IRPEF, tutti i chiarimenti delle Entrate

Ancora chiarimenti ai contribuenti dalle Entrate a pochi giorni dalla pubblicazione della circolare numero 10/E/2014, l'Agenzia, con la circolare numero 11 del 21 maggio 2014, risponde ai quesiti posti all'Ufficio in materia di IRPEF. Tra i molti argomenti trattati, le questioni interpretative relative ad alcuni oneri deducibili e detraibili - le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni - e altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU, IRPEF, redditi di lavoro dipendente e fondiari.

Principio di sostituzione IMU-IRPEF. L'Agenzia spiega che, secondo il Dipartimento delle Finanze, per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF secondo il quale l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso di versamento della prima e/o seconda rata o semestre e della cosiddetta Mini IMU. Il Dipartimento delle Finanze ha altresì ritenuto che l’effetto di sostituzione operi anche qualora l’IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare. Inoltre la disposizione secondo cui il contribuente che risieda in un'abitazione di proprietà e nello stesso comune possieda altra unità abitativa non locata, dovrà assoggettare a IRPEF e addizionale l'immobile non locato nella misura del 50%, si applica anche nell’ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU. Canoni di locazione non riscossi per immobili a uso non abitativo. Come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze numero 150/1999, l’articolo 8, comma 5, l. numero 431/1998, introducendo due nuovi periodi all’attuale articolo 26 del T.U.I.R., limitata ai soli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, deroga al principio generale di imputazione dei redditi fondiari in quanto esclude dal reddito i canoni che non sono stati percepiti a condizione che lo stato di morosità del conduttore risulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine. L'Agenzia chiarisce che per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga, pertanto il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo. Inoltre, le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. fonte www.fiscopiu.it

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