Vettura in panne, pass per invalidi fotocopiato e collocato nell’auto di riserva: condannato

Sanzionata la condotta di un uomo, legittimo titolare di un permesso per invalidi fatale la decisione di fotocopiare il pass, e piazzarlo sulla vettura utilizzata eccezionalmente, a causa del problema meccanico dell’automobile usata di solito. Sarebbe stato più logico, e corretto, portar con sé il pass sul ‘nuovo’ veicolo.

Automobile fuori uso. Ciò obbliga il proprietario, titolare legittimo di un pass per invalidi, ad usufruire di un ulteriore veicolo a disposizione. Consequenziale, almeno a suo modo di vedere, è la scelta di effettuare una fotocopia del pass, da apporre ad hoc sulla vettura utilizzata di volta in volta. Ma la legittimità di tale condotta è davvero discutibile Difatti, l’uomo viene condannato per falsità materiale. Cassazione, sentenza numero 26799, sez. V Penale, depositata oggi . Consapevolezza. Nessun dubbio per i giudici di merito l’uomo ha «falsificato», attraverso l’uso di una fotocopia, il «permesso per invalidi» di cui era legittimamente titolare. Ma la pronunzia di condanna – confermata, in seconda battuta, dalla Corte d’Appello – viene contestata dall’uomo. Quest’ultimo, in particolare, sostiene che il «pass contraffatto» non era «usato da soggetti terzi per esigenze diverse», specificando, poi, che l’«uso dell’autovettura da parte dei parenti» non aveva coinciso affatto con l’«uso del pass». Tali obiezioni, però, vengono respinte dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la condanna decisa in Appello. In premessa, viene ricordato che «hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica». Poi, alla luce della vicenda così come ricostruita nei giudizi di merito, viene considerata acclarata la lesione del «bene giuridico protetto dalla norma», anche perché, sottolineano i giudici, «non rileva che l’immutatio veri sia stata commessa non solo senza l’animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno». Ciò che è sufficiente, spiegano i giudici, è che «la falsificazione sia avvenuta», come emerge dalla vicenda, «consapevolmente e volontariamente». Peraltro, aggiungono, in chiusura, i giudici, anche in caso di «inutilizzabilità dell’autovettura», l’uomo «avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull’altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 aprile – 20 giugno 2014, numero 26799 Presidente Savani – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/03/2013, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia A.G.N., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli articolo 477 e 482 cod. penumero , per avere falsificato, attraverso l'uso di fotocopia, un permesso per invalidi, del quale era titolare. 2. Nell'interesse del N. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che l'istruttoria aveva consentito di escludere che il pass contraffatto venisse usato da soggetti terzi per esigenze diverse da quelle del N. Al riguardo, si critica l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la circostanza che l'autovettura di quest'ultimo era rotta sarebbe stata inverosimile e priva del benché minimo supporto probatorio e si valorizzano, in senso contrario, le dichiarazioni dell'imputato, del coimputato D.S., assolto in primo grado, e della teste G.N. Il ricorrente aggiunge che la Corte d'appello aveva confuso l'uso dell'autovettura da parte dei parenti del N. con l'uso del pass contraffatto. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove. Considerato in diritto 1. I due motivi esaminabili congiuntamente, giacché il secondo esprime, in termini generici e riassuntivi, le critiche esposte con il primo, sono infondati. Va premesso che hanno rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 482 cod. penumero , le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo, come nella specie, degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica Sez. 5, numero 22694 del 14/04/2010, Giorgetti, Rv. 247981 fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli articolo 477 e 482 cod. penumero , in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi . Ciò posto, appare corretto il rilievo della Corte territoriale, secondo cui la condotta dell'imputato ha certamente leso il bene giuridico protetto dalla norma. Ed, infatti, nella prospettiva dell'elemento soggettivo, non rileva che l'immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente Sez. 5, numero 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185131 . Ma soprattutto, le critiche formulate in ricorso non attingono un punto centrale, ossia il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, anche in caso di inutilizzabilità dell'autovettura del N., questi avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull'altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.