Per il Ministero del Lavoro anche il genitore vedovo ha il diritto di rifiutare la prestazione

A parere del Dicastero, il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno riconosciuto al/la lavoratore/lavoratrice che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni deve essere interpretato come comprensivo anche del genitore vedovo.

Rientra anche il genitore vedovo. L’ARIS, infatti, aveva avanzato istanza di interpello al fine di ottenere la corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 2, d.lgs. numero 66/2003. In particolare, si chiedeva se il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte del genitore unico affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni potesse essere riconosciuto anche al genitore, vedovo, di figlio convivente minore di dodici anni. Il Ministero del Lavoro, con Interpello numero 18/2014, si esprime in senso positivo poiché il genitore vedovo rientra tra le possibili figure di «unico genitore affidatario» contemplate dall’articolo 11, la cui ratio è principalmente volta alla tutela del minore. I requisiti. Si precisa che il dissenso alla prestazione di lavoro notturno deve •essere espresso in forma scritta •comunicato al datore di lavoro entro 24 ore prima del previsto inizio della prestazione. Le sanzioni. A norma dell’articolo 18 bis, comma 1, d.lgs. numero 66/2003, la violazione del diritto in parola integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 €. fonte www.lavoropiu.info

TP_LAV_interpello18