In Gazzetta le disposizioni urgenti per il mondo del lavoro

E’ approdato in Gazzetta numero 66 del 20 marzo 2014 il d.l. numero 34/2014, ricco di disposizioni incisive volte al rilancio dell’occupazione e alla semplificazione degli adempimenti in capo alle aziende. Al centro dell’attenzione le novità del Jobs Act correlate al lavoro a tempo determinato e all’apprendistato.

Tempo determinato, cambia il perimetro. L’articolo 1 d.l. apporta alcune modifiche al d.lgs. numero 368/2001. Tra le misure principali introdotte, per la durata del contratto a termine si prevede l’elevazione da 12 a 36 mesi della del primo rapporto per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte entro il numero massimo di otto il contratto a tempo determinato nell'arco dei tre anni, purché sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa ambito lavorativo. Ore di formazione, modificato il criterio retribuzione. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, l’articolo 2 d.l. numero 34/2014 disciplina che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato, al lavoratore venga riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Per la stipula del rapporto si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova e non, come attualmente previsto dal d.lgs. numero 167/2011, anche per il relativo piano formativo individuale . Altro dato saliente, poi, è la soppressione del meccanismo – introdotto dalla Riforma Fornero per le aziende con almeno dieci lavoratori – che subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti alla percentuale di rapporti di apprendistato “stabilizzati” nel triennio precedente. Controllo della regolarità contributiva basta indicare il codice fiscale. Nell’ambito delle semplificazioni in materia di DURC, l’articolo 4 del Decreto Legge prevede che, dalla data di entrata del decreto attuativo entro 60 giorni , gli interessati potranno verificare, con modalità solo telematiche e con la garanzia di un aggiornamento costante, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese del settore dell’edilizia, delle Casse edili. L’interrogazione, primo passo tangibile del processo di smaterializzazione del Documento, avrà validità di 120 giorni e sostituirà a ogni effetto il DURC, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che saranno individuate dal decreto attuativo. fonte www.fiscopiu.it

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