Lavoratrice minorenne si taglia la mano: è decisiva la sussistenza del nesso di causalità

L’esistenza del rapporto di causalità può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità ha causato l’evento dannoso.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46706 del 22 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale di Bolzano condanna il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza di una ditta che si occupava della lavorazione della gomma per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro commesso in danno di una minorenne, per non aver predisposto le opportune misure di sicurezza e per aver tenuto un comportamento negligente e imprudente. La Corte d’Appello di Trento assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato e, avverso questa pronuncia, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trento propone ricorso per cassazione per la ritenuta mancanza dell’elemento psicologico della colpa ovvero l’interruzione del nesso di causalità la macchina sulla quale la ragazza si era infortunata era priva di un’idonea protezione e ciò aveva comportato che la lavoratrice fosse venuta in contatto con la macchina stessa infortunandosi. Decisiva la sussistenza del nesso di causalità. La lavoratrice si è infortunata proprio nello svolgimento delle sue mansioni, senza porre in essere alcun atto abnorme, tale non potendo considerarsi l’operazione di pulizia della macchina stessa che, stante la mancanza di protezione, ha portato la mano della lavoratrice a contatto con la lama”. È, dunque, decisiva la sussistenza di un nesso di causalità tra fatto e danno sussistente ogniqualvolta il comportamento del lavoratore infortunato sia privo di abnormità e sia provato che quest’ultima non abbia causato l’evento dannoso ne consegue che non può considerarsi abnorme il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro a lui attribuito”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 settembre – 22 novembre 2013, n. 46706 Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. K.J. e P.W. erano imputati K.J. a della contravvenzione di cui all'art. 4, co. 2, in relazione all'art. 89 Decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Duka srl, omesso l'elaborazione del documento contenente la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione nonché il rispettivo programma relativo alla realizzazione, omettendo di considerare i rischi connessi ad una macchina per il taglio definita Gummizuschnittisch / macchina per il taglio di materiale in gomma ad azionamento pneumatico, la quale non era munita di dispositivo di sicurezza alcuno, atto ad evitare il contatto con l'utensile da taglio, ed omettendo inoltre di corredare la valutazione con la documentazione prevista dal D.P.R. 459/96 manuale Istruzioni per l'uso e la manutenzione, attestato di conformità, marcatura di conformità CE , e per non aver valutato i particolari rischi in relazione alla presenza di lavoratori minorenni con riferimento all'art. 7 Legge del 17.10.1967 n. 977 il reato viene trattato nel separato procedimento n. 9460/06 RG . In omissis b della contravvenzione di cui all'art. 115 in relazione all'art. 389, lett. a D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per avere, nella sua qualità indicata sub punto a , omesso di munire la macchina meglio definita sub punto a di dispositivi di sicurezza atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori fossero offese dalle parti taglianti o altri organi mobili. In omissis . K.J. e P.W. c del delitto di cui all'art. 590, co. 2 e 3 C.P., per avere il K. nella sua qualità di cui al punto sub a ed il P. nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta Duka srl, cagionato per negligenza, imprudenza e/o colpa a T.D. nata il omissis ai sensi dell'art. 2087 CC nonché in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni di cui ai punti a e b K. e in violazione dell'art. 9, lett. a , b e c D.L.vo 1994/626 P. - per non aver valutato correttamente i rischi secondo le modalità descritte sub punto a - una lesione personale consistita in Fract. Ap. Phal II et II dig III man dext frattura aperta del DIP III mano destra con una incapacità di svolgere semplici attività per la durata di almeno 75 giorni precisamente la T. , assunta presso la ditta Duka come praticante per il periodo feriale e assegnata al comando della macchina descritta sub punto a , aveva istintivamente cercato di allontanare un pezzo di profilo in gomma tagliato entrando così in contatto con la parte dell'utensile per il taglio non protetta e procurandosi così le lesioni descritte con l'aggravante di aver causato una incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per la durata di oltre 40 giorni e di aver commesso il fatto in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni. In OMISSIS . 2. Il tribunale di Bolzano con sentenza del 17 dicembre 2010 dichiarava gli imputati colpevoli e, previa la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, li condannava la pena di Euro 200 di multa. Gli imputati proponevano appello. La corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 24 settembre 2012 assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato. Osservava la Corte territoriale che al K. datore di lavoro ed al P. responsabile per la sicurezza si contestava il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro commesso il 19.06.2006 in danno della minorenne T.D. . I reati contravvenzionali, peraltro ascritti al solo K. , e sui quali si basa, oltre che sulla violazione dell'art. 2087 C.C., l'addebito di colpa, risultavano invece estinti per prescrizione. 3. Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, sez. Bolzano, propone ricorso per cassazione con due motivi. Considerato in diritto 1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il Procuratore Generale ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in riferimento alla ritenuta mancanza dell'elemento psicologico della colpa ovvero l'interruzione del nesso di causalità. Deduce altresì la - violazione artt. 4, commi 2 e 9, lett. a , b e c , d.lgs. 626 del 1994 e 115 d.P.R. 547 del 1955 nonché dell'art. 590, commi 2 e 3, c.p Ha poi osservato il procuratore generale ricorrente che la parte offesa era una studentessa di scuola superiore, completamente priva di formazione dell'esperienza al suo primo giorno di lavoro. Pone in evidenza che la macchina sulla quale si era infortunata la parte offesa era priva di una idonea protezione e ciò aveva comportato che la lavoratrice fosse venuta in contatto con la macchina stessa infortunandosi. 2. Il ricorso è fondato. La sentenza di condanna in primo grado del K. e del P. si fondava essenzialmente sulla difettosità, sotto il profilo dei dispositivi di sicurezza apportati, del macchinario utilizzato dalla lavoratrice. L'impugnata sentenza da atto di ciò - che costituisce una circostanza di assoluto rilievo nella causazione dell'infortunio sul lavoro - ma non di meno non valuta più questo deficit di protezione nell'esaminare l'elemento soggettivo della condotta contestata gli imputati. Parimenti la Corte territoriale non ha posto nel giusto rilievo la circostanza che la lavoratrice si è infortunata proprio nello svolgimento delle sue mansioni, senza porre in essere alcun atto abnorme tale non potendo considerarsi l'operazione di pulizia della macchina stessa che, stante la mancanza di protezione, ha portato la mano della lavoratrice a contatto con la lama della macchina. Va in proposito ribadito quanto già ritenuto, in materia di infortunio sul lavoro, da questa Corte Cass., sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 13763 che ha affermato che l'esistenza del rapporto di causalità può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia causato l'evento dannoso ne consegue che non può considerarsi abnorme il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro a lui attribuito. 3. Pertanto va annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento. P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento.