La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, in quanto l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma ambulante in assenza di iscrizione all’Albo è comunque riferibile all’ipotesi sanzionata dall’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/06.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 79, depositata il 7 gennaio 2015. Il caso. Il GIP del Tribunale di Asti ha assolto l’imputato, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza di prescritta iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. L’attività contestata all’imputato consisteva nella raccolta occasionale di rottami ferrosi in forma ambulante, la quale non è stata considerata dal GIP come attività “imprenditoriale”, requisito necessario per la configurabilità del reato contestato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione. L’attività ambulante è attività professionale? L’unico motivo di ricorso deduce la inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, rilevando in particolare come il GIP abbia considerato liberalizzata l’attività ambulante di raccolta e trasporto di rifiuti a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi, ai sensi dell’articolo 121 TULPS. Il ricorrente sostiene invece il contrasto tra l’affermazione e la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il cui indirizzo interpretativo considera il reato comune ed istantaneo. Inoltre il Procuratore Generale sostiene che la parziale abrogazione dell’articolo 121 TULPS non abbia di fatto liberalizzato l’attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, ma abbia al contrario ripristinato la norma generale la quale impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212 d.lgs. n. 152/06. Al contrario il GIP, nell’assoluzione dell’imputato, riconduceva la deroga all’iscrizione all’albo prevista dal medesimo decreto legislativo e relativa allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ad una svista del legislatore o ad un errore nel coordinamento delle norme, con conseguente e inevitabile liberalizzazione dell’attività contestata all’imputato. Il ricorso è fondato: anche la forma ambulante ha rilevanza penale. La S.C. ritiene fondato il ricorso. In particolare, richiamando i principi più volte ribaditi dalla stessa Corte viene affermato come anche un’attività svolta in forma occasionale e ambulante possa rientrare nella fattispecie penalmente rilevante, interpretando estensivamente l’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/06 e riconducendo dunque all’ambito delittuoso qualunque attività svolta anche di fatto o in modo secondario e consequenziale all’esercizio di un’attività principale diversa per la quale sia necessario uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Per quanto riguarda invece la deroga prevista dall’articolo 266, comma 5, d.lgs. n. 152/06, la Corte ne riconosce l’operatività qualora ricorra la duplice condizione del possesso del titolo abilitativo per l’attività commerciale in forma ambulante e della riconducibilità dei rifiuti allo svolgimento della propria attività commerciale, circostanze non riscontrabili nel caso di specie. La Corte annulla dunque la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.
Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza 26 novembre 2014 – 7 gennaio 2015, n. 79 Presidente Teresi – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto (con la formula perché il fatto non sussiste ) A.P.A. , nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/06 perché effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in assenza della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 d.lgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. Con un unico motivo di ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che il G.I.P. ha fondato la propria decisione sull'assenza di “professionalità” rilevante ai sensi del d.lgs. 152/06 nella condotta oggetto di contestazione e sulla circostanza che, a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell'articolo 121 TULPS, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi. Secondo il ricorrente la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui il reato contemplato dall'articolo 256, comma primo, d.lgs. 152/06 ha natura di reato comune ed istantaneo. Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell'articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/06 offerta dall'impugnata sentenza, premessa l'analisi della normativa di settore e richiamate le precedenti pronunce di questa Corte in materia, il P.M. ricorrente rileva che la parziale abrogazione dell'articolo 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale che impone l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 d.lgs. 152/06. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Va premesso che, ai fini della decisione, questa Corte non può tener conto delle argomentazioni di cui alla memoria del P.M. ricorrente, pervenuta in data 13.11.2014, essendo la stessa inammissibile per tardività. Trova, infatti applicazione il disposto degli artt.585, comma quarto, e 611, comma primo, ultimo periodo, cod.proc.pen., secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza. Il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma quinto del medesimo articolo 585. 3. Va, inoltre, ricordato che, a norma dell'articolo 459 comma 3 c.p.p., quando il giudice non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129, restituisce gli atti al P.M.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il Giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art.530 comma 2 stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art.129 non consente si attribuisca valore processuale (Cass. Sez. Un. 25.10.1995 n.18 e di recente Cass. sez. 6 n. 29538 del 27.6.2013 Rv. 256159). 4. Tanto premessoci Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte, sostanzialmente, due questioni: l'una concernente la natura del reato di cui all'articolo 256 d.lgs. 152/06 e l'altra l'ambito di operatività della deroga prevista dall'articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/06 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe rilevanti per confutare le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato. 5. Il G.I.P. assume, infatti, che l'iscrizione richiesta dall'articolo 212 d.lgs. 152/06 riguarda esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come l'imputato, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o consegnate dai privati. Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell'articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/06, ai “soggetti abilitati” allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato coordinamento tra norme, non essendosi tenuto conto dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi, cui conseguirebbe l'inevitabile liberalizzazione dell'attività medesima, non potendosi peraltro ritenere ragionevole un'interpretazione che subordini l'operatività della deroga di cui all'articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/06 al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114/98, trattandosi di disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato per il d.lgs. 152/06. 6. La sentenza impugnata disattende i principi più volte affermati e ribaditi anche di recente in un'articolata pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, Rv. 2602666), che si intende integralmente richiamata. Vanno, quindi, riaffermati i seguenti principi di diritto: “la condotta sanzionata dall'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità”. “la deroga prevista dall'articolo 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio”. 7. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, che si atterrà ai sopraindicati principi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.