Le Entrate hanno approvato, con il Provvedimento numero 22585 del 17 febbraio, il nuovo modello di avviso di intimazione ad adempiere che, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. numero 602/1973, deve essere notificato al contribuente, quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima che l’agente della riscossione dia inizio all’espropriazione forzata. Il nuovo modello consente di utilizzare un unico avviso per una pluralità di atti.
Un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti. È la principale novità del nuovo modello di avviso di intimazione che le Entrate hanno approvato con il Provvedimento numero 22585 del 17 febbraio, che sostituisce il modello di cui all’allegato 3 del Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate - Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999. I termini. Nel provvedimento si ricorda che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del D.P.R. numero 602/1973, quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente l’avviso di intimazione ad adempiere prima che l’agente della riscossione dia inizio all’espropriazione forzata. L’avviso va notificato anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento articolo 29, comma 1, lett. e , D.L. numero 78/2010 e con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane articolo 9, comma 3-ter, D.L. numero 16/2012 . L’aspetto stilistico. Il nuovo modello - che contiene l’intimazione a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica dell’avviso, al fine di evitare l’avvio dell’espropriazione forzata - presenta una nuova veste grafica e contenutistica, che ne consente l’utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all’Agente della riscossione in particolare, nel frontespizio è contenuto un prospetto riassuntivo degli elementi per identificare la cartella di pagamento o gli altri atti per i quali il contribuente è debitore, in modo da consentire all’Agente della riscossione di utilizzare un unico avviso – con unico termine per il pagamento - per una pluralità di atti. Nel modello si avvisa il contribuente della possibilità di presentare ricorso solo in relazione a vizi propri dell’avviso mentre per gli atti presupposti è prevista un’autonoma impugnabilità , e c’è una sezione riservata all’agente della riscossione, nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti. Fonte fiscopiu.it
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