L’ispezione del Fisco può superare i termini stabiliti dei 30/60 giorni

L’amministrazione finanziaria può rimanere in azienda per un accertamento oltre i termini stabiliti di 30 o 60 giorni a seconda dei casi l’accertamento è in ogni caso legittimo.

Con la sentenza numero 10481, del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che l’ispezione in una azienda da parte dell’amministrazione finanziaria è legittima anche se supera i 30 e 60 giorni, stabiliti dalla normativa in materia. Il caso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di una società, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del dicembre 2014, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA in relazione all'anno d'imposta 2005, a seguito di accesso presso la sede dell'impresa coincidente con l'abitazione del legale rappresentante e di verifica fiscale conclusasi con Processo Verbale di Constatazione redatto nel maggio 2010, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, dichiarando la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'articolo 12, comma 5, legge numero 212/2000 cd. Statuto del contribuente , essendovi stata permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa per oltre 30/60 gg Superamento del termine di legge di permanenza? L'Agenzia delle Entrate nel ricorso in Cassazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 5, legge numero 212/2000, avendo i giudici della C.T.R. ricollegato al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa la sanzione della nullità, dell'avviso di accertamento. Per la Corte di Cassazione la censura è fondata. I giudici di legittimità ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, ne' la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione». La giurisprudenza di legittimità ha affermato, al riguardo, che alla «compiuta disciplina dettata dalla Legge numero 212/2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione», che, in ipotesi anche di ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi, può rivolgersi al Garante il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso , richiamando «gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articolo 5 e 12 della presente legge» articolo 13, comma 9, legge numero 212/2000 , ed, ove rilevi comportamenti che «determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l'amministrazione», trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali «al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare». La violazione del termine non determina sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo. La Cassazione evidenzia che recentemente Cass., numero 7584/2015 , ha poi ribadito che «in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’articolo 12, comma 5, legge numero 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati». Conclusione. La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla C.T.R. che in diversa composizione si dovrà pronunciare sul caso in esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 23 marzo – 27 aprile 2017, numero 10481 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della P. Autotrasporti srl che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 1992/26/2014, depositata in data 1/12/2014, con la quale in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA in relazione all'anno d'imposta 2005, a seguito di accesso presso la sede dell'impresa coincidente con l'abitazione del legale rappresentante e di verifica fiscale conclusasi con Processo Verbale di Constatazione redatto nel maggio 2010 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, dichiarando la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'articolo 12 comma 5 L212/2000, essendovi stata permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa per oltre 30/60 gg. A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, della L. numero 212 del 2000, articolo 12 comma 5, avendo i giudici della C.T.R. ricollegato al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento. 2. La suddetta censura è fondata, con assorbimento della seconda. Questa Corte ha già affermato che in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione Cass. numero 17002 del 2012 negli stessi termini Cass. numero 14020 del 2011 e Cass. numero 19338 del 2011 . L'ultima delle due pronunce ha evidenziato, riguardo alla compiuta disciplina dettata dalla L. numero 212 del 2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione , che, in ipotesi anche di ingiustificata protrazione delle operazioni dì verifica, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi articolo 12, comma 4 , può rivolgersi al Garante articolo 12, comma 6 il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso articolo 13, comma 6 , richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articolo 5 e 12 della presente legge articolo 13, comma 9 , ed, ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l'amministrazione , trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare articolo 13, comma 11 . Questa Corte, anche di recente Cass. 7584/2015 , ha poi ribadito che in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, numero 212, articolo 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati cfr. anche Cass. 24690/2014 . Si è inoltre precisato Cass. 5315/2015 che la disposizione di cui alla L. numero 212 del 2000, articolo 12, comma 5, non si riferisce alla durata delle attività di verifica ma alla durata della permanenza degli operatori civili e militari dell'Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente e, nella specie, la C.T.R. ha tenuto conto semplicemente della data di inizio della verifica riguardante inizialmente l'anno 2007 e della data di consegna del P.V.C., come dedotto anche dalla ricorrente Agenzia delle Entrate. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, perchè proceda all'esame delle questioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei p esente giudizio di legittimità.