riforma della legge fallimentare con un secondo motivo a due facciate a ritroso dalla fine del primo ricorso, rubricato violazione dell'articolo 2560 cpv. cod. civ. in relazione alla condanna in solido di Release alla restituzione, ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, in favore dell'ex utilizzatore delle somme da questi versate in costanza di contratto di leasing , della propria condanna, in qualità di cessionaria, alla restituzione delle somme pagate dall'utilizzatore. 5. — La seconda delle ricorrenti si duole con unitario motivo a ventidue facciate a ritroso dalla fine del suo ricorso successivo, rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 1526 cod. civ., sì come ritenuto applicabile per analogia al contratto di leasing, in relazione all'articolo 67 quater della Legge fallimentare , dell'applicata distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con conseguente esclusione, una volta inquadrata la fattispecie nel primo, del diritto a trattenere i corrispettivi già incassati e a percepire quelli per i periodi successivi all'inadempimento dell'utilizzatore, sostanzialmente ritenendo superata tale distinzione alla stregua della riforma della legge fallimentare. 6. - I controricorrenti M.E.C.l. unipersonale in liq.ne e C.U. , con separati controricorsi, invocano la piena conformità della gravata sentenza alla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra leasing traslativo e di godimento e comunque contestano nel merito le tesi difensive delle controparti, quanto al secondo motivo del primo ricorso argomentando per la piena correttezza della soluzione della corte territoriale in punto di solidale condanna di quelle, siccome non fondata sul capoverso dell'articolo 2560 cod. civ 7. - I due ricorsi sono inammissibili perché contengono una esposizione del fatto, necessaria ai sensi dell'articolo 366 numero 3 cod. proc. civ., articolata sulla pedissequa riproduzione degli atti dei gradi di merito, che si protrae, sui trecentoquarantaquattro fogli del primo ricorso e sui trecentoquarantadue del secondo molti dei quali stampati in modalità fronte - retro e quindi su entrambe le facciate , per i primi trecentodiciannove di essi, con scarse inserzioni, tra l'uno e l'altro, di testi di presentazione dello scritto processuale immediatamente successivo. 8. - Ma le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'articolo 366, numero 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è — per un verso — del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre - per altro verso - è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso Cass. Sez. Unumero , 11 aprile 2012, numero 5698 in tal modo confermando una analoga tendenza interpretativa già invalsa presso le sezioni semplici tra le molte Cass., ord. 22 settembre 2009, numero 20395 Cass. 16 marzo 2011, numero 6279 Cass., ord. 23 novembre 2011, n, 24749 Cass. 9 febbraio 2012, numero 1905 . 9. - Per come sono stati strutturati entrambi i ricorsi, essi - da riunirsi ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ. - sono quindi inammissibili per inosservanza del disposto del numero 3 dell'articolo 366 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza, ormai anche delle sezioni unite, di questa corte di legittimità e si propone pertanto la relativa declaratoria”. Motivi della decisione II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma tutte le parti hanno depositato memoria - anzi i controricorrenti anche producendo documentazione - ed i loro difensori hanno chiesto di essere ascoltati in camera di consiglio. III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio, preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dalle ricorrenti. Infatti, le concrete modalità di redazione dei due ricorsi impediscono l'enucleazione del fatto, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza richiamata nella relazione ed alla quale ritiene doveroso il Collegio assicurare continuità, così privando detti atti di quegli specifici requisiti di contenuto-forma assolutamente indispensabili. IV. Pertanto, ai sensi degli articolo 380 bis e 385 cod. proc. civ,, i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili, con condanna delle soccombenti ricorrenti - tra loro in solido per l'evidente comunanza della causa - al A pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, tra loro in solido per analogo motivo. V. Compete ai controricorrenti altresì la liquidazione delle spese del procedimento ai sensi dell'articolo 373 cod. proc. civ., conclusosi con ordinanza di accoglimento da parte della corte territoriale al riguardo, spetta invero a questa Corte Cass. 22 luglio 2011, numero 16121 Cass., ord. 25 marzo 2009, numero 7248 Cass. 11 febbraio 2009, numero 3341 , una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell'articolo 372 cod. proc. civ. in atti rinvenendosi la notifica a controparte in data 4.10.12 , liquidare le relative spese, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento al giudizio di legittimità peraltro, proprio tale suo inserimento funzionale impone, in applicazione del principio di tendenziale ed esaustiva omnicomprensività della liquidazione dei compensi , nel sistema di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, di comprenderli in quelli del giudizio di legittimità, con adeguata ed apposita - ma non separata - considerazione, verso il limite massimo previsto dal vigente d.m. 20 luglio 2012, numero 140 regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27 dovendo esso applicarsi anche a tale fattispecie alla stregua dei principi desumibili da Cass. Sez. Unumero , 12 ottobre 2012, numero 17406. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili condanna la Release spa e la Banca Italease spa, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t. e tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della M.E.C.I. spa uni personale in liq.ne - in pers. del leg. rappr.nte p.t. - e di C.U. , tra loro in solido, liquidate in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.