Per quanto riguarda la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato, qualora lo straniero sia condannato per spaccio, il giudice deve accertare in concreto non sussistendo la presunzione assoluta di pericolosità la sussistenza della pericolosità sociale del condannato e, alla stregua di tale accertamento, deliberare l’applicabilità o meno dell’ordine di espulsione del soggetto dallo Stato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12741, depositata il 18 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di condanna nei confronti di due cittadini stranieri, imputati, ex articolo 73, d.P.R. numero 309/1990, per traffico di stupefacenti. I due imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990, che prevede una pena inferiore per i casi di minore entità, e contestando l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. I parametri per una condotta di lieve entità. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul rilievo che le modalità della detenzione, la quantità detenuta e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti consentivano di ritenere non occasionale, ma strutturata, l’attività illecita contestata. Di conseguenza, la condotta non poteva considerarsi lieve, considerando la concreta possibilità di procurarsi quantità ingenti di sostanze da destinare allo spaccio ed essendo indifferente la circostanza, non provata, che parte di tali sostanze detenute potessero essere impiegate anche per consumo personale. La minima offensività. La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, ex articolo 73, d.P.R. numero 309/1990, secondo i giudici di legittimità, può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi, come nel caso di specie, quando il quantitativo di sostanze è ingente. Devono, inoltre, essere considerati anche altri parametri, tra cui mezzi, modalità, circostanze dell’azione, e la mancanza di uno solo di questi elementi comporta l’irrilevanza dell’eventuale presenza degli altri. Pericolosità sociale. Per quanto riguarda la misura di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per spaccio, il giudice di merito deve accertare in concreto non sussistendo la presunzione assoluta di pericolosità la sussistenza della pericolosità sociale del condannato e, alla stregua di tale accertamento, deliberare l’applicabilità o meno dell’ordine di espulsione dello straniero dallo Stato. Nel caso di specie, i due imputati, nonostante la giovane età, avevano dimostrato di sfruttare la stanzialità in territorio estero, al massimo grado, per intessere trame criminose, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti di stupefacenti. Di conseguenza, ogni altra considerazione, relativa allo stato di incensuratezza, alla presenza di familiari in Italia, alla possibilità di un qualche ravvedimento in questo caso neanche apparente , deve cedere di fronte ad un giudizio di pericolosità sociale e condurre alla definitività del provvedimento di rimpatrio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 settembre 2013 – 18 marzo 2014, numero 12741 Presidente Sirena – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21 settembre 2012 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza in data 16 febbraio 2012 del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, appellata dagli imputati. Questi erano stati tratti a giudizio e condannati alla pena di giustizia per diverse violazioni degli articolo 110 c.p. e 73 d.P.R. numero 309 del 1990. 2. Avverso tale decisione propongono congiuntamente ricorso a mezzo del proprio difensore entrambi gli imputati, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al V comma dell'articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 ed in ordine alla applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato. Considerato in diritto 3. I ricorsi sono infondati e come tali vanno rigettati. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente e comunque non illogicamente motivato sul rilievo che le modalità della detenzione, la quantità detenuta e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti riportate impongono di ritenere non occasionale, ma stabilmente strutturata la composita attività illecita in contestazione in guisa tale da non potersene derivare il giudizio di una condotta complessivamente valutabile come lieve, avuto riguardo alla potenzialità criminosa dimostrata con la concreta possibilità di procurarsi quantità non modeste di sostanze stupefacenti di diverso tipo da destinare allo spaccio, essendo indifferente, ancorchè non stimabile, la circostanza che parte delle sostanze stupefacenti detenute potessero essere impiegate anche per consumo personale, forse proprio da supportare economicamente con la ridetta acquisizione di maggiori quantità da destinare anche allo spaccio. 4. E' consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione dei quantitativi non modici delle sostanze detenute. Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando e' preponderante cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667, secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensivita' penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione - con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri, e, più specificamente, Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414 . 5. Parimenti infondato il motivo di gravame relativamente alla disposta espulsione. Come precisato da questa Corte cfr. Sez. 6, Sentenza numero 34438 del 12/06/2006, Mahboubi e altro, Rv. 23506 , in tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto - non sussistendo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 58 del 1995 la presunzione assoluta di pericolosità - la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato Cass., Sez. 4, 4 luglio 2002 numero 35953, ric. PG in proc. Saldiva e altro Sez. 6, 6 maggio 2004 numero 26096, ric. P.G. in proc. Veizi . Nella specie la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ragione della indubbia pericolosità dei correi, i quali, nonostante la giovanissima età, hanno dimostrato di sfruttare la stanzialità in territorio estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, sicché ogni altra considerazione stato di incensuratezza e presenza di familiari in Italia, esclusa una qualche resipiscenza, invero neppure apparente deve cedere di fronte ad un tale giudizio di ritenuta pericolosità sociale e condurre alla definitività del provvedimento di rimpatrio. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.