Le semplici dichiarazioni sui redditi delle colf non giovano al contribuente

Le semplici dichiarazioni sui redditi delle colf non consentono al giudice tributario di ritenere assolto l’onere probatorio che grava sul contribuente, oppostosi a un avviso di accertamento con metodo sintetico.

Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall'Amministrazione Finanziaria, non ha il potere di togliere a tali elementi” la capacità presuntiva contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra circa la provenienza non reddituale quindi non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Allo stesso modo, l'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'Amministrazione Finanziaria dalle norme contenute nell’art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973 consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l'Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato sussistenza di un certo reddito, quindi di capacità contributiva . Questa presunzione semplice genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 2015 del 29 gennaio 2014. Il caso. Il giudice del gravame ha respinto l’appello del fisco, dando rilevanza alle semplici dichiarazioni del contribuente sui redditi percepiti dalle collaboratrici domestiche ovvero togliendo all’indice della collaborazione domestica capacità presuntiva contributiva. Presunzioni e redditometro. Gli Ermellini, accogliendo il secondo motivo del ricorso incidentale del fisco, hanno sottolineato che i beni e servizi indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale es. aeromobili, navi ed imbarcazioni, autoveicoli, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa e da equitazione, assicurazione di ogni tipo nonché le presunzioni contenute nel redditometro, hanno natura di presunzione semplice. Il contribuente non può contestare l’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, eccependo esclusivamente l’illegittimità dei coefficienti indicati dal D.M. 10 settembre 1992, applicati per desumere il reddito riferibile alla collaboratrice domestica. Il ricorso alla tipologia del metodo sintetico sottende tutte le garanzie in tema di prova dei fatti da parte del contribuente, dispensando l’Amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva [] posti a base della pretesa tributaria . La funzione attribuita ai decreti, che determinano il valore indiziario degli indici di spesa, esonera quindi l’Amministrazione finanziaria dal fornire qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria. Inoltre, gli importi attribuiti ai singoli indici di ricchezza sono vincolanti innanzitutto per gli uffici finanziari i quali - una volta identificati correttamente gli elementi e le circostanze di fatto certi - non hanno alcuna possibilità di effettuare una stima discrezionale in ordine sia alla valutazione dei singoli elementi sia alla loro quantificazione. Il contribuente, pertanto, può solo provare che il maggior reddito accertato dall’Ufficio deriva, in realtà, da redditi esenti, ovvero assoggettati a ritenuta alla fonte come imposta, ovvero da poste che non concorrono alla determinazione della base imponibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 dicembre 2013 - 29 gennaio 2014, n. 2015 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da A.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’agenzia ed il rigetto dell’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Varese n. 142/4/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R2W0100448/2008 per irpef 2003 n. R2W010100446 per irpef 2002 e n. R2W010100448/2008 per irpef 2003 . Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il C. ha depositato memoria. Motivi della decisione Con primo motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che l’immobile RE3 avrebbe potuto essere conteggiato nel cd. Redditometro , La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 . Con secondo motivo il ricorrente principale assume l’omessa e/o insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR non esplicita le ragioni per le quali l’agevolazione tributaria c.d. Tremonti bis non incide sul redditometro. La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008 . Con terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 33 del d.l. 269/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. La censura è inammissibile stante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Con primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia lamenta la carenza di motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto inerenti l’attività gli automezzi a gasolio nonostante le censure dell’Ufficio sul punto. La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Con secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 38 del dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR , sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, ha respinto il gravame circa il reddito delle collaboratrici domestiche. La censura è fondata . Questa Corte Cass. n. 1909/2007 ha ritenuto che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma . Analogamente questa Corte Cass. n. 5991/2006 ha ritenuto che l'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva . La suddetta presunzione semplice genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha ritenuto documentati i redditi delle collaboratrici domestiche sulla base di dichiarazioni del contribuente. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.