Forse, il segno più tangibile ed evidente della rilevanza delle modificazioni introdotte dal decreto correttivo è costituito proprio dall'intervento in tema di affidamenti diretti, con l'espressa eliminazione dell'obbligo di adeguata motivazione. Sembra di essere in presenza di un vero e proprio ritorno all'ancient regime, con connessa sconfessione delle indicazioni dell'ANAC, contenute nella relativa Linea Guida.
Il sistema precedente. Nel vecchio Codice “De Lise” d.lgs. numero 163/2006 , l'affidamento diretto per importi di modesta entità era previsto ed era disciplinato senza alcun riferimento ad espliciti obblighi di motivazione. Precisamente, l'articolo 125 disciplinante le acquisizioni in economia, al comma 8, in tema di affidamento di lavori, ed al comma 11 in tema di affidamenti di servizi e forniture, prevedevano, sempre per importi infra € 40.000,00, la possibilità dell’affidamento diretto, ma senza l’obbligo dell’adeguata motivazione. Ovviamente, la giurisprudenza richiamava l’attenzione degli operatori delle stazioni appaltanti in merito alla necessità di rispettare, comunque, i principi generali in tema di affidamento «L’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 40.000 € deve, comunque, avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori» TAR Marche, sez. I, numero 28/13 in tal senso, anche TAR Campania, sez. Napoli I, numero 3089/12 parere AVCP numero 124/12 . Con il nuovo Codice, si volta pagina. Viene introdotto l'obbligo di adeguata motivazione. Per procedere legittimamente ai microaffidamenti sino ad € 40.000,00, occorre fornire una motivazione adeguata, cioè idonea a giustificare l'affidamento posto in essere in modo diretto, cioè senza alcuna forma di selezione o di confronto concorrenziale. Tuttavia, in presenza dell'obbligo di adeguata motivazione, pienamente corrispondente alle esigenze di prevenzione della corruzione anche amministrativa , insorgeva un gravoso problema come motivare in modo adeguato l'affidamento diretto? A questa domanda, si curava di rispondere in modo diretto l'ANAC, evidenziando la necessità, onde poter ottemperare all'obbligo motivazionale, di porre in essere una «valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici». Dunque, una sorta di selezione, di gara del tutto informale, non assimilabile in alcun modo alle procedure negoziate e non prevista dal Codice. Le dirompenti innovazioni del decreto correttivo. In questo scenario, interviene il decreto correttivo, che compie una duplice operazione. In primo luogo, scompare letteralmente l'adeguata motivazione. Si ritorna, dunque, alla pregressa prescrizione normativa, ove l'affidamento diretto non era corredato da alcun espresso obbligo di giustificazione della scelta da effettuare. Vi è, poi, un secondo elemento, un'aggiunta. La nuova prescrizione normativa, dopo aver eliminato l'obbligo motivazionale, prevede che l'affidamento diretto è possibile «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»! Appare ben evidente, senza dover dar adito ad incaute dietrologie, che tale aggiunta costituisce un'aperta sconfessione delle indicazioni dell'ANAC. Su questo, non dovrebbe esserci dubbio. Per un legittimo affidamento diretto, non sarà più necessario non solo fornire una motivazione adeguata, ma neppure dar luogo ad una valutazione fondata sulla richiesta di preventivi, come qualsivoglia soggetto privato farebbe per le proprie esigenze si pensi a normali lavori da effettuare in casa propria un paio di preventivi li si chiede! . Con il decreto correttivo, l'affidamento diretto risulterà autonomamente giustificato e motivato in base al semplice fatto che il valore del contratto è inferiore ad € 40.000,00, non occorrendo assolutamente altro. In altri termini, una motivazione intrinsecamente ed apoditticamente fondata sul valore. Un ritorno al passato? Certo, con l'aggravante del configurarsi di un'aperta contraddizione. Infatti, a fronte delle giuste esigenze di combattere i fenomeni di corruzione e di illegalità nella P.A. anche nei contratti di importo modesto, come si farà ad esigere prassi ed azioni maggiormente rispettose della legalità, oltre che del principio di concorrenza, se sarà possibile affidare direttamente, senza un espresso obbligo di motivazione e senza dover dar luogo ad una banale consultazione preliminare? Come potranno essere censurate, in sede di Piani anticorruzione, siffatte prassi? Sarà sempre più difficile agire, nel settore dei microaffidamenti, per esigere condotte più trasparenti. Forse, l'unico baluardo, al ritorno a prassi pienamente illegittime, è costituito dal solo principio di rotazione, rivisto pur esso dal correttivo, nella formula di «principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti», con un espresso riferimento anche agli “affidamenti”. Tuttavia, il principio potrebbe e dovrebbe impedire gli affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici, mentre non sembra poter evitare un affidamento diretto ingiustificato ad un nuovo operatore.