La prima questione considerata riguarda la possibilità di ritenere esclusa dall’ambito di applicazione IVA, articolo 4, comma 5, d.P.R. numero 633/1972 , l’attività di riscossione dei tributi effettuata da società a capitale interamente pubblico note come società in house , partecipate da enti locali. Gli indirizzi della CGUE hanno chiarito che l’articolo 13 della direttiva CE numero 112/2006 non trova applicazione laddove le funzioni di pubblica autorità non siano esercitate direttamente, bensì vengano affidate ad un privato operante in posizione di autonomia.
Ne consegue, sul fronte della riconducibilità nell’ambito applicativo della disposizione di esclusione dall’IVA dell’attività di riscossione dei tributi svolta da una società a partecipazione pubblica, che, elementi quali la qualificazione come affidamento c.d. in house, non assumono rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi ai fini IVA infatti, le società che gestiscono la riscossione dei tributi, ancorché interamente partecipate da enti pubblici sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti che le controllano. Ai fini IVA, tali società si configurano quali soggetti che esercitano attività commerciali, per i quali non rileva, la modifica apportata all’articolo 4, comma 5, d.P.R. numero 633/1972 l’Imposta sul Valore Aggiunto deve perciò essere versata. Quale il perimetro delle attività tout court di riscossione? La riscossione, chiarisce la risoluzione in esame, può avere ad oggetto entrate tributarie e patrimoniali, sia di enti pubblici che di enti privati, presupponendo una gestione a sistema di una “lista di carico” ovvero di un “ruolo”, l’“emarginazione” dei pagamenti, l’individuazione degli eventuali contribuenti morosi e la rendicontazione dell’attività svolta per l’ente titolare dell’entrata. L’imponibilità ricorre, quindi, tanto nell’ipotesi di “riscossione coattiva”, quanto nell’ipotesi di “riscossione spontanea” il Legislatore, con la modifica incidente sull’articolo 10, comma 1, numero 5 , d.P.R. numero 633/1972, ha ricondotto nell’alveo di imponibilità tutta la complessa attività di riscossione, intesa in senso lato. Operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti. L’articolo 135 della direttiva CE 28 novembre 2006, numero 112, nel prevedere le tipologie di prestazioni esenti da IVA, individua, alla lettera d , «le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni ed altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti». Riguardo a detta tipologia di prestazioni, la CGUE ha chiarito che sono esenti anche laddove effettuate da un soggetto che non svolge attività bancaria. Coerentemente, con risoluzione numero 205/E del 10 dicembre 2001, è stato puntualizzato che sono riconducibili alle operazioni indicate nell’articolo 10, primo comma, numero 1 , d.P.R. numero 633/1972, i servizi informatici relativi ai servizi di pagamento, al servizio d’incasso di effetti, documenti e assegni e ai servizi di pagamento delle utenze, forniti da una società a una banca. Rientrano perciò nel regime di esenzione, in quanto corrispettivi a fronte di semplici versamenti di somme effettuati per conto dei contribuenti i compensi spettanti per i servizi di versamento unitario di imposte, contributi, premi previdenziali ed assistenziali ed altre somme tramite modello F24 i compensi per i versamenti di imposte ed altre somme tramite modello F23 commissioni o diritti percepiti in relazione al pagamento di altre entrate ad esempio, canone RAI televisivo e tasse automobilistiche regionali . fonte www.fiscopiu.it
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