Animali morti, mangimi responsabili: la risposta sta nel contratto

Nell’ambito del rapporto contrattuale tra il venditore di mangime e l’acquirente allevatore, la morte degli animali alimentati con il prodotto acquistato costituisce per il compratore un danno diretto, immediato ed insito nell’inadempimento contrattuale, per cui è risarcibile secondo l’articolo 1494, comma 1, c.c. risarcimento del danno in seguito a vendita .

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13195, depositata l’11 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Torino accoglieva la domanda di un allevatore, che aveva convenuto in giudizio, in seguito alla morte di tutti i suoi conigli, la società da cui aveva acquistato il mangime, che, in seguito ad un accertamento tecnico, era risultato essere pericoloso per gli animali. La società ricorreva in Cassazione l’attore avrebbe esercitato l’azione risarcitoria prevista dall’articolo 1494 c.c. risarcimento del danno in seguito a vendita , chiedendo il risarcimento non della lesione subita ai diritti acquistati con il contratto di compravendita del mangime, ma della lesione del suo diritto assoluto di proprietà sugli animali morti per i vizi del mangime. Questi danni sarebbero risarcibili a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per cui gli oneri probatori avrebbero dovuto essere a carico dell’attore, non della società, che, al contrario, era stata ritenuta responsabile, non avendo fornito la prova della non imputabilità di quanto successo. Natura contrattuale o extracontrattuale? La Corte di Cassazione escludeva che la domanda della ricorrente, basata genericamente sull’articolo 1494 c.c, fosse basata sul comma 1 della norma, secondo cui il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Infatti, la società deduceva la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta, con relativo onere dell’attore di provare la colpa della controparte. Perciò, la domanda rientrava nella disciplina del comma 2 la cui natura extracontrattuale è, tra l’altro, contrastata sia in dottrina che in giurisprudenza , il quale stabilisce che il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Danni diretti. Tuttavia, per i giudici di legittimità, nell’ambito del rapporto contrattuale tra il venditore di mangime e l’acquirente allevatore, la morte degli animali alimentati con il prodotto acquistato costituisce per il compratore un danno diretto, immediato ed insito nell’inadempimento contrattuale, per cui è risarcibile secondo il comma 1, non il comma 2 della norma. Il comma 2, infatti, si riferisce ai soli danni derivati ed ulteriori, cioè quelli che, pur dipendendo causalmente dall’inadempimento, hanno carattere aggiuntivo rispetto ai danni diretti. La Cassazione, quindi, faceva rientrare la fattispecie nell’articolo 1494, comma 1, con la conseguenza che l’onere della prova di assenza di colpe era a carico del venditore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 marzo – 11 giugno 2014, numero 13195 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex articolo 380-bis e 375 c.p.c. 1. - D.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Saluzzo la Mignini e Petrini s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati al proprio allevamento di conigli per la morte di circa 8.500 capi, alimentati con mangime acquistato da detta società. A sostegno della domanda deduceva che a seguito di un accertamento tecnico preventivo, era stata rilevata nel prodotto fornitole la presenza di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate e pericolose per gli animali. La Mignini e Petrini s.p.a. resisteva negando che l'evento dannoso potesse essere ascritto al mangime fornito. 1.1. - Accolta la domanda in primo grado, la Corte d'appello di Torino, adita dalla soc. Mignini e Petrini riduceva l'importo del risarcimento a Euro 75.191,35, oltre accessori. 2. - Per la cassazione di tale sentenza la Mignini e Petrini s.p.a. propone ricorso, affidato a due motivi. 2.1. - D.G. resiste con controricorso. 3. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697, primo comma c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c L'attore, si afferma, ha esercitato in via autonoma, rispetto alle azioni di garanzia previste in favore del compratore, l'azione risarcitoria prevista dall'articolo 1494 c.c., chiedendo il risarcimento non della lesione subita ai diritti acquistati con il contratto di compravendita del mangime, ma della lesione del suo diritto assoluto di proprietà sugli animali morti per gli asseriti vizi del mangime. Tali danni, prosegue parte ricorrente, sono risarcibili ex articolo 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che tutti i relativi oneri sono a carico del soggetto che si assume danneggiato. Pertanto, pur non contestando le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello circa gli elementi fattuali della vicenda, parte ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha invertito l'onere probatorio lì dove ha ritenuto che la società appellante dovesse rispondere del danno cagionato dalla contaminazione del mangime, non avendo fornito la prova della non imputabilità di quanto occorso. 3.1. - Il motivo è infondato. Sebbene la censura non precisi meglio a quale dei due commi dell'articolo 1494 c.c. dovrebbe essere ricondotta l'azione esercitata contro la soc. Mignini e Petrini, l'asserita natura extracontrattuale del titolo di responsabilità dedotto e il conseguente onere, che graverebbe sull'attore, di provare anche la colpa della parte convenuta, esclude che il ricorrente intenda riferirsi al primo comma di detta norma, che difatti prevede espressamente che il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa . Con il che l'infondatezza della censura deriverebbe dalla piana lettura della norma. Chiarito che, pertanto, il mezzo d'annullamento non può che riferirsi al secondo comma dell'articolo 1494 c.c. e alla tesi - peraltro tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza - che la responsabilità per danni ivi prevista abbia natura extracontrattuale cfr. per la negativa, Cass. nnumero 639/00 e 4089/88 , l'infondatezza della censura non è meno evidente. Nell'ambito del rapporto contrattuale tra il venditore di mangime e l'acquirente allevatore, la morte degli animali alimentati con il prodotto acquistato costituisce per il compratore un danno diretto, immediato e insito nell'inadempimento contrattuale, di guisa che esso è risarcibile a norma del primo e non già del secondo comma dell'articolo 1494 c.c., che si riferisce ai soli danni derivati e ulteriori, vale a dire che pur dipendendo eziologicamente dall'inadempimento abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai danni diretti, come dimostra l'uso nella norma dall'avverbio altresì . Ricondotta la fattispecie al primo comma dell'articolo 1494 c.c., deve ritenersi che del tutto correttamente la Corte territoriale abbia riferito al venditore l'onere di provare l'assenza di colpa, e rilevata la mancanza di prova al riguardo ha altrettanto esattamente ritenuto la responsabilità per danni della società Mignini e Pettini. 4. - Col secondo motivo d'impugnazione è dedotta l'omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo. Il mangine, si sostiene, era di tipo medicato, non utilizzabile per la normale alimentazione degli animali, ma prescritto dal veterinario e destinato a 1.200 conigli in svezzamento e ad altri 300 capi riproduttori affetti da enterite e affezioni respiratorie. Pertanto, sostiene parte ricorrente, il danno risarcibile doveva essere limitato a soli 1.500 capi, invece degli 8.500 per cui è stato riconosciuto. Su tale fatto, evidenziato già nella relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo e riportato dalla parte appellante nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ad illustrazione del motivo d'appello, la Corte torinese ha omesso qualsivoglia motivazione. 4.1. - Il motivo è inammissibile. 4.2. - I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nel corso della fase di merito né rilevabili d'ufficio, con la precisazione che, ove si lamenti l'omessa pronuncia su una questione che implichi un accertamento in fatto e la quale non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di indicare, per evitare una pronuncia di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione cfr. ex pluribus, Cass. nnumero 1273/03,20204/04 e 14590/05 . 4.2.1. - Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si ricava che la società appellante aveva dedotto quali motivi d'appello 1 che nulla escludeva che la contaminazione del mangime fosse avvenuta a causa dell'uso degli stessi carrelli di distribuzione adoperati per tutti i mangimi 2 che nella quantificazione del danno il Tribunale aveva erroneamente considerato la moria di tutti i conigli, senza considerare che negli allevamenti è normale una mortalità stimabile in circa il 20% dei capi 3 che non era dovuta la rivalutazione monetaria sul risarcimento, perché il danno era stato già attualizzato 4 che neppure era rivalutabile l'importo di Euro 817,17, quest'ultimo dovuto a titolo di ripetizione d'indebito e non di risarcimento. Nessuno di tali motivi introduce, neppure implicitamente, il fatto su cui parte ricorrente lamenta l'omessa pronuncia, ed anzi il secondo motivo di gravame dimostra come nel giudizio d'appello la censura sulla quantificazione del danno sia stata dedotta in base a considerazioni del tutto diverse e di tipo puramente statistico. La circostanza che il fatto oggi in questione sia stato trattato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica di parte ricorrente, non ne esclude la novità, poiché nel giudizio d'appello questi ultimi atti difensivi servono ad illustrare, e non a modificare o integrare, i motivi d'impugnazione. Né, infine, basta affermare che tali scritti avrebbero in effetti illustrato il motivo di appello , così non meglio specificato nel ricorso v. pag. 11 . La censura è al riguardo generica e non autosufficiente poiché non trascrive l'esatto contenuto del motivo di gravame che sarebbe stato dedotto in merito, né indica almeno la pagina dell'atto d'appello in cui esso sarebbe contenuto, al fine di rendere possibile la verifica dell'allegazione mediante l'esame diretto degli atti. 5. - Pertanto si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex articolo 375, numero 5 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale le parti, debitamente avvisate della fissata adunanza camerale, nulla hanno osservato. III. - Ne deriva il rigetto del ricorso. IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.