Procedimento di liquidazione degli onorari con patrocinio gratuito: la mancata notifica non porta all’inammissibilità del ricorso

Nel procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti dà luogo non all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell’atto introduttivo realizza l’editio actionis necessaria al virtuale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi l’altra a contraddittorio non integro.

Così precisando, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3903, depositata il 19 febbraio 2014, ha accolto il ricorso dell’avvocato-ricorrente, cassato il provvedimento impugnato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale rimettente in persona di diverso magistrato, procedendo a nuovo esame dell’opposizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia e delle altre parti del procedimento. Dal Giudice di Pace alla Suprema Corte. Liquidati i propri compensi quale difensore di cliente con patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato odierno ricorrente del giudizio di Cassazione proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 170, d.p.r. n. 115/2002, avverso il provvedimento di liquidazione degli stessi compensi, avendo, in pratica, il Giudice di Pace dinanzi al quale si era svolto il procedimento dimezzato quegli stessi compensi. Il giudice di prime cure dichiarava, però, inammissibile l’opposizione proposta, non avendo l’opponente provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti necessarie del procedimento di opposizione. L’avvocato proponeva, allora, ricorso per cassazione, indicando un unico motivo di ricorso. La VI-2 Sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 3903, depositata il 19 febbraio 2014, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale rimettente in persona di diverso magistrato, procedendo a nuovo esame dell’opposizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia e delle altre parti del procedimento. Le parti e il contraddittorio nel procedimento di liquidazione degli onorari con patrocinio a spese dello Stato . Con l’indicato unico motivo di ricorso, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 170 d.p.r. n. 115/2002, sostenendo che nell’intercorso procedimento di opposizione al decreto che aveva visto liquidare i propri compensi professionali, quale difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe stato configurabile un litisconsorzio necessario, trattandosi di procedura che – secondo le sezioni penali dell’adita Corte – richiede un contraddittorio eventuale e differito aggiungendo, poi, che nel caso de quo , avverso il primo decreto di liquidazione non era stato proposta opposizione da alcuna delle parti alle quali il decreto stesso era stato comunicato. La Suprema Corte, ricordato come il procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia assoggettato al rito civile e che di tale procedimento siano parti necessarie le parti del procedimento e il Ministro della giustizia, rileva che – come già affermato dalle sezioni penali di questa Corte e ribadito in sede civile – la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti [] dà luogo non all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell’atto introduttivo realizza l’ editio actionis necessaria al virtuale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi l’altra a contraddittorio non integro .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 gennaio – 19 febbraio 2014, n. 3903 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Svolgimento del processo L'Avvocato B.C. , quale difensore di D.F.C. , ammessa la patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara chiedeva al Giudice di pace dinnanzi al quale si era svolto il procedimento in cui aveva assistito la D.F. la liquidazione dei compensi spettantigli per l'attività svolta. Il Giudice di pace liquidava la somma di Euro 1.601,50 oltre accessori con decreto in data 31 maggio 2010, somma in relazione alla quale, su sollecitazione della cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace, l'Avvocato B. emetteva fattura. Con successivo decreto in data 1^ aprile 2011, il Giudice di pace di Pescara provvedeva alla rettificazione della liquidazione, determinando il compenso spettante al difensore in Euro 685,00 oltre accessori. Avverso questo provvedimento l'Avvocato B.C. proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, all'esito dell'udienza fissata per il 16 luglio 2011, il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile l'opposizione proposta non avendo l'opponente provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti necessarie del procedimento di opposizione. Avverso questo provvedimento l'Avvocato B.C. ha quindi proposto ricorso per cassazione notificato al Ministero della giustizia, affidato a un motivo, illustrato da memoria. L'intimato Ministero non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della Procura generale presso questa Corte. Invero, l'articolo 70, comma secondo, cod. proc. civ., quale risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 75 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico ministero deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. A sua volta l'articolo 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 81 del citato decreto-legge n 69, al primo comma dispone che il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude a in tutte le udienze penali b in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile. L'articolo 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio”. Infine, l'articolo 75 del già citato decreto-legge n. 69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell'articolo 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si tengono dinnanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, al secondo comma ha stabilito che Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e cioè a far data dal 22 agosto 2013. Orbene, il Collegio rileva che l'esplicito riferimento contenuto sia nell'articolo 76, comma primo, lett. b , del r.d. n. 12 del 1941 come modificato dall'articolo 81 del decreto-legge n. 69 del 2013 , sia nell'articolo 75, comma 2, citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione e cioè quella di cui all'articolo 376, primo comma, cod. proc. civ. , consenta di ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell'ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse. Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre 2013, sicché deve concludersi che l'udienza pubblica ben può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, cod. proc. civ 2. Nel merito, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non sarebbe configurabile un litisconsorzio necessario, tanto più che, nel caso di specie, avverso il primo decreto di liquidazione non era stata proposta opposizione da alcuna delle parti alle quali lo stesso era stato comunicato. In proposito, il ricorrente ricorda che,secondo la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle competenze del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, non è necessaria la presenza delle parti ai fini della decisione, in quanto si tratta di una procedura che, in base al combinato disposto degli artt. 170 comma secondo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, richiede un contraddittorio eventuale e differito, sulla base dello scambio di atti scritti” Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2005 n. 20149 . In ogni caso, il ricorrente rileva che, quand'anche volesse ritenersi necessaria la notificazione del ricorso in opposizione alle altre parti, troverebbe applicazione il principio affermato dalle sezioni penali di questa Corte, secondo cui quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non da luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio” Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 4378 Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2001, n. 14406 . 3. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che le Sezioni unite civili di questa Corte sentenza 3 settembre 2009, n. 19161 hanno affermato che a spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o di persone ammesse al programma di protezione , dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che b l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte. Le medesime Sezioni Unite civili hanno avuto modo di affermare il principio per cui posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria” Cass., S.U., n. 8516 del 2012 . Ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo ratione temporis applicabile nel caso di specie, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente” Comma 1 , e il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica” comma 2 . Stabilito, dunque, che il procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è assoggettato al rito civile e che di tale procedimento sono parti necessarie le parti del procedimento e il Ministro della giustizia, deve rilevarsi che, come già affermato dalle sezioni penali di questa Corte e ribadito in sede civile, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti . da luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l' editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro” Cass. n. 4697 del 1999 Cass. n. 7528 del 2006 Cass. n. 24786 del 2010 . Il Tribunale di Pescara, dichiarando la inammissibilità della opposizione proposta dall'Avvocato B. perché non notificata ad alcuno, si è quindi discostato dall'indicato principio, con la conseguenza che il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Pescara, in persona di altro magistrato, il quale procederà a nuovo esame dell'opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia e delle altre parti del procedimento. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in persona di diverso magistrato.