Il contribuente ha sempre la possibilità di dimostrare l’inesistenza dei redditi presunti sinteticamente dall’Amministrazione. A tal fine può anche provare che gli atti contestati, indici di maggiore capacità contributiva, hanno natura simulata.
Il diritto alla prova contraria, riconosciuto a chi viene contestato un maggior reddito sulla base del cd. redditometro, non ha limiti. Il contribuente, per farlo valere, può anche dimostrare la simulazione degli atti stipulati e contestati dall’Amministrazione in quanto ritenuti indici di una maggiore capacità contributiva. È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione del 10 ottobre scorso, numero 21442, con cui viene rigettato il ricorso dell’Agenzia e, così, confermata la sentenza di merito che dichiarava illegittimi gli avvisi fondati sul metodo sintetico ex articolo 38, d.P.R. numero 600/1973. Il caso. Nei fatti di causa, l’Amministrazione presumeva il maggior reddito dai versamenti effettuati dalla società per l’aumento di capitale delle partecipate. La contribuente, per la CTR, dimostrava legittimamente e validamente l’inesistenza di tali spese, trattandosi di «fattispecie artatamente configurate al solo fine di accedere a contribuzioni erariali» e che «gli aumenti di capitale erano privi di reale consistenza e di apprezzabili elementi reddituali non dichiarati». Possibilità di prova contraria. La Suprema Corte, intervenuta nella controversia, ha avallato la tesi dei giudici di merito a fronte dell’accertamento sintetico del maggior reddito resta salva, «in ogni caso», la prova contraria che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Tra le prove contrarie, precisano gli Ermellini, è ammessa anche quella che il versamento contestato «non è avvenuto» e che, quindi, «non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata». fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 12 giugno – 10 ottobre 2014, numero 21442 Presidente Cappabianca – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale sono stati accolti, previa riunione, due appelli proposti da G.P. contro altrettante A. sentenze della CTP di Salerno ed annullato l’avviso di accertamento, fondato sul metodo sintetico ex articolo 38 del d.P.R. numero 600 del 1973, a titolo di IRPEF ed ILOR relative all’anno 1996. Il P. aveva presentato due distinti ricorsi avverso l’atto impositivo, avvalendosi della sospensione dei termini disposta dall’articolo 15 della legge numero 289 del 2002, come successivamente modificato e integrato. I primi giudici avevano, da un lato, rigettato il primo ricorso per tardività della documentazione prodotta e inammissibilità dell’ampliamento del thema decidendum, e, dall’altro, dichiarato inammissibile il secondo perché costituente duplicazione del primo. Il giudice d’appello ha, invece, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 358 cod. proc. civ., riprodotto nell’articolo 60 del d.lgs. numero 546 del 1992 per il processo tributario, il potere di proporre appello non si consuma se non per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa anche per il primo grado, pertanto, e con riferimento al caso di specie, ha osservato che deve ritenersi rituale la proposizione, da parte del contribuente, di motivi aggiunti o nuovi motivi e legittima la produzione di documenti, essendo stati tali atti compiuti in pendenza del termine per impugnare circostanza questa pacifica tra le parti . Nel merito, ha affermato che il P. aveva dimostrato, in ordine alle varie operazioni finanziarie contestategli in particolare, versamenti effettuati per aumento di capitale di società partecipate , l’inesistenza di tali spese, trattandosi di fattispecie artatamente configurate al solo fine di accedere a contribuzioni erariali , e che gli aumenti di capitale erano privi di reale consistenza e di apprezzabili elementi reddituali non dichiarati . 2. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione degli artt 21 del d.lgs. numero 546 del 1992, in relazione agli articolo 15, comma 8, della legge numero 289 del 2002, 34, primo comma, Iett. c , del d.l. numero 269 del 2003, e 2, comma 48, della legge numero 350 del 2003. Premesso di ritenere legittima, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la proposizione di un secondo ricorso avverso un medesimo atto impositivo, purché essa avvenga entro il termine di impugnazione, la ricorrente contesta la sussistenza di quest’ultimo requisito a suo avviso, infatti, il secondo ricorso avrebbe dovuto essere proposto, in base alle norme sopra citate che avevano introdotto, e prorogato, la sospensione dei termini di impugnazione degli atti ivi indicati , entro il termine ultimo del 18 marzo 2004, laddove esso è stato notificato in data 19 aprile 2004. Il motivo è inammissibile. Premesso che va ribadito il principio secondo il quale, nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso non consuma il potere di impugnazione dell'atto dell’Amministrazione e non perde, quindi, la possibilità di proporre, finché non sia scaduto il termine per impugnare, nuovi motivi con un ulteriore atto che abbia i requisiti previsti dall'articolo 18 d.lgs. numero 546 del 1992, non potendo ricavarsi, dal sistema in generale e in particolare dall'articolo 24 del citato decreto, il principio di consumazione del potere di impugnazione degli atti dell'autorità finanziaria Cass. nnumero 8234 del 2008 e 15441 del 2010, nonché, Cass. numero 7303 del 2012 , la censura della ricorrente non investe la ratio decidendi, sul punto in esame, della sentenza impugnata, sopra riportata in narrativa peraltro, non è oggetto di contestazione alcuna l’affermazione del giudice a quo secondo cui la tempestività della proposizione di nuovi motivi era circostanza pacifica tra le parti inoltre, ed in ogni caso, va ribadito il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorché il suo esame implichi accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito Cass. nnumero 26391 del 2010, 7410 del 2011 , quali, nella specie, la data di proposizione dei ricorsi o dei motivi aggiunti al primo ricorso. 2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione degli arti. 2697, 2702 e 2730 cod. civ., ed è formulato il quesito se, in base ai principi generali in tema di prova civile e tributaria, si possa attribuire valore di confessione ai fini tributari, rilevante e prevalente sulle contrarie prove documentali utilizzate dall’Ufficio, alle dichiarazioni rese dal contribuente in sede penale, secondo cui la documentazione probatoria posta a base dell’accertamento dell’Ufficio avrebbe avuto intenti meramente simulatori e rientrasse nell’ambito di un programma illecito avente rilevanza penale . Il motivo è inammissibile, attenendo a tematica - valore probatorio nel giudizio tributario di confessione resa in sede penale - estranea alla ratio della sentenza impugnata. 3. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1415 e segg. cod. civ. e chiede se il contribuente possa far valere la simulazione degli atti da lui stipulati al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria esercitata dall’Ufficio finanziario, che abbia fatto legittimo affidamento sulla realtà apparente posta in essere dallo stesso contribuente attraverso gli atti che si assumano simulati . Il motivo è infondato. L’articolo 38 del d.P.R. numero 600 del 1973 disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis cioè tra la legge numero 413 del 1991 e il d.l. numero 78 del 2010, convertito in legge numero 122 del 2010 , prevede, da un lato quarto comma , la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi dall’altro quinto comma , contempla le spese per incrementi patrimoniali , cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell’articolo 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori Cass. numero 5365 del 2014 , o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. nnumero 20588 del 2005, 9539 del 2013 . Tra le prove contrarie è ammessa, per quanto qui direttamente rileva, anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto in questione natura simulata questa Corte ha già affermato, al riguardo, in fattispecie di spese per acquisto di immobili, che è consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilità patrimoniale in quanto il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente Cass. nnumero 8665 del 2002 e 5991 del 2006 . 4. Infine, con la quarta censura, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo, in violazione dell’articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, di una chiara e sintetica indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, richiesta da detta norma per la formulazione di censure di vizi di motivazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Cass. nnumero 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009 e numerosissime successive conformi . 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.